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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 30/10/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Vitulli Presidente
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 369 del ruolo 2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 563/2024, pubblicata il 27.9.2024, in punto:
opposizione al decreto ingiuntivo n. 796/2022 emesso in data 16.08.2022; causa vertente
TRA
e , rappresentate e difese dagli Parte_1 Parte_2
Avv. Nicola Scuro e Alessandro Scuro per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa Controparte_1
in qualità di mandataria rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano CP_2
Sternini per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA * * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per le appellanti: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni avversa e contraria eccezione ed istanza, in accoglimento del presente gravame, impugnate e contestate le deduzioni tutte di cui alla comparsa di costituzione e risposta depositata da parte appellata, così statuire e disporre: previamente, in via istruttoria, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello, si insiste per l'escussione dei mezzi istruttori tutti istati ma non esperiti, come da capitoli formulati nel corso del primo grado, già inseriti nella seconda memoria ex art. 183 c. VI c.p.c., da intendersi quivi integralmente riportati;
nel merito, previo accertamento delle circostanze esposte in giudizio, accogliere i formulati motivi di gravame e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 563/2024 rep. 855/2024 resa all'esito del giudizio r.g.
2264/2022 dal Tribunale di Pordenone;
conseguentemente, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace nei confronti delle appellanti il decreto ingiuntivo n.
796/2022 emesso dal Tribunale Civile di Pordenone all'esito della procedura r.g.
1854/2022, come richiesto dalle sigg.re e in primo grado, Parte_1 Pt_3
previamente accertato e dichiarato che la parte appellata non ha alcun diritto di CP_3
credito da azionare nei loro confronti, per tutto quanto in atti esposto e ritenuto;
con conseguente accoglimento della domanda riconvenzionale, da intendersi quivi riproposta e trascritta, svolta in primo grado dalla sig.ra per Parte_2
l'illegittima segnalazione in Centrale Rischi della Banca d'Italia, con ordine di cancellazione e ristoro del danno nella misura richiesta di euro 50.000,00 o della diversa somma maggiore o minore da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; con
2 vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, a carico di parte appellata.”
Per l'appellata: “Nel merito: respingersi l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto. In ogni caso: condannarsi gli appellanti a rifondere le spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. notificato in data 7.10.2022 e Parte_1
avevano svolto opposizione innanzi al Tribunale di Parte_2
Pordenone avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 16.08.2022 su ricorso di
[...]
con il quale era stato loro ingiunto, quali fideiussori di Controparte_4 [...]
il pagamento della complessiva somma di euro 141.327,32 oltre interessi Controparte_5
e spese del procedimento.
Il decreto ingiuntivo era stato rilasciato sulla base del contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile dd. 1.2.2008, stipulato ai sensi degli artt. 38 e ss. del T.u.b. (d.lgs.
385/1993) tra la mutuante e la mutuataria Controparte_6 [...]
per l'importo di euro 210.000,00 e il credito era stato successivamente Controparte_5
oggetto di cessione, ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 1999 e dell'art. 58 del
Testo Unico Bancario.
In pari data, le due opponenti avevano prestato con atto collegato garanzia personale,
sottoscrivendo il modulo denominato “fideiussione specifica.”
Le parti opponenti, premesso che nello stesso giorno erano stati sottoscritti presso il medesimo notaio quattro atti pubblici collegati (due di consenso alla cancellazione totale di precedenti gravami, uno di compravendita immobiliare e uno di mutuo) e che al momento della stipulazione del mutuo, formalmente concesso per l'acquisto di un immobile sito in Portogruaro, era già proprietaria di tale Controparte_5
3 immobile, avendolo acquistato lo stesso giorno, ma immediatamente prima, avevano lamentato:
che tale schema negoziale era affetto da “numerose invalidità” essendo il mutuo stato concesso allorché il bene immobile era già entrato nella disponibilità della mutuataria;
che era carente di titolarità del credito, attese le evidenti Controparte_4
nullità contrattuali;
che la creditrice non aveva fornito prova documentale dell'acquisto del credito;
che stante il rapporto di accessorietà, le garanzie fideiussorie erano anch'esse affette da nullità;
che le fideiussioni erano nulle anche in quanto conformi allo schema Abi, ritenuto contrastante con l'art. 2 della legge antitrust n. 287 del 1990;
che il creditore opposto non aveva provato di aver agito entro il termine di decadenza previsto dall'art. 1957 cod. civ., essendo rimasto inerte dal 2012, quando aveva comunicato la risoluzione dal contatto di finanziamento;
che il mutuo era altresì nullo sia in quanto sottoposto a condizione, poiché le somme di denaro non erano state erogate contestualmente alla stipula, nonostante l'ingannevole dicitura inserita nel contratto, dovendo considerarsi nulli i mutui, anche stipulati per atto pubblico notarile, con la clausola del deposito cauzionale che differiscono tale traditio o la subordinano al verificarsi di una serie di condizioni, e sia in quanto, pur avendo le parti sottoscritto un contratto di mutuo ipotecario ex art. 38 T.u.b. esse avevano, in realtà, voluto concludere un accordo con differenti finalità, non essendo il finanziamento servito all'acquisto dell'immobile (del quale la società al momento della sottoscrizione era già diventata proprietaria).
