Sentenza 14 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/01/2002, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2002 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 13061/99 + 14745/99 10 3 3 7/ 02 UD. 21.09.2001 REPUBBLICA IT IN NO DE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente har. 633 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. Ref. 13 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Consigliere ConsigliereDott. Giovanna SCHERILLO 7 studio IL SOLE 24 ORE 6.3802 ha pronunciato la seguente 14 GEN 2002 SENTENZA CAR AME Sui ricorsi iscritti al n. 13061/99 + 14745/99 Ricorso n. 13061/99 proposto Oggetto: Trasferimento da di immobile. AN GI, elettivamente domiciliato in Roma, Via XX Settembre n. 1, presso lo studio del Prof. Avv. Pietro Resci- gno che unitamente all'Avv. Lamberto Lambertini lo rappre- €1,55 L3000 senta e difende come da procura a margine del ricorso. CANCEL RICORRENTE contro 0H675603 HI S.n.c. di AC MA & C., FF DH675604 AR, HI AN e HI SO, la pri- DH675578 1227/01 DH675579 ma in persona del legale rappresentante p.t. AL AN, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Cola di Rienzo n. 52, presso lo studio dell'Avv. Claudio Lucchi che unitamente all'Avv. Francesco Delaini li rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTI E RICORRENTI INCIDENTALI e
contro
HI AR, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cola di Rienzo n. 52, presso lo studio dell'Avv. Emanuela Sa- vini, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Dal Cero come da procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE Ricorso n. 14745/99 proposto da HI S.n.c. di AC MA & C., FF AD, HI AN e HI SO, la pri- ma in persona del legale rappresentante p.t. AL AN, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Cola di Rienzo n. 52, presso lo studio dell'Avv. Claudio Lucchi che unitamente all'Avv. Francesco Delaini li rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso. RICORRENTI INCIDENTALI
contro
AN GI. 2 HI AR. INTIMATI per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 832/98 del 27.01.1998 / 22.05.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.09.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentiti gli l'Avv.ti Lamberto Lambertini e Pietro Rescigno per il ricorrente RA e l'Avv. Claudio Lucchi per i controri- correnti. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Mauri- zio Velardi che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 20.01.1991, GI RA, premes- so che era stato socio, insieme a MA AC, sin dal 29.06. 1981 della soc. OZ ed FI AC e Martora- na s.n.c. di AC MA e RA GI, con sede in S. Bonifacio, esercitante l'attività di vendita di autovetture;
che con scrittura privata senza data aveva ceduto la propria parte- cipazione societaria, ottenendo dal AC, che sottoscriveva in veste di titolare della s.n.c., la cessione della quota (metà) di un immobile sito in S. Bonifacio, via Villanova, oltre la porzio- ne di altri immobili (descritti alla lettera a) e b) della planime- tria allegata), consistenti in due capannoni ad uso industriale 3 siti in S. Bonifacio, via Quattro Strade, loc. Ritonda;
che l'ac- cordo veniva perfezionato qualche giorno dopo con atto deno- minato “contratto di compravendita e patti” firmato in data 27.02.1988; che esso RA con atto notarile del 2 marzo 1988 aveva ceduto la propria quota di compartecipazione nella s.n.c. dando immediato adempimento alle obbligazioni as- sunte, mentre il AC solo in data 15 giugno 1988 aveva trasferito la proprietà dell'immobile sito in Villanova, rifiutan- do di trasferire l'altra proprietà sita in via Ritonda in quanto pretendeva che fosse inserita nell'atto di vendita la clausola, non pattuita, di non svolgere in tale immobile attività concor- renziale;
che esso RA aveva adito il Tribunale di Vero- na, il quale con sentenza n. 1385/90 del 5/13 agosto 1990, passata in giudicato, aveva dichiarato che, per l'adempimento delle convenzioni, legittimato passivo non era il AC in proprio, ma il AC quale legale rappresentante della s.n.c.; tanto premesso il RA conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Verona la s.n.c. AC MA & C., nonché i so- ci MA AC, NO AC, SO AC e AN AL al fine di sentir accertare che era legittimo proprieta- rio dell'immobile sito in S. Bonifacio, via Quattro Strade, loc. Ritonda, distino al Nuovo Catasto f. 6 mapp. 149 sub c 6 e 8, ordinare ai convenuti di provvedere all'intestazione del bene a suo nome e, in difetto, ordinare la trascrizione della sentenza, 4 con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni. In su- bordine, nel caso fosse ritenuto che MA AC si era im- pegnato in proprio a far conseguire all'attore la proprietà del bene, risultato intestato a terzi, assegnarsi ex art. 1183 c.c. al convenuto MA AC un termine entro il quale procurare l'acquisto dell'immobile; in via ulteriormente subordinata, qualora il AC non avesse adempiuto nel termine asse- gnatogli, condannare lo stesso a rimborsargli le spese soste- nute e a rifondergli i danni subiti da quantificare in separata sede. Costituitasi, la s.n.c. AC chiedeva il rigetto della do- manda assumendo che l'impegno a trasferire l'immobile era stato assunto dal socio MA AC in proprio e non per conto della società, la quale non poteva ritenersi vincolata dalla promessa fatta dal terzo ex art. 1381 c.c., tenuto conto che la società non aveva pattuito né percepito alcun corrispet- tivo per la promessa vendita del bene di sua proprietà. Si costituiva anche MA AC, il quale, dopo aver espo- sto il contenuto degli accordi, deduceva che l'omesso trasferi- mento dell'immobile era riferibile alla società, ma non ad esso personalmente, ed era giustificato dal rifiuto dell'attore di im- pegnarsi a non esercitare un'attività concorrenziale;
dichiara- va la propria disponibilità a corrispondere all'attore una som- 5 ma di denaro pari al valore dell'immobile e concludeva per il rigetto della domanda. Il Tribunale di Verona, accertata l'autenticità delle sottoscri- zioni della scrittura privata senza data e di quella successiva datata 27 febbraio 1988, ritenuto che con la prima scrittura il AC, nella dichiarata qualità di "titolare della società in nome collettivo" aveva trasferito al RA l'immobile in questione sito in S. Bonifacio, località Ritonda, (f.6 mapp. 149 sub c 6 e 8), a fronte della cessione a suo favore della parteci- pazione societaria e che la fattispecie era quella dello sciogli- mento del rapporto sociale, essendo stato il corrispettivo del recesso pattuito parte in denaro e parte mediante la cessione in natura del bene immobile, costituendo la successiva scrit- tura ripetizione degli accordi già raggiunti, condannava la so- cietà AC s.n.c. di AC MA & C. in solido con i soci illimitatamente responsabili AC MA, AL AN, AC NO e AC SO al risarcimento dei danni cagionati al RA per effetto della mancata intestazione e M disponibilità dell'immobile di cui sopra, danni da liquidarsi in separato giudizio;
condannava altresì i convenuti in solido a rifondere all'attore le spese processuali, ordinando la trascri- zione della sentenza nei pubblici registri immobiliari. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza n. 832/98 del 27.01.1998 / 22.05.1998, in accoglimento del gravame propo- 6 sto dalla società AC s.n.c. di AC MA & C. e dei suoi soci AL AN, AC NO e AC So- nia, in totale riforma della decisione del Tribunale, rigettava le domande proposte dal RA contro la suddetta società AC e
contro
MA AC e condannava il RA a rifondere alle controparti le spese del doppio grado di giudizio. Premesso che era in discussione l'interpretazione di due at- ti: il primo senza data (ma sicuramente precedente) redatto alla presenza di un geometra, in cui tra l'altro si diceva: “3) AC, titolare della s.n.c., cede a RA i beni immobili di cui alle lettere b) e c) della planimetria allegata alla scrittura 28.1.88"; il secondo datato 27.2.1988 redatto alla presenza anche degli avvocati, in cui era, invece, scritto “2/a) AC, a compenso di tali cessioni, si impegna di far acquistare al RA dalla s.n.c. AC e RA l'immobile indi- cato con le lettere b) e c) nella planimetria 28.1.88 allegata;
il prezzo di tale trasferimento sarà pagato alla società da Fac- chin, restando a carico di RA l'IVA sulla fattura relati- va al trasferimento", osservava la Corte di merito che l'esame comparato del testo dei due atti e il comportamento comples- sivo delle parti inducevano a ritenere che il primo atto era semplicemente un documento preparatorio ossia una puntua- zione di quanto in seguito sarebbe stato stipulato e che solo il secondo documento era un vero e proprio contratto espri- 7 mente valida ed efficace manifestazione di volontà dei con- traenti, che avevano determinato il completo ed esaustivo as- setto dei rispettivi interessi. A tanto la Corte d'appello perveniva sulla base delle se- guenti considerazioni: a) linguaggio atecnico usato nel primo scritto (rapporti patrimoniali e non;
titolare e non legale rap- presentante della s.n.c.; vende anche a nome della moglie); linguaggio, invece, giuridicamente corretto nel secondo scritto;
b) AC risulta essere presente in entrambi gli scritti oltre che in proprio anche per conto della società da lui rappresen- tata (ma firma solo per sé e non pure per la società nel primo scritto); mentre solo nel secondo scritto agisce in tale duplice veste (cioè in proprio quando si impegna nei confronti del RA a fargli acquistare la proprietà dell'immobile della società e a far cancellare, dalla società, l'ipoteca; agisce invece quale rappresentante della società nella clausola 6), quando autorizza il RA a servirsi dell' energia elettrica allac- ciata alla parte dell'immobile che è e resta di proprietà della M società ed, espressamente nella clausola n. 7, con la quale promette di vendere al RA due autovetture della so- cietà) e, pur potendo disporre del bene in questione, s' impe- gna, in tale secondo scritto, per il fatto del terzo. Pertanto la Corte d'appello riteneva che le parti con il primo scritto avevano soltanto tracciato l'assetto dei loro interessi 8 che avevano compiutamente regolato con il secondo scritto. Il primo era soltanto un documento preparatorio di un futuro accordo. Diversamente, se parti con il primo documento aves- sero effettivamente voluto disporre degli immobili con reciproci trasferimenti, non avrebbe trovato spiegazione la stesura di un secondo documento avente ad oggetto gli stessi beni, dei quali però le parti non erano più titolari. In effetti, atteso che lo scopo della negoziazione intercorsa tra le parti era sostanzial- mente la regolamentazione delle cessazione, dietro corrispetti- vo, di quote della società in nome collettivo da parte del Marto- rana a favore del AC, era da escludere che il primo scritto esprimesse la loro compiuta volontà negoziale: esso era sem- plicemente un documento preparatorio di un futuro accordo e, come tale, non vincolante;
laddove soltanto il successivo scritto aveva determinato il completo ed esaustivo assetto dei rispettivi interessi. Così interpretata la volontà contrattuale, ne derivava che non era stata la società a vendere o promette- re di vendere l'immobile di sua proprietà, ma era stato il Fac- chin in proprio a promettere al RA il fatto del terzo. Quindi, non essendosi la società obbligata nei confronti del RA a provvedere alla vendita, la domanda contro di es- sa proposta andava rigettata. Neppure la domanda subordinata del RA, proposta ex art. 1183 c.c. in riferimento agli artt. 1478 e 1479 c.c., po- 9 teva trovare accoglimento, atteso che veniva richiamata l' ipo- tesi della vendita di cosa altrui, la quale non ricorreva nella fattispecie. Né, d'altra parte, si poteva provvedere sull' inden- nizzo previsto dall'art. 1381 c.c. poiché non c'era stata do- manda. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione GI RA deducendo quattro motivi di annullamento. Hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale con- dizionato la società AC s.n.c. di AC MA & C. con i soci TT AN, AC NO e AC SO. Ha resistito con solo controricorso MA AC. Tutte le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE A) Preliminarmente va disposta la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., dei ricorsi (principale e incidentale) perché proposti contro la stessa sentenza. B) 1. Col primo motivo il ricorrente principale GI Marto- rana denuncia violazione delle norme di diritto sul giudicato (art. 2909 c.c. e 324 c.p.c.) in relazione al ruolo del contraente AC, già definito con sentenza passata in giudicato. La- menta il ricorrente che la Corte d'appello, la quale aveva pre- messo che il Tribunale di Verona con sentenza definitiva (n. 1878 del 3/5 - 13/8/1990) aveva dichiarato che legittimato passivo non era il AC in proprio, ma il AC quale le- 10 gale rappresentante della s.n.c. OZ ed FI AC e RA, avrebbe deciso in contrasto con tale sentenza passata in giudicato allorché ha affermato che "Non fu la società a vendere o a promettere di vendere l'immobile di sua proprietà, ma fu il AC in proprio che promise al RA il fatto del terzo. Non essendosi, pertanto, la società obbligata nei confronti del RA a provvedere alla vendi- ta, la domanda contro di essa proposta doveva essere rigetta- ta". Assume il ricorrente che la Corte di merito avrebbe trascu- rato, pur avendo ricordato in premessa il giudicato formale, che le era preclusa una diversa soluzione della questione di di- ritto (circa la veste con la quale il AC aveva partecipato agli accordi) costituente il fondamento logico-giuridico della questione.
