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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 5875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5875 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 20002 /2024 da:
L'avv. Romanato per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. CARRARO STEFANO per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. NO IO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 20002 del RGAC dell'anno 2024, avente a d oggetto opposizione a precetto e vertente
TRA
(P.I. ) in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Brusa e Parte_1 P.IVA_1
RO Romanato
OPPONENTE
E
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dal l'avv. CP_1 P.IVA_2
TE AR
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. Parte opponente ha proposto opposizione al precetto notificato da e fondato CP_1 sull'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Venezia, emessa il 26 maggio 2023 a conclusione del giudizio iscritto al RGC n. 1677/2022, e della sentenza n. 1279/2024, con cui la Corte d'Appello di Venezia ha confermato l'ordinanza medesima.
Ha dedotto: a) la mancanza di esecutività del titolo, costituito da una pronuncia dichiarativa, non ancora passata in giudicato stante la pendenza del ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello;
b) la non corrispondenza della conferma contenuta nella sentenza di secondo grado rispetto al la pronuncia di primo grado, in quanto la prima avrebbe confermato la seconda limitatamente all'accoglimento dell'azione negatoria e deciso in difformità dal primo giudice.
1 Ha chiesto, quindi, la declaratoria di inefficacia del precetto opposto.
1.2. Si è costituita parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
2. Nel merito si osserva quanto segue.
A fondamento del precetto opposto, ha posto sia l'ordinanza ex art. 702 bis emessa CP_1 all'esito del giudizio di primo grado sopra indicato dal Tribu nale di Venezia, sia la relativa sentenza di appello con cui l'ordinanza medesima è stata confermata.
Ciò premesso, con la citata ordinanza il Giudice di primo grado ha dichiarato l'inesistenza di una servitù di passaggio in favore dell'opponente, condanna ndo la stessa, ai fini che qui interessano, “all'immediata cessazione del transito, sia pedonale che tramite automezzi, sul fondo di parte ricorrente, pertinenze comprese, e di qualsivoglia condotta di molestia del possesso di tale bene da parte della rico rrente;
3) condanna la società a rimuovere immediatamente a proprie spese qualunque Parte_1 opera o segno visibile da essa posto in ragione del suo vanto della titolarità della servitù oggetto di causa, compresi eventuali lampioni e videocamere puntati sul fondo censito al
Foglio 45, part. 284, sub. 1 e sulle sue pertinenze”.
E', quindi, del tutto evidente che detta pronuncia non è affatto meramente dichiarativa, ma contiene dei capi di condanna per i quali l'opposta ha minacciato esecuzione con il prec etto impugnato.
Pertanto, il primo motivo di opposizione è respinto.
3. Non meritevole di accoglimento è anche il secondo motivo di opposizione.
Infatti, al di là delle motivazioni esposte dalla Corte d'Appello, ciò che rileva in questa sede
è che la sentenza di secondo grado non si è limitata a confermare la declaratoria di inesistenza della servitù, annullando i capi di condanna sopra riportati, ma ha confermato completamente l'ordinanza.
In particolare, merita osservare che sia l'appello principale che q uello incidentale sono stati respinti (il che rende inevitabile la conferma totale dell'ordinanza impugnata) e che una questione di annullamento dei capi di condanna in esame in modo disgiunto rispetto alla declaratoria di inesistenza della servitù non è n eppure stato prospettato dalle parti al Giudice
d'appello.
Pertanto, è chiaro che la conferma ha riguardato anche i capi di condanna, risultando in questa sede del tutto irrilevanti le motivazioni della conferma.
L'opposizione è, quindi, respinta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, applicando le tariffe da euro
26.000,01 a euro 52.000,00 (causa di valore indeterminato) in euro 6.500,00 (di cui euro
1.500,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva, euro 1. 500,00 per la fase di trattazione ed euro 2.500,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Michele Castellaneta.
2 Parte opposta ha chiesto anche la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La domanda di condanna in parola deve essere rigettata, risultando assorbente l'assoluta mancanza di prova del pregiudizio patito e di cui si chiede ristoro.
Questo Giudice non ignora l'orientamento affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. 23 agosto 2011, n. 17485), secondo cui all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione del danno subito dalla parte vittoriosa.
Appare, tuttavia, preferibile l'indirizzo ermeneutico secondo cui la condanna ex art. 96, co.
I, c.p.c. presuppone pur sempre la prova, da parte dell'istante, sia dell'an che del quantum debeatur e comunque, pur essendo la liquidazione, per espressa previs ione, effettuabile d'ufficio, tali elementi devono essere in concreto desumibili dagli atti di causa perché il giudice possa procedere alla quantificazione del pregiudizio da ristorare (Cass. 30 luglio
2010, n. 17902; Cass. 8 giugno 2007 n. 13395).
Anche la facoltà di liquidazione equitativa del danno, infatti, deve essere letta alla luce dei criteri generali di cui agli art. 1226 e 2056 c.c., che impongono al danneggiato di allegare
(almeno) gli elementi di fatto posti a supporto della propria pretesa ris arcitoria, anche a fronte di pregiudizi di difficile o impossibile quantificazione economica. La facoltà di liquidazione equitativa, in altri termini, non trasforma il risarcimento per lite temeraria in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancor ato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente sofferto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
NO IO, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta che liquida in euro 6.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
3. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte opposta .
