Sentenza 27 giugno 2007
Massime • 1
Il sequestro preventivo può avere ad oggetto il fondo patrimoniale coniugale, poiché i vincoli di disponibilità previsti dall'art. 169 cod. civ. non riguardano la disciplina della responsabilità penale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/06/2007, n. 29940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29940 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 27/06/2007
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - N. 1037
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 11319/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OT RC e NG MA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RENZO MICHELE;
sentito il Pubblico Ministero Sost. Proc. Gen. Dott. MONETTI VITO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore dei ricorrenti, Avv. CERELLA GIOVANNI del Foro di Vasto, anche in sostituzione dell'Avv. CIPRIETTI SEBASTIANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
La Corte osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 20 novembre 2006 il G.I.P. presso il Tribunale di Pescara sottoponeva a sequestro preventivo, in funzione cautelare di successiva confisca per equivalente ai sensi dell'art. 322 ter, e art. 640 quater c.p., unità immobiliari in Altino (Chieti) censite sotto tre particene del catasto terreni e 7 subalterni della stessa particella del catasto fabbricati, intestate agli indagati CI AR e IO MA, nonché tre autovetture (una Fiat Multipla, una BMW 730 e una Ferrari 360 Modena) nella disponibilità degli stessi.
Contro il CI e la IO si procedeva per associazione a delinquere e per più ipotesi concorsuali di abuso d'ufficio e truffa aggravata ai danni di enti pubblici, poste in essere al fine di ottenere, mediante documentazione artatamente predisposta e non rispondente al vero, finanziamenti pubblici favore di soggetti societari facenti capo ai numerosi indagati coinvolti nel meccanismo illecito.
Con ordinanza depositata l'8 gennaio 2007 il Tribunale di Pescara accoglieva l'istanza di riesame limitatamente alla Fiat Multipla, della quale ordinava il dissequestro, ritenendola appartenente a terzi estranei al reato, e la respingeva nel resto. Osservava il Tribunale che il fumus commissi delicti non era discutibile riguardo al CI, già attinto da ordinanza di custodia cautelare per gli stessi fatti, e che anche per la moglie IO MA poteva affermarsi l'astratta configurabilità del reato alla stregua delle emergenze procedimentali rappresentate dal P.M.. Il Tribunale negava poi che il sequestro adottato richiedesse la dimostrazione di un nesso di strumentalità tra il reato e la cosa sequestrata, stabiliva che non fosse impeditiva del vincolo la costituzione di un fondo patrimoniale nel quale erano confluiti i beni immobili, e infine, con riferimento a motivo aggiunto proposto dalla difesa in udienza, riteneva che il ragguaglio tra il profitto del reato e i beni da sottoporre a confisca fosse problema da affrontare esclusivamente in sede di cognizione, posto che nella fase delle indagini la provvisorietà delle imputazioni impediva di cristallizzare il profitto del reato.
Contro l'ordinanza ricorrono il CI e la IO a questa Suprema Corte deducendo:
1. Gli immobili sequestrati non sono pertinenti al reato e perciò non confiscabili, e su di essi grava il diritto di usufrutto dei nonni del CI;
2. il sequestro preventivo in funzione della futura confisca per equivalente non poteva essere adottato, non essendo stato rispettato il principio dell'equivalenza tra i beni sequestrati e il profitto del reato;
3. con riferimento ai soli reati rubricati sotto i nn. 41 e 42, era stato già adottato altro sequestro preventivo, rispetto al quale questa Suprema Corte, con sentenza 23 novembre 2006, aveva pronunciato annullamento con rinvio;
malgrado ciò, gli stessi due reati, nell'identica formulazione, erano stati posti a fondamento del nuovo sequestro preventivo del 20 novembre 2006. Da ciò discendeva la necessità di annullamento dell'ordinanza di sequestro.
4. Infine, i beni immobili sequestrati costituivano fondo patrimoniale costituito dai coniugi e non potevano essere distratti dalla loro funzione se non dietro autorizzazione del giudice tutelare, essendo presenti figli minori dei ricorrenti, sicché non potevano essere assoggettati a sequestro.
Il ricorso non è fondato.
Va premesso che il motivo sub 3) è inammissibile ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 3, in quanto la relativa questione non era stata proposta al Tribunale del riesame.
Il motivo sub 1) è manifestamente infondato, in quanto la caratteristica fondamentale della confisca per equivalente (e la ragione della sua istituzione, bastando altrimenti alla bisgona istituti previgenti) è costituita proprio dall'assenza di un nesso pertinenziale tra la cosa confiscabile e il reato commesso. Il diritto di usufrutto gravante sulla cosa non produce alcun ostacolo alla futura eventuale confisca della nuda proprietà di cui gli indagati sono titolari.
Il motivo sub 2) è invece infondato. Il suo presupposto è che il valore dei beni sequestrati (e quindi, in prospettiva, da sottoporre a confisca per equivalente) ecceda il profitto del reato. I ricorrenti non chiariscono a quale dei due profili problematici emersi nel dibattito giurisprudenziale sull'art. 322 ter c.p., afferisca la questione che essi pongono: e cioè se si contesti la confiscabilità verso un solo soggetto di beni di valore superiore al profitto individuale del reato, ovvero se si contesti la non equivalenza dei beni confiscati alla totalità del profitto ricavato da tutti i concorrenti nei reati rubricati a carico dei ricorrenti. Se la questione afferisse al primo profilo, muoverebbe da premessa errata, poiché la giurisprudenza di questa Corte, con un'unica eccezione nota (Cass. sez. 6^, sent. n. 25877 dep. il 25 luglio 2006), si è attestata sull'orientamento esattamente opposto, per il quale "È legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all'art. 322 ter c.p., eseguito in danno di un concorrente del reato di cui all'art. 316 bis c.p., per l'intero importo relativo al prezzo o profitto dello stesso reato, nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati, in quanto, da un lato, il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e comporta solidarietà nella pena;
dall'altro, la confisca per equivalente riveste preminente carattere sanzionatorio e può interessare ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del prezzo o profitto accertato, salvo l'eventuale riparto tra i medesimi concorrenti che costituisce fatto interno a questi ultimi e che non ha alcun rilievo penale" (sez. 2^, sent. n. 31989 dep. il 27 settembre 2006 e sez. 2^, sent. n. 9786 dep. l'8 marzo 2007). Da tale insegnamento, che condivide, il Collegio non ha motivo per distaccarsi.
Se invece la questione afferisse al secondo dei due profili segnalati, se ne dovrebbe rilevare l'inammissibilità. In linea di principio, deve essere anzitutto condivisa la premessa che attendibilmente ispira il ricorso, e cioè che non sia possibile assoggettare a cautela preventiva ne' i beni di un singolo indagato che siano di valore superiore al complesso del profitto ritratto da tutti i suoi correi nei reati concorsuali, ne' i beni di tutti gli indagati per valore superiore a quello da essi complessivamente ritratto dalla commissione dei reati nei quali concorrono. Il limite della totalità del profitto realizzato da tutti i ricorrenti è sicuramente insito nell'art. 322 ter c.p., sia perché in tal senso depone la lettera della norma (... per un valore corrispondente ...), sia perché non potrebbe ammettersi, per difetto di razionalità costituzionale, una facoltà di confisca che non avesse alcun rapporto logico e naturalistico col reato commesso. Per converso, questo limite non può non estendersi al potere cautelare, che in questo caso trova il proprio riferimento nell'art.321 c.p.p., comma 2, che definisce la sequestrabilità esclusivamente in rapporto alla confiscabilità: di talché, esclusa la confiscabilità di beni oltre un certo valore, esso costituisce limite naturale e invalicabile anche ai fini cautelari. La perentorietà del costrutto normativo deve essere ovviamente conciliata con lo stadio del procedimento nel quale si esplica il potere cautelare, e con le caratteristiche intrinseche di necessità ed urgenza che si accompagnano all'adozione di provvedimenti di sequestro;
ciò che porta ad escludere l'eventualità di un ragguaglio di tipo peritale tra valori sequestrati e valori confiscabili, che richiederebbe uno spatium temporis tale da vanificare le esigenze cautelari.
Tuttavia l'autorità che procede non può esentarsi dal fornire indicazioni di massima sull'esistenza di una proporzione ragionevole tra il profitto del reato e le cose sequestrate, pur con tutte le approssimazioni del caso.
Tali affermazioni di principio non possono avere alcuna conseguenza sulla fattispecie, che a quanto è dato scorgere non contiene alcuna violazione di questo criteri - base. Premesso che il ricorso non afferma mai esplicitamente che i beni sequestrati sono di valore superiore all'entità globale del profitto relativo alla somma dei reati che sono stati contestati ai ricorrenti, vi è da sottolineare che il provvedimento di sequestro, incorporando la descrizione dei delitti di cui alle imputazioni provvisorie, nella cui struttura è compresa anche la quantificazione approssimativa dei profitti illeciti, è implicitamente ma sufficientemente motivato anche sulla proporzione tra i beni sequestrati e il valore da confiscare, ritenendo evidentemente il G.I.P. e poi il Tribunale che i beni sequestrati non eccedano i profitti illeciti così come provvisoriamente determinati;
sicché il motivo di ricorso non può fondatamente lamentare l'assenza di motivazione, che sarebbe stata prospettabile o in mancanza di qualsiasi indicazione sulla quale fondare il ragguaglio tra valore confiscabile e valore sequestrato, o in caso di totale, evidente ed enorme sproporzione tra i due termini quantitativi la cui relazione legittima il sequestro preventivo (cfr., per analoga affermazione, Cass. sez. 2^, sent. n.. 19662 dep. il 21 maggio 2007, ric. D'Antuono).
Nel caso di specie, i ricorrenti avrebbero potuto al massimo contestare l'erroneità o illogicità della motivazione del provvedimento, per essere i beni sequestrati di valore eccedente quello dei profitti partitamente indicati nell'ordinanza. Tale questione sarebbe però preclusa da una duplice causa d'inammissibilità, in quanto priva di qualsiasi riferimento logico e argomentativo, e perché non sottoponibile a questa Corte, che in materia di misure cautelari reali conosce esclusivamente della violazione di legge.
Relativamente all'esistenza del fondo patrimoniale, questa Suprema Corte ha già esaminato il problema della compatibilità tra il sequestro preventivo e i regimi di particolare favore assicurati dalle leggi civili a taluni beni in ragione della loro natura o destinazione, risolvendolo in senso positivo. Il precedente in questione (Cass. sez. 2, sent. n. 16658 dep. il 2 maggio 2007), benché riferito a una polizza assicurativa, contiene un pertinente obiter dictum, che si trascrive: L'evocazione dell'art. 1923 c.c., al fine di escludere l'assoggettabilità della polizza a sequestro preventivo non è pertinente: quella norma, come molte altre che definiscono la natura di taluni cespiti patrimoniali (es. artt. 169 e 1881 c.c.), ovvero disciplinano l'esecuzione coattiva civile (es. artt. 543, 545 c.c.), attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte delle responsabilità civili, e in nulla tocca la disciplina della responsabilità penale, nel cui esclusivo ambito ricade invece il sequestro preventivo. Peraltro la struttura e la finalità del sequestro preventivo rendono evidente e non equivocabile la differenza con le fattispecie civilistiche, tanto cautelari che espropriative: il sequestro preventivo non presuppone alcuna responsabilità civile, ed è anzi indipendente dall'effettiva causazione di un danno quantificatile;
non prelude ad alcuna espropriazione, ma semmai ad un provvedimento sanzionatorio, quale è la confisca, che prescinde dal danno e considera solo l'esistenza di un particolare rapporto di strumentante o di derivazione tra la cosa e il reato. Tali asimmetrie rendono improponibile qualsiasi tentativo d'analogia, che certo non può essere ispirata dai precedenti giurisprudenziali in tema di sequestro conservativo disposto nel processo penale, trattandosi in quel caso della medesima misura cautelare disciplinata dal codice di procedura civile, e posta a presidio della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità per obbligazioni di natura civilistica (risarcimento in favore della parte civile) o la cui realizzazione coattiva è strutturata sul modello dell'espropriazione forzata (spese processuali e pene pecuniarie).
Da tale recente insegnamento, che condivide, il Collegio non ha motivo per distaccarsi, posto che la fattispecie del fondo patrimoniale non propone, rispetto all'impignorabilità e insequestrabilità della polizza assicurativa, differenze valorizzabili in questa sede, se non per profili attenuativi del regime di tutela dei beni costituiti in fondo patrimoniale: la loro impignorabilità (art. 170 c.p.p.), è condizionata a un particolare elemento psicologico del creditore, e la loro indisponibilità è pacificamente derogabile con l'atto di costituzione (art. 169 c.c.). Nè sembra motivo sufficiente a rivedere il già citato orientamento la natura della confisca cui il sequestro è preordinato, poiché l'assenza di nesso pertinenziale tra il reato commesso e i beni confiscabili "per equivalente" non altera la natura sanzionatoria della confisca, che colpisce il reo mutilandone il patrimonio;
sicché la giustificazione dell'intervento penale, con il simultaneo travolgimento dei vincoli civilistici, risiede unicamente nell'appartenenza del bene confiscato al patrimonio del reo. Nella costituzione del fondo patrimoniale, la cui essenza consiste in un vincolo di destinazione dei beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, il trasferimento della proprietà dei beni costituiti in fondo a terzi diversi dai coniugi è solo eventuale, e deve essere in ogni caso provato da chi intenda trame conseguenze. Ne deriva che i beni immobili sequestrati ai coniugi ricorrenti non possono che appartenere ad essi coniugi, col che resta soddisfatto il criterio dell'appartenenza della cosa al reo, che ne giustifica la confisca e il preventivo sequestro.
Va pure annotato incidentalmente che eventuali diritti di terzi non potrebbero essere fatti valere che dai loro titolari, non avendo i ricorrenti alcun interesse concreto e attuale alla restituzione di beni sui quali non possono vantare diritti.
In conclusione, il ricorso è inammissibile quanto al secondo motivo, e infondato quanto ai restanti, sicché deve essere rigettato, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2007