2. Col secondo motivo il ricorrente principale, deducendo violazione delle norme in materia di interpretazione e di effica- cia dei contratti (art. 1362 e segg. c.c.) nonchè motivazione in- sufficiente in ordine al rapporto contrattuale in esame, censu- ra l'impugnata sentenza laddove ha ritenuto che la prima scrittura era una semplice "puntuazione" di contratto, quindi non vincolante per le parti, assumendo che la motivazione sul punto sarebbe totalmente mancante e contraria alle norme sulla corretta ermeneutica negoziale. 11 L'impugnata sentenza non avrebbe tenuto conto del gene- rale principio della conservazione degli atti, che impone di at- tribuire ad un documento dotato di tutti gli elementi essenziali e dal quale non si rilevano riserva di ulteriori pattuizioni la qualifica di contratto perfetto e non di puntuazione. Né avreb- be tenuto conto del carattere meramente riproduttivo del se- condo accordo rispetto a quello già stipulato, erroneamente usando l'argomento delle improprietà linguistiche e tecniche del primo accordo, in contrasto con la correttezza formale del secondo, senza considerare che un siffatto miglioramento del testo era dovuto all'assistenza dei legali. Invece di esaminare se il primo atto era perfetto ovvero conteneva riserve o rinvii ad un successivo contratto, l'impugnata sentenza si sarebbe li- mitata a dire che il secondo accordo non avrebbe avuto alcuna spiegazione ove il primo fosse stato perfetto: ma simile obie- zione avrebbe dovuto condurre a negare valore al secondo contratto, non già a disconoscere al primo carattere vincolan- te. Secondo il ricorrente nel primo scritto non vi sarebbe riser- va alcuna sulla vincolatività delle pattuizioni né rinvio ad al- cun momento successivo per integrare un regolamento già completo, per cui erroneamente sarebbe stato considerato semplice "puntuazione”. In sostanza non si tratterebbe di due atti successivi, di cui il secondo modificativo del primo, ma di 12 due atti aventi in larga misura lo stesso contenuto e suscetti- bili di essere interpretati l'uno per mezzo dell'altro. Il primo scritto avrebbe definito compiutamente i termini dell'accordo, il secondo avrebbe regolamentato gli aspetti più direttamente relativi agli incombenti societari in ordine alla compravendita dell'immobile.
3. Col terzo motivo il ricorrente principale, deducendo omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.) in relazione alla causa del contratto, so- stiene che la Corte d'appello avrebbe apoditticamente affer- mato che "lo scopo della negoziazione intercorsa tra le parti era sostanzialmente la regolamentazione della cessione dietro corrispettivo di quote della società in nome collettivo da parte del RA a favore del AC". Invece il Tribunale aveva ampiamente dimostrato che “la concreta funzione economico- giuridica assegnata al negozio dalle parti è quella di disciplina- re il recesso consensuale del RA dalla società, regolan- done le condizioni e gli effetti con riferimento sia alla liquida- zione della quota del socio uscente sia alla definizione delle re- sidue pendenze tra i (due) soci", pervenendo, dopo attenta e puntuale disamina degli atti e approfondimento delle conse- guenze derivanti dal recesso del socio, alla conclusione che il negozio stipulato dalle parti “non è una compravendita (a pre- scindere dalla formale intestazione della scrittura 27.2.88, su- 13 perata dal suo effettivo contenuto contrattuale), ma un nego- zio più complesso, articolato, avente ad oggetto...la liquidazio- ne della quota del socio uscente RA, di cui il trasferi- mento immobiliare è soltanto uno degli elementi negoziali". La Corte d'appello, nel riformare integralmente la decisione del Tribunale, avrebbe dovuto motivare e spiegare perché ha ritenuto di escludere che la causa del contratto fosse il recesso unilaterale di un socio e perché ci si trovasse di fronte ad una semplice cessione di quote tra soci. Avrebbe dovuto altresì chiarire i punti in cui ravvisare, in una collettiva tra due soci, la sostanziale diversità di regime tra recesso del socio e ces- sione di quota, tenendo conto dell'eguale risultato dell' accre- scimento in favore del socio che rimane, in mancanza di scio- glimento della società.
4. Col quarto motivo il ricorrente principale, deducendo violazione di norme di diritto (artt. 2257, 2266 c.c.) e contrad- dittoria motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) in relazione alla rappresentanza legale della società proprietaria dell'immobile oggetto di cessione, censura l'impugnata sentenza per non aver considerato che il AC agiva per la società anche quando non lo diceva espressamente. Dopo aver richiamato il contenuto del 1° e 2° comma dell' art. 2266 c.c. ed esposto i principi vigenti in tema di rappre- sentanza delle società di persone, il ricorrente, premesso che il 14 AC, quale socio amministratore, aveva la rappresentanza della società e poteva, quindi, compiere atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, come l'atto di cessione di un immobile della società, sottolinea la contraddizione in cui sa- rebbe caduta la Corte d'appello nel negare al AC la rap- presentanza per alcune obbligazioni assunte e riconoscerla soltanto per altre. Una corretta applicazione delle norme sulla rappresentanza della società di persone avrebbe dovuto con- durre la Corte d'appello a riconoscere che il AC rappre- sentava la società in nome collettivo in entrambi gli atti, es- sendo ininfluente che lo avesse dichiarato o meno. C) Col ricorso incidentale condizionato si deduce omessa motivazione in relazione ad un punto decisivo della controver- sia prospettato dalle parti, in relazione alle domande proposte in via subordinata dalla società AC s.n.c. e dai soci AN AL, SO AC e NO AC ed alle argomentazioni in supporto delle stesse, ritenute assorbite. Al riguardo i ricorrenti incidentali riportano tutte le doman- de proposte in via subordinata: sub 2) "dichiararsi la nullità delle eventuali obbligazioni che si volessero rinvenire negli atti di cui è causa, per nullità dell'affermato atto di trasferimento, per la mancanza di elementi essenziali del contratto"; sub 3) “dichiararsi l'inopponibilità ai soci AL AN, AC NO e AC SO dei patti in oggetto, che riguardano 15 il periodo precedente al loro ingresso nella società e non tra- scritti”; sub 4) “nella denegata ipotesi di rigetto delle suindi- cate conclusioni, riformarsi l'appellata sentenza sul punto ove condanna la società ed i soci della stessa, appellanti, a risarci- re i danni per la mancata disponibilità dell'immobile in quanto decisione resa ultra petita"; sub 5) “condannarsi il sig. GI RA a risarcire alla società AC s.n.c. tutti i danni derivati alla stessa ex art. 96 c.p.c. per le eseguite trascrizioni della domanda e della sentenza, quali saranno liquidati dal giudicante d'ufficio in via equitativa". Espongono le ragioni addotte a sostegno, soffermandosi in particolare ad illustrare il vizio di ultrapetizione e contraddittorietà della sentenza di primo grado in ordine alla condanna al risarcimento dei danni per la "mancata intestazione e disponibilità dell'immobile", fa- cendo presente che "danni per la mancata disponibilità” dell' immobile non sarebbero stati richiesti e che, una volta ricono- sciuto che l'immobile era stato trasferito al RA per ef- fetto del primo accordo, non si comprenderebbe di che cosa dovrebbe rispondere la società per "mancata intestazione". Infine sostengono la “inopponibilità della vendita ai soci" per non aver il RA trascritto l'atto. D) 1.1. Ciò posto osserva la Corte che il primo motivo del ri- corso principale è infondato. 16 L'invocata sentenza definitiva (n. 1878 del 3.5/13.8.1990) del Tribunale di Verona, alla quale è rimasta del tutto estranea la s.n.c. OZ ed FI AC e RA (oltre che logicamente gli attuali soci AC SO, AC Cri- stiano e AL AN), ha deciso sulla sola “legittimazione passiva" del AC e sulla base delle stesse deduzioni dell' attore RA, affermando che non sussisteva la legittima- zione passiva del convenuto AC in quanto il RA, in citazione, aveva sostenuto che il AC aveva agito per conto della società vendendogli i beni di quest'ultima. L'invocata sentenza ha quindi lasciato impregiudicata ogni questione di merito (poi risolta dalla sentenza ora impugnata) circa la regolamentazione dei rapporti tra le parti. Costituisce ius receptum che la questione riguardante la le- gitimatio ad causam (attiva o passiva), rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, investe l'accertamento, sulla base delle pro- spettazioni di parte, del diritto potestativo di promuovere (e del dovere di subire) il giudizio, mentre la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale de- dotto in giudizio attiene al merito, risolvendosi nell' accerta- mento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (Cfr. ex plurimis Cass. 23.2. 2000 n. 2049; 5.11.1997 n. 10843). 17 Pertanto nessuna contraddittorietà è da ravvisare tra l' in- vocato giudicato, relativo soltanto alla legittimazione passiva dell'allora unico convenuto AC, e l'impugnata sentenza con la quale la Corte d'appello ha deciso la diversa questione, attinente al merito, della titolarità del rapporto sostanziale de- dotto in giudizio nei confronti di tutte le parti.