In via riconvenzionale le parti opponenti avevano inoltre richiesto dichiararsi la
4 illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi Banca d'Italia per assenza dei presupposti di fatto e per violazione delle disposizioni impartite dalla Circolare 139 del
11/2/1991.
premesso di essere divenuta titolare, con efficacia dal 14 Controparte_4
luglio 2017, dei crediti pecuniari derivanti da finanziamenti ipotecari e chirografari vantati verso debitori classificati a sofferenza ad essa trasferiti dalla cedente CP_6
come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
[...]
Parte II, n. 93, dell'8 agosto 2017, aveva contestato il fondamento della pretesa attorea,
rilevando in punto di fatto che con raccomandate del 6 luglio 2012 era stata comunicata la revoca di ogni affidamento in essere ed intimato l'immediato pagamento di quanto dovuto e che l'Istituto di credito era quindi intervenuto nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 615/2011 presso il Tribunale di Venezia, radicata ai danni di e conclusa nel 2018 con distribuzione dell'attivo, a parziale Controparte_5
soddisfazione del credito ceduto, in favore della cessionaria Controparte_4
Radicatosi il contraddittorio, la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data
27.9.2024 con la quale era stato statuito quanto segue: “Il Tribunale di Pordenone …
definitivamente pronunziando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda,
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: conferma il decreto ingiuntivo opposto;
respinge la domanda riconvenzionale svolta da parte opponente;
condanna parte opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese processuali da questa sostenute che liquida in euro 8.400,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.”
Con tale decisione, premesso che la prova della cessione del credito poteva essere fornita con ogni mezzo, che l'opposta aveva in proposito prodotto una specifica attestazione
5 rilasciata dalla cedente e che i crediti oggetto delle operazioni di Controparte_6
cartolarizzazione eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso, era stato rilevato che nessun profilo di nullità sussisteva quanto al contratto di mutuo;
che pertanto era infondata l'eccezione di nullità derivata delle fideiussioni;
che il mutuo non prevedeva alcun obbligo del mutuatario di destinare la somma mutuata ad uno specifico fine;
che trattandosi di fideiussioni specifiche doveva ritenersi inconferente la giurisprudenza formatasi in materia di riproduzione conforme dello schema Abi;
che anche l'eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ. era infondata, risultando documentalmente provato che le lettere di recesso dai rapporti bancari con richiesta di rientro e quelle inviate ai fideiussori risalivano al luglio 2012 e che l'intervento della banca nell'esecuzione immobiliare RGE 615/2011 aveva avuto luogo in data 29.10.2012, entro il termine di sei mesi;
che erano da ultimo superflue ed ininfluenti le istanze istruttorie proposte.
Tale decisione era stata gravata dalle parti opponenti con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 5.11.2024;
si era costituita tramite la mandataria Controparte_1 CP_2
resistendo all'impugnazione; radicatosi il contraddittorio, era stata respinta l'istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c. e successivamente la causa era stata trattenuta in decisione previo deposito telematico di note scritte, con concessione dei termini di cui agli artt.
352, comma 1, e 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le appellanti hanno censurato la decisione di primo grado lamentando con il primo motivo che era stata erroneamente ritenuta sussistente la prova della cessione del credito, mentre la dichiarazione della cedente non aveva valore probatorio, il documento prodotto era privo di data certa e l'indicazione dei dati della firmataria non risultava congiunta alla procura notarile.
Con il secondo motivo hanno lamentato che per effetto della ritenuta carenza di legittimazione in capo alla cessionaria in ordine alle eccezioni relative al rapporto garantito si era verificata una lesione del contraddittorio e una illegittima sostituzione processuale concretizzatasi con l'esercizio, da parte della stessa, della pretesa fondata sul contratto di mutuo, e che inoltre la giurisprudenza richiamata nella decisione impugnata non risultava conferente, non essendo oggetto di controversia una compensazione di partite contabili, ma la validità stessa del contratto di finanziamento e delle connesse obbligazioni di garanzia.
Con il terzo motivo hanno lamentato che era stata resa una erronea interpretazione del contratto di mutuo, atteso che quest'ultimo risultava espressamente concesso al fine di consentire l'acquisto degli immobili cauzionali, con conseguente sua nullità, essendo detti immobili già entrati nel patrimonio della debitrice principale.
Con il quarto motivo hanno lamentato che la pronuncia era andata oltre i limiti ed i confini della domanda posti dalle parti del giudizio, non essendo mai esistito e non avendo costituito oggetto di pretesa giudiziale alcun credito verso la cedente nascente dal rapporto con quest'ultima anteriormente alla data di cessione del credito.
Con il quinto motivo hanno lamentato l'erroneità del rigetto dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ., rilevando che lo “storico” del fascicolo giudiziario dimesso in atti
7 conteneva un mero elenco di date privo della indicazione dei soggetti che avrebbero compiuto i singoli atti, che non era dato quindi di evincere che vi era stato un intervento della banca, che l'intervento della cessionaria era stato effettuato solo in data 12 gennaio
2018, che le lettere del 6 luglio 2012 non avevano valore idoneo a sospendere il termine di decadenza e che non risultava dunque provata l'interruzione del termine semestrale di cui all'art. 1957 cod. civ.
Con il sesto motivo hanno lamentato che, diversamente da quanto ritenuto in prime cure,
la giurisprudenza in tema di conformità al modello Abi doveva ritenersi riferibile anche alle fideiussioni specifiche e che si era omesso di argomentare in merito alle deduzioni in proposito spese nell'atto di opposizione.
Con il settimo motivo hanno lamentato che il giudice di primo grado non aveva valutato il doc. 31 attoreo (doc. 4 appello) che raccoglieva “centinaia di fideiussioni specifiche del periodo 2005/2022 analoghe a quella di cui è causa”, costituente prova documentale specifica delle intese operate dalle banche.
Con l'ottavo motivo hanno lamentato la mancata ammissione dei mezzi istruttori proposti in primo grado.
Con il nono motivo hanno eccepito la nullità della sentenza impugnata “per motivazione apparente e/o incongrua e contraddittoria e, comunque, illogica.”
* * *
Ciò premesso, va a questo punto osservato che aveva Controparte_1
prodotto in allegato alla comparsa di costituzione in primo grado l'avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II,
n. 93, dell'8 agosto 2017, dal quale si evince che nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della legge 130, relativa a crediti ceduti da Controparte_6
8 in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della legge
130 concluso in data 14 luglio 2017 e con effetto in data 14 luglio 2017, aveva acquistato pro-soluto da “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, Controparte_6
accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti Controparte_6
da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971
e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate.”
Non risultando evidenziata nell'avviso alcuna eccezione o distinzione rispetto a tali indicazioni, non può dunque dubitarsi del fatto che l'acquisto pro-soluto avesse riguardato anche i crediti afferenti al contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile dd.
1.2.2008, stipulato ai sensi degli artt. 38 e ss. T.u.b. tra la mutuante Controparte_6
e la mutuataria
[...] Controparte_5
Tale considerazione trova, del resto, ulteriore conferma sia nella dichiarazione della cessionaria dd. 17.2.2023 in cui si attesta che “tra i crediti compresi nella cessione a favore di rientrano anche i crediti vantati nei confronti di Controparte_1
derivanti dal rapporto di finanziamento numero CP_5 Controparte_7
4061228”, sia nella ulteriore documentazione allegata in atti, riguardante la copia del contratto di mutuo, lo stampato relativo alle condizioni economiche, il “capitolato delle condizioni generali di contratto” e il piano di ammortamento, documenti tutti recanti le sottoscrizioni non disconosciute delle parti opponenti.
Il primo motivo va pertanto licenziato per manifesta ed evidente infondatezza.
Quanto al secondo motivo, va invece rilevato che l'art. 4 della legge 30 aprile 1999 , n.
130, recante “disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti”, dispone, al comma 2, che
“Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta
9 Ufficiale o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e,
in deroga ad ogni altra disposizione, non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla società di cartolarizzazione e i crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data...”
L'art. 1, comma 1, lettera b) della stessa legge prevede a sua volta che “b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti o comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, o derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi da parte di soggetti autorizzati all'attività di concessione di finanziamenti, per finanziare l'acquisto di tali crediti,
nonché al pagamento dei costi dell'operazione.”
La S.C. ha pertanto affermato (Sez. 3, sentenza n. 21843 del 30/08/2019) che i crediti oggetto delle operazioni di cartolarizzazione eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999
costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione,
destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione.
Tali considerazioni, che, come si è visto, sono fondate sul chiaro disposto legislativo,
muovono dunque sia dalla particolare disciplina delle cessione in blocco, sia dalla distinzione tra credito oggetto di cessione e contratto da cui lo stesso trae origine,
conseguendone che eventuali domande attinenti al contratto vanno necessariamente proposta nei soli confronti della parte cedente.
Non sussiste pertanto nel caso di specie alcuna lesione del contraddittorio, né alcuna
10 illegittima sostituzione processuale.
È pertanto infondato il secondo motivo, ed altrettanto è a dirsi quanto al terzo, essendosi la decisione impugnata correttamente conformata al costante orientamento di legittimità
in base al quale “il mutuo fondiario, quale risulta dalla disciplina di cui agli artt. 38 ss.
d.lgs. 1 settembre 1993, n.385, non è mutuo di scopo, poiché di esso non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità; non può,
pertanto, essere negata tale qualificazione, sul rilievo della previsione contrattuale che nega la destinazione della somma mutuata all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili” (Sez. 1, sentenza n. 4792 del 26/03/2012; v. altresì: n. 317 del 2001; n. 9511
del 2007; n. 25180 del 2007).
Sez. U, Sentenza n. 5841 del 05/03/2025 ha inoltre evidenziato che “è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché
non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.”
Il quarto motivo, oltre ad essere privo di sostanziale decisività, travisa invece la motivazione della sentenza, che nella parte in cui aveva affermato: “l'opposta ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle domande svolte nei propri confronti fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso anteriormente alla data di cessione del credito” si era limitata a
11 pronunciare sull'eccezione sollevata dalla parte opposta, successivamente richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia di cessione dei crediti in blocco.
Quanto al quinto motivo va di seguito rilevato che in tema di contratto autonomo di garanzia, la presenza di una clausola cd. a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 cod. civ. “non determina l'elisione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma solo il venir meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante” (Cassazione civile sez. III,
27/02/2025, n. 5179).
In primo grado l'opposta aveva tempestivamente preso posizione in ordine all'eccezione in oggetto, rilevando tra l'altro che con lettere raccomandate del 6 luglio 2012 aveva comunicato la revoca di ogni affidamento in essere ed intimato l'immediato pagamento di quanto dovuto e aveva dimesso, con la produzione n. 6, copia delle raccomandate inviate alla debitrice principale e alle garanti, con allegati avvisi di ricevimento.
Non avendo le opponenti contestando tali assunti, essendosi limitati ad eccepire l'irrilevanza dell'iniziativa stragiudiziale, ne discende che il motivo in oggetto debba pertanto ritenersi infondato.
Sono inoltre parimenti infondati anche il sesto e il settimo motivo.
Premesso, infatti, che sulla base delle considerazioni già espresse lo scrutinio del tema di indagine sollecitato dall'appellante deve ritenersi in questa sede precluso,
riguardando a ben vedere il contratto, e non le vicende del credito oggetto di cessione,
va nondimeno evidenziato che “il giudizio espresso dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, come chiaramente emerge dalla sua motivazione, nella quale si fa espresso riferimento alla ‹‹sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle
12 Banche rispetto allo schema standard dell'ABI››, uniformità discendente ‹‹da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema ABI››, pone in evidenza che esso abbia riguardato una tipologia di contratto, ossia la fideiussione omnibus, in relazione alla quale lo stesso provvedimento costituisce prova privilegiata dell'illecito antitrust nel giudizio di nullità ex art. 33 legge n. 287/90 (Cass., 22/05/2019, n. 13846),
ma non la fideiussione specifica ... Nel caso de quo, il giudice d'appello ha accertato,
con apprezzamento non scrutinabile in questa sede, che la fideiussione de qua è
specifica, perché rilasciata a garanzia del solo contratto di finanziamento sottoscritto dalla debitrice principale .. sicché è evidente che essa si pone al di fuori del perimetro dell'accertamento condotto dalla Banca d'Italia” (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 657 del
2025, pag. 5 e segg.).
Vanno da ultimo respinti anche l'ottavo motivo - con il quale le appellanti hanno lamentato la mancata ammissione della prova testimoniale e degli ordini di esibizione ex art. 210 e 213 c.p.c. formulati nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.,
non trattandosi di mezzi indispensabili ai fini della decisione e non risultando neppure evidenziate, per ciascuno di essi, le specifiche ragioni della loro asserita decisività – e il nono motivo, dovendo essere ricordato che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice” (Sez. 1, ordinanza n. 1986 del 28/01/2025), laddove tali vizi non appaiono invece obiettivamente sussistenti nel caso di specie.
* * *
L'impugnata sentenza dovrà pertanto essere confermata e le spese del presente grado,
13 che andranno liquidate secondo lo scaglione di valore applicabile alla controversia,
corrispondente al credito recato dal decreto ingiuntivo, già confermato in primo grado,
dovranno pertanto seguire il principio della soccombenza;
dovrà inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da e Parte_1 [...]
