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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 269/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 269/2024 depositato il 06/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Comiso - Piazza Fonte Diana 97013 Comiso RG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 18428001 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 06/11/2023 e depositato in data 06/02/2024 la società “Ricorrente_1 S.r.l.”, con sede in Indirizzo_1, C.F./P. IVA P.IVA_1, in persona del legale rappresentante dott. Difensore_1 nato a [...] il [...], rappresentato e difeso da sé medesimo in quanto iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ragusa, propone ricorso nei confronti del
Comune di Comiso e della società Area S.r.l. a s.u., avverso il sollecito di pagamento n. 18428001 notificato in data 7/9/2023, per una pretesa complessiva di € 986,62 a seguito di avviso di accertamento Imu n. 1195 notificato in data 29/09/2021.
Parte ricorrente eccepisce:
● in via pregiudiziale il difetto di legittimazione della società Area Srl a s.u. che ha emanato l'impugnato atto di ingiunzione di pagamento, poiché non è noto né dimostrato il rapporto tra l'ente impositore e il presunto concessionario, non essendo sufficiente la sola iscrizione all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. 446/1997 e risultando il pagamento intestato alla società medesima;
● la indebita sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile,
a maggior ragione in presenza di esternalizzazione del procedimento in capo a soggetto estraneo all'amministrazione comunale, con richiamo a giurisprudenza di legittimità;
● la decadenza dell'ente locale dal diritto a riscuotere l'imposta per cui è causa, per violazione degli artt. 1, commi 162 e 163, della Legge 296/2006, non risultando gli elementi necessari per il riscontro della legittimità dell'azione;
● la carenza di motivazione dell'ingiunzione, fondata su un presupposto indefinito e, comunque, indimostrato,
e stante il generico riferimento al visto di esecutività della sconosciuta determina n. 269 del 9/08/2023, in violazione dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006.
Conclude perché la Corte voglia ritenere e dichiarare la nullità e, comunque, operare l'annullamento dell'impugnato atto di sollecito/ingiunzione di pagamento n. 18428001 notificato a mezzo pec in data
7/9/2023; con la condanna dell'ente resistente al pagamento delle spese e dei compensi difensivi, nonché al rimborso dell'importo versato a titolo di contributo unificato.
Non si costituiscono, pur se regolarmente citati in giudizio, gli enti convenuti, di cui va dichiarata la contumacia.
In data 10/02/2026 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che parte ricorrente eccepisce la carenza di motivazione dell'ingiunzione, fondata su un presupposto indefinito ed indimostrato, contestando in premessa del ricorso lo “sconosciuto avviso di accertamento pratica n. 1195 IMU anno 2016 che si assume notificato in data 29/09/2021”;
■ che gli enti convenuti, non costituiti in giudizio, non provano la regolare notifica dell'avviso di accertamento
Imu 2016 n. 1195, presupposto all'atto impugnato;
■ che “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” (Cass. Sentenza n. 13106 del 2020);
■ che per quanto sopra è da dichiararsi l'illegittimità dell'atto impugnato, con assorbimento delle ulteriori doglianze ed accoglimento del ricorso;
■ che le spese di giudizio seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla tariffa professionale di riferimento, al valore della controversia e all'attività difensiva svolta;
P.Q.M.
La Corte in accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Comiso e la società
Area S.r.l., in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 233,00, oltre contributo unificato (€ 30,00) ed accessori di legge, in favore di parte ricorrente.
Così deciso in Ragusa in data 10 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 269/2024 depositato il 06/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Comiso - Piazza Fonte Diana 97013 Comiso RG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 18428001 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 06/11/2023 e depositato in data 06/02/2024 la società “Ricorrente_1 S.r.l.”, con sede in Indirizzo_1, C.F./P. IVA P.IVA_1, in persona del legale rappresentante dott. Difensore_1 nato a [...] il [...], rappresentato e difeso da sé medesimo in quanto iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ragusa, propone ricorso nei confronti del
Comune di Comiso e della società Area S.r.l. a s.u., avverso il sollecito di pagamento n. 18428001 notificato in data 7/9/2023, per una pretesa complessiva di € 986,62 a seguito di avviso di accertamento Imu n. 1195 notificato in data 29/09/2021.
Parte ricorrente eccepisce:
● in via pregiudiziale il difetto di legittimazione della società Area Srl a s.u. che ha emanato l'impugnato atto di ingiunzione di pagamento, poiché non è noto né dimostrato il rapporto tra l'ente impositore e il presunto concessionario, non essendo sufficiente la sola iscrizione all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. 446/1997 e risultando il pagamento intestato alla società medesima;
● la indebita sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile,
a maggior ragione in presenza di esternalizzazione del procedimento in capo a soggetto estraneo all'amministrazione comunale, con richiamo a giurisprudenza di legittimità;
● la decadenza dell'ente locale dal diritto a riscuotere l'imposta per cui è causa, per violazione degli artt. 1, commi 162 e 163, della Legge 296/2006, non risultando gli elementi necessari per il riscontro della legittimità dell'azione;
● la carenza di motivazione dell'ingiunzione, fondata su un presupposto indefinito e, comunque, indimostrato,
e stante il generico riferimento al visto di esecutività della sconosciuta determina n. 269 del 9/08/2023, in violazione dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006.
Conclude perché la Corte voglia ritenere e dichiarare la nullità e, comunque, operare l'annullamento dell'impugnato atto di sollecito/ingiunzione di pagamento n. 18428001 notificato a mezzo pec in data
7/9/2023; con la condanna dell'ente resistente al pagamento delle spese e dei compensi difensivi, nonché al rimborso dell'importo versato a titolo di contributo unificato.
Non si costituiscono, pur se regolarmente citati in giudizio, gli enti convenuti, di cui va dichiarata la contumacia.
In data 10/02/2026 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che parte ricorrente eccepisce la carenza di motivazione dell'ingiunzione, fondata su un presupposto indefinito ed indimostrato, contestando in premessa del ricorso lo “sconosciuto avviso di accertamento pratica n. 1195 IMU anno 2016 che si assume notificato in data 29/09/2021”;
■ che gli enti convenuti, non costituiti in giudizio, non provano la regolare notifica dell'avviso di accertamento
Imu 2016 n. 1195, presupposto all'atto impugnato;
■ che “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” (Cass. Sentenza n. 13106 del 2020);
■ che per quanto sopra è da dichiararsi l'illegittimità dell'atto impugnato, con assorbimento delle ulteriori doglianze ed accoglimento del ricorso;
■ che le spese di giudizio seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla tariffa professionale di riferimento, al valore della controversia e all'attività difensiva svolta;
P.Q.M.
La Corte in accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Comiso e la società
Area S.r.l., in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 233,00, oltre contributo unificato (€ 30,00) ed accessori di legge, in favore di parte ricorrente.
Così deciso in Ragusa in data 10 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico