Sentenza 17 ottobre 2013
Massime • 1
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi esclusivamente sulla valutazione negativa della mancanza di collaborazione da parte dell'imputato, che costituisce espressione di scelte difensive non valutabili, in quanto riconducibili all'esercizio del diritto di difesa. (Fattispecie in tema di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/10/2013, n. 44630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44630 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 17/10/2013
Dott. IPPOLITO F. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1510
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 43888/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FA NA, nato a [...] il [...];
contro la sentenza della Corte di appello dell'Aquila del 18/05/2012;
letti il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita la relazione del Cons. Dr. F. Ippolito;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Di Biagio A. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la decisione indicata in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa il 10 dicembre 2011, con cui il Tribunale di Teramo aveva condannato NA AG alla pena di quattro anni di reclusione e 18.000,00 Euro di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, per avere illecitamente detenuto nella propria abitazione, allo scopo di cessione a terzi, 120 grammi di marijuana e 50 grammi di cocaina in due involucri contenuti in una busta di plastica riposta sul balcone, nonché 1,6 grammi di marijuana posti sul tavolo di cucina e 1,5 grammi di cocaina riposti nella tasca dei pantaloni.
2. Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, e deduce:
a) violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3 per assoluta mancanza di motivazione, nonché vizio di motivazione e travisamento del fatto in relazione all'affermazione di responsabilità penale;
b) vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5;
c) vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 62 bis c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è inammissibile, risolvendosi in censure alla valutazione di fatto operata dai giudici di merito, resa in sentenza con motivazione giuridicamente corretta e indenne da mancanze o da vizi logici. Con plausibile motivazione, non sindacabile in questa sede, il Tribunale e la Corte territoriale hanno escluso che le diverse sostanze stupefacenti detenute fossero destinate all'esclusivo uso personale del AG, sulla base del dato quantitativo delle predette sostanze (atte alla preparazione di 265 dosi di cocaina e 160 di marijuana), delle modalità di conservazione delle stesse, dall'assenza di fonti di reddito da parte dell'imputato idonee a giustificare l'acquisto di tali quantità per scorta personale.
2. Infondata è la censura al diniego dell'attenuante del fatto lieve (prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5), avendo i giudici adeguatamente motivato sulla base del dato quantitativo e qualitativo, in linea con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911).
3. Sul terzo motivo, va rilevato che, a fronte di una motivazione sommaria e generica del giudice di primo grado, l'appellante aveva specificamente evidenziato che la condizione abituale di assuntore di sostanze stupefacenti dell'imputato e la non particolare gravità dei fatti contestati, unitamente all'assenza di episodi di cessione a terzi, giustificavano l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 bis c.p.. Il giudice di appello, senza prendere in esame le ragioni addotte dall'appellante, ha fondato il diniego di applicazione dell'art. 62 bis c.p. sulla mancanza di collaborazione da parte dell'imputato.
Il fatto che la collaborazione dell'imputato, anche fuori della specifiche ed espresse previsioni legislative (per es., il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7), sia situazione idonea al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non implica il contrario, ossia che la condotta "non collaborativa" dell'imputato sia di per sè ostativa al riconoscimento delle attenuanti generiche. Mentre è del tutto ovvio che il giudice possa valutare, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, un fatto positivo dell'imputato (la condotta di collaborazione), non è vero il reciproco, ossia che possa fondarsi il diniego delle circostanze attenuanti generiche sull'assenza di un fatto positivo, la mancanza di collaborazione, che costituisce espressione di scelte difensive di per sè non valutabili, siccome riconducibili all'esercizio del diritto di difesa.
4. La sentenza va, pertanto, annullata limitatamente a quest'ultimo punto, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, che procederà a nuovo giudizio, sulla base del principio di diritto sopra enunciato e tenendo conto che le circostanze attenuanti generiche sono previste dal legislatore con riferimento a non preventivabili situazioni che incidono sull'apprezzamento della "quantità" del reato e della capacità di delinquere dello imputato e sono finalizzate al più congruo adeguamento della pena in concreto. Possono infatti verificarsi casi in cui i fatto commesso integra il delitto, per cui va applicata la sanzione prevista dal legislatore, ma la concretezza della vicenda (per es. la quantità non rilevante di sostanza stupefacente detenuta e la condizione di tossicodipendente) richiede un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della finalità costituzionalizzata sub art. 27 Cost., comma 3, di cui la "congruità" costituisce elemento essenziale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'art. 62 bis c.p., alla specie e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2013