nei confronti di avverso la sentenza del Parte_2 Controparte_1
Tribunale di Pordenone n. 563/2024, pubblicata il 27.9.2024, ogni diversa domanda,
istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Respinge l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
Condanna le parti appellanti in solido alla rifusione delle spese del presente grado, che liquida per compensi professionali in euro 9.000,00 oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115
del 2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Vitulli
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Vitulli Presidente
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 369 del ruolo 2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 563/2024, pubblicata il 27.9.2024, in punto:
opposizione al decreto ingiuntivo n. 796/2022 emesso in data 16.08.2022; causa vertente
TRA
e , rappresentate e difese dagli Parte_1 Parte_2
Avv. Nicola Scuro e Alessandro Scuro per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa Controparte_1
in qualità di mandataria rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano CP_2
Sternini per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA * * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per le appellanti: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni avversa e contraria eccezione ed istanza, in accoglimento del presente gravame, impugnate e contestate le deduzioni tutte di cui alla comparsa di costituzione e risposta depositata da parte appellata, così statuire e disporre: previamente, in via istruttoria, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello, si insiste per l'escussione dei mezzi istruttori tutti istati ma non esperiti, come da capitoli formulati nel corso del primo grado, già inseriti nella seconda memoria ex art. 183 c. VI c.p.c., da intendersi quivi integralmente riportati;
nel merito, previo accertamento delle circostanze esposte in giudizio, accogliere i formulati motivi di gravame e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 563/2024 rep. 855/2024 resa all'esito del giudizio r.g.
2264/2022 dal Tribunale di Pordenone;
conseguentemente, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace nei confronti delle appellanti il decreto ingiuntivo n.
796/2022 emesso dal Tribunale Civile di Pordenone all'esito della procedura r.g.
1854/2022, come richiesto dalle sigg.re e in primo grado, Parte_1 Pt_3
previamente accertato e dichiarato che la parte appellata non ha alcun diritto di CP_3
credito da azionare nei loro confronti, per tutto quanto in atti esposto e ritenuto;
con conseguente accoglimento della domanda riconvenzionale, da intendersi quivi riproposta e trascritta, svolta in primo grado dalla sig.ra per Parte_2
l'illegittima segnalazione in Centrale Rischi della Banca d'Italia, con ordine di cancellazione e ristoro del danno nella misura richiesta di euro 50.000,00 o della diversa somma maggiore o minore da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; con
2 vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, a carico di parte appellata.”
Per l'appellata: “Nel merito: respingersi l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto. In ogni caso: condannarsi gli appellanti a rifondere le spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. notificato in data 7.10.2022 e Parte_1
avevano svolto opposizione innanzi al Tribunale di Parte_2
Pordenone avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 16.08.2022 su ricorso di
[...]
con il quale era stato loro ingiunto, quali fideiussori di Controparte_4 [...]
il pagamento della complessiva somma di euro 141.327,32 oltre interessi Controparte_5
e spese del procedimento.
Il decreto ingiuntivo era stato rilasciato sulla base del contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile dd. 1.2.2008, stipulato ai sensi degli artt. 38 e ss. del T.u.b. (d.lgs.
385/1993) tra la mutuante e la mutuataria Controparte_6 [...]
per l'importo di euro 210.000,00 e il credito era stato successivamente Controparte_5
oggetto di cessione, ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 1999 e dell'art. 58 del
Testo Unico Bancario.
In pari data, le due opponenti avevano prestato con atto collegato garanzia personale,
sottoscrivendo il modulo denominato “fideiussione specifica.”
Le parti opponenti, premesso che nello stesso giorno erano stati sottoscritti presso il medesimo notaio quattro atti pubblici collegati (due di consenso alla cancellazione totale di precedenti gravami, uno di compravendita immobiliare e uno di mutuo) e che al momento della stipulazione del mutuo, formalmente concesso per l'acquisto di un immobile sito in Portogruaro, era già proprietaria di tale Controparte_5
3 immobile, avendolo acquistato lo stesso giorno, ma immediatamente prima, avevano lamentato:
che tale schema negoziale era affetto da “numerose invalidità” essendo il mutuo stato concesso allorché il bene immobile era già entrato nella disponibilità della mutuataria;
che era carente di titolarità del credito, attese le evidenti Controparte_4
nullità contrattuali;
che la creditrice non aveva fornito prova documentale dell'acquisto del credito;
che stante il rapporto di accessorietà, le garanzie fideiussorie erano anch'esse affette da nullità;
che le fideiussioni erano nulle anche in quanto conformi allo schema Abi, ritenuto contrastante con l'art. 2 della legge antitrust n. 287 del 1990;
che il creditore opposto non aveva provato di aver agito entro il termine di decadenza previsto dall'art. 1957 cod. civ., essendo rimasto inerte dal 2012, quando aveva comunicato la risoluzione dal contatto di finanziamento;
che il mutuo era altresì nullo sia in quanto sottoposto a condizione, poiché le somme di denaro non erano state erogate contestualmente alla stipula, nonostante l'ingannevole dicitura inserita nel contratto, dovendo considerarsi nulli i mutui, anche stipulati per atto pubblico notarile, con la clausola del deposito cauzionale che differiscono tale traditio o la subordinano al verificarsi di una serie di condizioni, e sia in quanto, pur avendo le parti sottoscritto un contratto di mutuo ipotecario ex art. 38 T.u.b. esse avevano, in realtà, voluto concludere un accordo con differenti finalità, non essendo il finanziamento servito all'acquisto dell'immobile (del quale la società al momento della sottoscrizione era già diventata proprietaria).