2.1. Parimenti infondato è il secondo motivo. Con esso in sostanza si censura la valutazione che la Corte d'appello ha dato ai due scritti, dimenticando che l' interpreta- zione del contratto è riservata al giudice di merito, le cui va- lutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, a un sindacato che è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di er- meneutica contrattuale e al controllo di una motivazione coe- rente e logica. Sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica sia quella del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione e, cioè, la precisazione del modo attraver- so il quale si è realizzata la violazione anzidetta e delle ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice, poiché altrimenti la critica alla ricostruzione del contenuto della comune volontà si traduce nella proposta di un'interpretazione diversa da quella criticata, inammissibile come tale in sede di legittimità (Cass. 10.7.2000 n. 9157; 11.8. 1999 n. 8590; 13.5.1998 n. 4832). 18 L'impugnata sentenza ha proceduto ad una puntuale e cor- retta ricostruzione della volontà negoziale che aveva portato le parti a stipulare due atti l'uno consecutivo all'altro ed ha for- nito una interpretazione del rapporto tra tali atti, dando un senso all'esistenza di due successive scritture con caratteristi- che diverse non solo nel linguaggio ma anche nella sostanza, ravvisando nel primo scritto un semplice atto preparatorio o puntuazione e nel secondo il contratto definitivo. La tesi del ricorrente, che nel caso di specie si tratterebbe di due contratti definitivi, dove il secondo scritto avrebbe caratte- re meramente riproduttivo del primo senza assumere alcun valore giuridico, non tiene conto della diversità di contenuto dei due scritti proprio in ordine all'immobile in questione, né spiega perché, pur essendo stato il secondo contratto sotto- scritto dopo qualche intervallo di tempo rispetto al primo, non sarebbe intervenuta, in conformità dei principi di autonomia e libertà contrattuale, una concordata ed accettata modifica dei patti originari. Né la tesi può trovare supporto nella considerazione (svolta in memoria) che il RA avrebbe integralmente e pun- tualmente adempiuto le prestazioni a cui era tenuto, senza aver ricevuto, delle controprestazioni che ne costituivano il corrispettivo, l'immobile sociale, atteso che per tale bene vi fu da parte del AC soltanto la promessa del fatto del terzo, 19 in merito alla quale è rimasta impregiudicata ogni questione di responsabilità del promittente. Riacquistano, pertanto, pieno valore le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata la quale, a compimento di una penetrante indagine diretta a verificare, accanto alla sussistenza di elementi oggettivi e formali anche il concreto ed effettivo intento manifestato dalle parti, è giunta alla conclu- sione che queste con il primo scritto avevano voluto sempli- cemente porre in essere un documento preparatorio (o pun- tuazione) di un futuro accordo (e, come tale, non vincolante), rinviando ad un momento successivo la conclusione del con- tratto, per cui soltanto con il secondo scritto avevano com- piutamente e definitivamente regolato e determinato l'assetto dei rispettivi interessi. Tale ricostruzione è conforme al costante indirizzo di questa Corte, secondo cui affinché un atto sottoscritto dalle parti sia riconoscibile come contratto definitivo, e non come semplice appunto o minuta, è necessario che esso esprima, in termini logicamente e linguisticamente compiuti, la corrispondente volontà negoziale, intesa come disposizione immediatamente operativa sulla situazione giuridica esistente e, quindi, come regola obbligatoria del comportamento dei sottoscriventi (Cass. 17.3.1994 n. 2548). 0 20 2 Per il resto è sufficiente rammentare che l'accertamento della natura e degli effetti di un accordo (se minuta o puntua- zione, oppure contratto vero e proprio), traducendosi nella ri- costruzione della volontà effettiva delle parti, interpretata se- condo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., costituisce ap- prezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità se sorretto, come nel caso di specie, da adeguata motivazione immune da vizi logici e giuridici (Cass. 22.8.1997 n. 7857; 17.3.1994 n. 2548).