Così deciso in Venezia, 10 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. NO IO
3
L'avv. Romanato per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. CARRARO STEFANO per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. NO IO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 20002 del RGAC dell'anno 2024, avente a d oggetto opposizione a precetto e vertente
TRA
(P.I. ) in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Brusa e Parte_1 P.IVA_1
RO Romanato
OPPONENTE
E
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dal l'avv. CP_1 P.IVA_2
TE AR
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. Parte opponente ha proposto opposizione al precetto notificato da e fondato CP_1 sull'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Venezia, emessa il 26 maggio 2023 a conclusione del giudizio iscritto al RGC n. 1677/2022, e della sentenza n. 1279/2024, con cui la Corte d'Appello di Venezia ha confermato l'ordinanza medesima.
Ha dedotto: a) la mancanza di esecutività del titolo, costituito da una pronuncia dichiarativa, non ancora passata in giudicato stante la pendenza del ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello;
b) la non corrispondenza della conferma contenuta nella sentenza di secondo grado rispetto al la pronuncia di primo grado, in quanto la prima avrebbe confermato la seconda limitatamente all'accoglimento dell'azione negatoria e deciso in difformità dal primo giudice.
1 Ha chiesto, quindi, la declaratoria di inefficacia del precetto opposto.
1.2. Si è costituita parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
2. Nel merito si osserva quanto segue.
A fondamento del precetto opposto, ha posto sia l'ordinanza ex art. 702 bis emessa CP_1 all'esito del giudizio di primo grado sopra indicato dal Tribu nale di Venezia, sia la relativa sentenza di appello con cui l'ordinanza medesima è stata confermata.
Ciò premesso, con la citata ordinanza il Giudice di primo grado ha dichiarato l'inesistenza di una servitù di passaggio in favore dell'opponente, condanna ndo la stessa, ai fini che qui interessano, “all'immediata cessazione del transito, sia pedonale che tramite automezzi, sul fondo di parte ricorrente, pertinenze comprese, e di qualsivoglia condotta di molestia del possesso di tale bene da parte della rico rrente;
3) condanna la società a rimuovere immediatamente a proprie spese qualunque Parte_1 opera o segno visibile da essa posto in ragione del suo vanto della titolarità della servitù oggetto di causa, compresi eventuali lampioni e videocamere puntati sul fondo censito al
Foglio 45, part. 284, sub. 1 e sulle sue pertinenze”.
E', quindi, del tutto evidente che detta pronuncia non è affatto meramente dichiarativa, ma contiene dei capi di condanna per i quali l'opposta ha minacciato esecuzione con il prec etto impugnato.
Pertanto, il primo motivo di opposizione è respinto.
3. Non meritevole di accoglimento è anche il secondo motivo di opposizione.
Infatti, al di là delle motivazioni esposte dalla Corte d'Appello, ciò che rileva in questa sede
è che la sentenza di secondo grado non si è limitata a confermare la declaratoria di inesistenza della servitù, annullando i capi di condanna sopra riportati, ma ha confermato completamente l'ordinanza.
In particolare, merita osservare che sia l'appello principale che q uello incidentale sono stati respinti (il che rende inevitabile la conferma totale dell'ordinanza impugnata) e che una questione di annullamento dei capi di condanna in esame in modo disgiunto rispetto alla declaratoria di inesistenza della servitù non è n eppure stato prospettato dalle parti al Giudice
d'appello.
Pertanto, è chiaro che la conferma ha riguardato anche i capi di condanna, risultando in questa sede del tutto irrilevanti le motivazioni della conferma.
L'opposizione è, quindi, respinta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, applicando le tariffe da euro
26.000,01 a euro 52.000,00 (causa di valore indeterminato) in euro 6.500,00 (di cui euro
1.500,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva, euro 1. 500,00 per la fase di trattazione ed euro 2.500,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Michele Castellaneta.
2 Parte opposta ha chiesto anche la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La domanda di condanna in parola deve essere rigettata, risultando assorbente l'assoluta mancanza di prova del pregiudizio patito e di cui si chiede ristoro.
Questo Giudice non ignora l'orientamento affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. 23 agosto 2011, n. 17485), secondo cui all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione del danno subito dalla parte vittoriosa.
Appare, tuttavia, preferibile l'indirizzo ermeneutico secondo cui la condanna ex art. 96, co.
I, c.p.c. presuppone pur sempre la prova, da parte dell'istante, sia dell'an che del quantum debeatur e comunque, pur essendo la liquidazione, per espressa previs ione, effettuabile d'ufficio, tali elementi devono essere in concreto desumibili dagli atti di causa perché il giudice possa procedere alla quantificazione del pregiudizio da ristorare (Cass. 30 luglio
2010, n. 17902; Cass. 8 giugno 2007 n. 13395).
Anche la facoltà di liquidazione equitativa del danno, infatti, deve essere letta alla luce dei criteri generali di cui agli art. 1226 e 2056 c.c., che impongono al danneggiato di allegare
(almeno) gli elementi di fatto posti a supporto della propria pretesa ris arcitoria, anche a fronte di pregiudizi di difficile o impossibile quantificazione economica. La facoltà di liquidazione equitativa, in altri termini, non trasforma il risarcimento per lite temeraria in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancor ato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente sofferto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
NO IO, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta che liquida in euro 6.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
3. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte opposta .
Così deciso in Venezia, 10 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. NO IO
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