In via riconvenzionale le parti opponenti avevano inoltre richiesto dichiararsi la
4 illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi Banca d'Italia per assenza dei presupposti di fatto e per violazione delle disposizioni impartite dalla Circolare 139 del
11/2/1991.
premesso di essere divenuta titolare, con efficacia dal 14 Controparte_4
luglio 2017, dei crediti pecuniari derivanti da finanziamenti ipotecari e chirografari vantati verso debitori classificati a sofferenza ad essa trasferiti dalla cedente CP_6
come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
[...]
Parte II, n. 93, dell'8 agosto 2017, aveva contestato il fondamento della pretesa attorea,
rilevando in punto di fatto che con raccomandate del 6 luglio 2012 era stata comunicata la revoca di ogni affidamento in essere ed intimato l'immediato pagamento di quanto dovuto e che l'Istituto di credito era quindi intervenuto nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 615/2011 presso il Tribunale di Venezia, radicata ai danni di e conclusa nel 2018 con distribuzione dell'attivo, a parziale Controparte_5
soddisfazione del credito ceduto, in favore della cessionaria Controparte_4
Radicatosi il contraddittorio, la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data
27.9.2024 con la quale era stato statuito quanto segue: “Il Tribunale di Pordenone …
definitivamente pronunziando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda,
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: conferma il decreto ingiuntivo opposto;
respinge la domanda riconvenzionale svolta da parte opponente;
condanna parte opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese processuali da questa sostenute che liquida in euro 8.400,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.”
Con tale decisione, premesso che la prova della cessione del credito poteva essere fornita con ogni mezzo, che l'opposta aveva in proposito prodotto una specifica attestazione
5 rilasciata dalla cedente e che i crediti oggetto delle operazioni di Controparte_6
cartolarizzazione eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso, era stato rilevato che nessun profilo di nullità sussisteva quanto al contratto di mutuo;
che pertanto era infondata l'eccezione di nullità derivata delle fideiussioni;
che il mutuo non prevedeva alcun obbligo del mutuatario di destinare la somma mutuata ad uno specifico fine;
che trattandosi di fideiussioni specifiche doveva ritenersi inconferente la giurisprudenza formatasi in materia di riproduzione conforme dello schema Abi;
che anche l'eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ. era infondata, risultando documentalmente provato che le lettere di recesso dai rapporti bancari con richiesta di rientro e quelle inviate ai fideiussori risalivano al luglio 2012 e che l'intervento della banca nell'esecuzione immobiliare RGE 615/2011 aveva avuto luogo in data 29.10.2012, entro il termine di sei mesi;
che erano da ultimo superflue ed ininfluenti le istanze istruttorie proposte.
Tale decisione era stata gravata dalle parti opponenti con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 5.11.2024;
si era costituita tramite la mandataria Controparte_1 CP_2
resistendo all'impugnazione; radicatosi il contraddittorio, era stata respinta l'istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c. e successivamente la causa era stata trattenuta in decisione previo deposito telematico di note scritte, con concessione dei termini di cui agli artt.
352, comma 1, e 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le appellanti hanno censurato la decisione di primo grado lamentando con il primo motivo che era stata erroneamente ritenuta sussistente la prova della cessione del credito, mentre la dichiarazione della cedente non aveva valore probatorio, il documento prodotto era privo di data certa e l'indicazione dei dati della firmataria non risultava congiunta alla procura notarile.
Con il secondo motivo hanno lamentato che per effetto della ritenuta carenza di legittimazione in capo alla cessionaria in ordine alle eccezioni relative al rapporto garantito si era verificata una lesione del contraddittorio e una illegittima sostituzione processuale concretizzatasi con l'esercizio, da parte della stessa, della pretesa fondata sul contratto di mutuo, e che inoltre la giurisprudenza richiamata nella decisione impugnata non risultava conferente, non essendo oggetto di controversia una compensazione di partite contabili, ma la validità stessa del contratto di finanziamento e delle connesse obbligazioni di garanzia.
Con il terzo motivo hanno lamentato che era stata resa una erronea interpretazione del contratto di mutuo, atteso che quest'ultimo risultava espressamente concesso al fine di consentire l'acquisto degli immobili cauzionali, con conseguente sua nullità, essendo detti immobili già entrati nel patrimonio della debitrice principale.
