Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/10/2013, n. 44630
CASS
Sentenza 17 ottobre 2013

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Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi esclusivamente sulla valutazione negativa della mancanza di collaborazione da parte dell'imputato, che costituisce espressione di scelte difensive non valutabili, in quanto riconducibili all'esercizio del diritto di difesa. (Fattispecie in tema di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti).

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    COSA SONO LE CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE Le circostanze attenuanti generiche sono disciplinate dall'art. 62 bis del Codice Penale e permettono al Giudice di adeguare la pena al caso concreto. Diversamente dalle circostanze attenuanti comuni, le quali sono descritte in un elenco preciso di situazioni in cui il giudice può ritenere di applicarle al fine di diminuire la pena, le circostanze attenuanti generiche sono dal contenuto indefinito. La norma non descrive compiutamente le situazioni in relazione alle quali è prevista la diminuzione di pena, dunque sarà il Giudice, di volta in volta, a valutare una serie di elementi di natura oggettiva e soggettiva attinenti alla personalità del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/10/2013, n. 44630
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44630
Data del deposito : 17 ottobre 2013

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