Con il quarto motivo hanno lamentato che la pronuncia era andata oltre i limiti ed i confini della domanda posti dalle parti del giudizio, non essendo mai esistito e non avendo costituito oggetto di pretesa giudiziale alcun credito verso la cedente nascente dal rapporto con quest'ultima anteriormente alla data di cessione del credito.
Con il quinto motivo hanno lamentato l'erroneità del rigetto dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ., rilevando che lo “storico” del fascicolo giudiziario dimesso in atti
7 conteneva un mero elenco di date privo della indicazione dei soggetti che avrebbero compiuto i singoli atti, che non era dato quindi di evincere che vi era stato un intervento della banca, che l'intervento della cessionaria era stato effettuato solo in data 12 gennaio
2018, che le lettere del 6 luglio 2012 non avevano valore idoneo a sospendere il termine di decadenza e che non risultava dunque provata l'interruzione del termine semestrale di cui all'art. 1957 cod. civ.
Con il sesto motivo hanno lamentato che, diversamente da quanto ritenuto in prime cure,
la giurisprudenza in tema di conformità al modello Abi doveva ritenersi riferibile anche alle fideiussioni specifiche e che si era omesso di argomentare in merito alle deduzioni in proposito spese nell'atto di opposizione.
Con il settimo motivo hanno lamentato che il giudice di primo grado non aveva valutato il doc. 31 attoreo (doc. 4 appello) che raccoglieva “centinaia di fideiussioni specifiche del periodo 2005/2022 analoghe a quella di cui è causa”, costituente prova documentale specifica delle intese operate dalle banche.
Con l'ottavo motivo hanno lamentato la mancata ammissione dei mezzi istruttori proposti in primo grado.
Con il nono motivo hanno eccepito la nullità della sentenza impugnata “per motivazione apparente e/o incongrua e contraddittoria e, comunque, illogica.”
* * *
Ciò premesso, va a questo punto osservato che aveva Controparte_1
prodotto in allegato alla comparsa di costituzione in primo grado l'avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II,
n. 93, dell'8 agosto 2017, dal quale si evince che nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della legge 130, relativa a crediti ceduti da Controparte_6
8 in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della legge
130 concluso in data 14 luglio 2017 e con effetto in data 14 luglio 2017, aveva acquistato pro-soluto da “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, Controparte_6
accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti Controparte_6
da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971
e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate.”
Non risultando evidenziata nell'avviso alcuna eccezione o distinzione rispetto a tali indicazioni, non può dunque dubitarsi del fatto che l'acquisto pro-soluto avesse riguardato anche i crediti afferenti al contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile dd.
1.2.2008, stipulato ai sensi degli artt. 38 e ss. T.u.b. tra la mutuante Controparte_6
e la mutuataria
[...] Controparte_5
Tale considerazione trova, del resto, ulteriore conferma sia nella dichiarazione della cessionaria dd. 17.2.2023 in cui si attesta che “tra i crediti compresi nella cessione a favore di rientrano anche i crediti vantati nei confronti di Controparte_1
derivanti dal rapporto di finanziamento numero CP_5 Controparte_7
4061228”, sia nella ulteriore documentazione allegata in atti, riguardante la copia del contratto di mutuo, lo stampato relativo alle condizioni economiche, il “capitolato delle condizioni generali di contratto” e il piano di ammortamento, documenti tutti recanti le sottoscrizioni non disconosciute delle parti opponenti.
Il primo motivo va pertanto licenziato per manifesta ed evidente infondatezza.
Quanto al secondo motivo, va invece rilevato che l'art. 4 della legge 30 aprile 1999 , n.
130, recante “disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti”, dispone, al comma 2, che
“Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta
9 Ufficiale o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e,
in deroga ad ogni altra disposizione, non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla società di cartolarizzazione e i crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data...”
L'art. 1, comma 1, lettera b) della stessa legge prevede a sua volta che “b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti o comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, o derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi da parte di soggetti autorizzati all'attività di concessione di finanziamenti, per finanziare l'acquisto di tali crediti,
nonché al pagamento dei costi dell'operazione.”
La S.C. ha pertanto affermato (Sez. 3, sentenza n. 21843 del 30/08/2019) che i crediti oggetto delle operazioni di cartolarizzazione eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999
costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione,
destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione.
Tali considerazioni, che, come si è visto, sono fondate sul chiaro disposto legislativo,
muovono dunque sia dalla particolare disciplina delle cessione in blocco, sia dalla distinzione tra credito oggetto di cessione e contratto da cui lo stesso trae origine,
conseguendone che eventuali domande attinenti al contratto vanno necessariamente proposta nei soli confronti della parte cedente.
Non sussiste pertanto nel caso di specie alcuna lesione del contraddittorio, né alcuna
10 illegittima sostituzione processuale.
È pertanto infondato il secondo motivo, ed altrettanto è a dirsi quanto al terzo, essendosi la decisione impugnata correttamente conformata al costante orientamento di legittimità
in base al quale “il mutuo fondiario, quale risulta dalla disciplina di cui agli artt. 38 ss.
d.lgs. 1 settembre 1993, n.385, non è mutuo di scopo, poiché di esso non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità; non può,
pertanto, essere negata tale qualificazione, sul rilievo della previsione contrattuale che nega la destinazione della somma mutuata all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili” (Sez. 1, sentenza n. 4792 del 26/03/2012; v. altresì: n. 317 del 2001; n. 9511
del 2007; n. 25180 del 2007).
Sez. U, Sentenza n. 5841 del 05/03/2025 ha inoltre evidenziato che “è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché
non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.”
Il quarto motivo, oltre ad essere privo di sostanziale decisività, travisa invece la motivazione della sentenza, che nella parte in cui aveva affermato: “l'opposta ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle domande svolte nei propri confronti fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso anteriormente alla data di cessione del credito” si era limitata a
11 pronunciare sull'eccezione sollevata dalla parte opposta, successivamente richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia di cessione dei crediti in blocco.
Quanto al quinto motivo va di seguito rilevato che in tema di contratto autonomo di garanzia, la presenza di una clausola cd. a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 cod. civ. “non determina l'elisione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma solo il venir meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante” (Cassazione civile sez. III,
27/02/2025, n. 5179).
In primo grado l'opposta aveva tempestivamente preso posizione in ordine all'eccezione in oggetto, rilevando tra l'altro che con lettere raccomandate del 6 luglio 2012 aveva comunicato la revoca di ogni affidamento in essere ed intimato l'immediato pagamento di quanto dovuto e aveva dimesso, con la produzione n. 6, copia delle raccomandate inviate alla debitrice principale e alle garanti, con allegati avvisi di ricevimento.
Non avendo le opponenti contestando tali assunti, essendosi limitati ad eccepire l'irrilevanza dell'iniziativa stragiudiziale, ne discende che il motivo in oggetto debba pertanto ritenersi infondato.
Sono inoltre parimenti infondati anche il sesto e il settimo motivo.
Premesso, infatti, che sulla base delle considerazioni già espresse lo scrutinio del tema di indagine sollecitato dall'appellante deve ritenersi in questa sede precluso,
riguardando a ben vedere il contratto, e non le vicende del credito oggetto di cessione,
va nondimeno evidenziato che “il giudizio espresso dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, come chiaramente emerge dalla sua motivazione, nella quale si fa espresso riferimento alla ‹‹sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle
12 Banche rispetto allo schema standard dell'ABI››, uniformità discendente ‹‹da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema ABI››, pone in evidenza che esso abbia riguardato una tipologia di contratto, ossia la fideiussione omnibus, in relazione alla quale lo stesso provvedimento costituisce prova privilegiata dell'illecito antitrust nel giudizio di nullità ex art. 33 legge n. 287/90 (Cass., 22/05/2019, n. 13846),
ma non la fideiussione specifica ... Nel caso de quo, il giudice d'appello ha accertato,
con apprezzamento non scrutinabile in questa sede, che la fideiussione de qua è
specifica, perché rilasciata a garanzia del solo contratto di finanziamento sottoscritto dalla debitrice principale .. sicché è evidente che essa si pone al di fuori del perimetro dell'accertamento condotto dalla Banca d'Italia” (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 657 del
2025, pag. 5 e segg.).
Vanno da ultimo respinti anche l'ottavo motivo - con il quale le appellanti hanno lamentato la mancata ammissione della prova testimoniale e degli ordini di esibizione ex art. 210 e 213 c.p.c. formulati nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.,
non trattandosi di mezzi indispensabili ai fini della decisione e non risultando neppure evidenziate, per ciascuno di essi, le specifiche ragioni della loro asserita decisività – e il nono motivo, dovendo essere ricordato che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice” (Sez. 1, ordinanza n. 1986 del 28/01/2025), laddove tali vizi non appaiono invece obiettivamente sussistenti nel caso di specie.
* * *
L'impugnata sentenza dovrà pertanto essere confermata e le spese del presente grado,
13 che andranno liquidate secondo lo scaglione di valore applicabile alla controversia,
corrispondente al credito recato dal decreto ingiuntivo, già confermato in primo grado,
dovranno pertanto seguire il principio della soccombenza;
dovrà inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da e Parte_1 [...]
nei confronti di avverso la sentenza del Parte_2 Controparte_1
Tribunale di Pordenone n. 563/2024, pubblicata il 27.9.2024, ogni diversa domanda,
istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Respinge l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
Condanna le parti appellanti in solido alla rifusione delle spese del presente grado, che liquida per compensi professionali in euro 9.000,00 oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115
del 2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Vitulli
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