3.1. Il terzo motivo non può essere condiviso. Il ricorrente, assumendo che la Corte d'appello avrebbe omesso di motivare sul perché ha ritenuto che la causa del contratto era la cessione di quote tra soci anziché il recesso unilaterale di un socio, nonchè di considerare che in caso di recesso (ma anche di cessione di quota) è possibile che il rece- dente sia liquidato in natura oltre che in denaro, tenta di ac- creditare la propria tesi riproponendo ancora una volta il tema della sostanziale identità di effetti e risultati tra cessione di quota e liquidazione di quota del socio receduto. Ma la doglianza non coglie nel segno perché la Corte d' ap- pello ha ampiamente motivato le ragioni della propria decisio- ne, osservando come il dato testuale (esame del contenuto de- gli atti) e la volontà manifestata dalle parti (emergente dal te- sto dei due scritti e dal comportamento delle parti) deponeva- 21 no per la natura di “cessione”, e non di “liquidazione", di quota sociale in ordine all'operazione economica effettuata tra le parti. Invero, quanto al dato testuale, era risultato che i con- traenti in entrambi gli scritti avevano parlato sempre e solo di "cessione", e, quanto alla volontà delle parti, era significativo il riferimento all'acquisto “per sé e/o per persona da nominare", espressione quest'ultima incompatibile con l'ipotesi della li- quidazione (non essendo configurabile una liquidazione della quota del socio "per persona da nominare"). Inoltre, avendo la Corte d'appello, all'esito della valutazione dei fatti e con apprezzamento di merito, ritenuto che la società non aveva posto in essere alcuna assegnazione, motivando sufficientemente sul punto, è evidente che risultava del tutto inutile la problematica sollevata, se cioè in linea teorica una società potesse o meno, in caso di cessione di quota del socio ad un altro, assegnare un immobile sociale al socio cedente la quota. Invero, poiché la Corte d'appello nel caso specifico ha esclu- so l'ipotesi dell'assegnazione, resta priva di significato la sud- detta problematica, che (sebbene interessante) si presenta del tutto ultronea rispetto alla causa e irrilevante ai fini della mo- tivazione della decisione adottata.
4.1. Il quarto motivo non può essere condiviso. L'impugnata sentenza, dopo aver dato atto che tra le parti 22 era stata posta in essere una cessione (e non una liquidazione) di quota sociale, ha precisato quando il AC ha agito in proprio (pagando il prezzo, dando beni personali, promettendo il fatto del terzo, etc.) e quando, invece, nella qualità di legale rappresentante della società (clausola n. 6 e 7: energia elettri- ca ed autovetture della società). La tesi del ricorrente che il AC avrebbe agito solo nella qualità e non anche in proprio urta contro il dato testuale de- gli accordi e si base sul presupposto della liquidazione di quota sociale che l'impugnata sentenza ha motivatamente escluso. Inoltre non spiega come il AC nella qualità aves- se potuto vendere suoi beni personali (parte della propria casa privata). Il ricorso principale va, quindi, rigettato. E) Il ricorso incidentale, essendo stato espressamente pro- posto in forma condizionata all'accoglimento del ricorso prin- cipale, resta assorbito. F) Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e di- chiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. 23 Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 21 settembre 2001. ? IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Anturino blefute IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 109T129,11 456T 61,97 об TOTA AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 * 9 APR. 2002 Serie 4 Registrato in w.....! 244 128al n. ● versate € 131,08 (euro C CNOJANTUNG/28 p. Il Dirigento Area Servici (Dott.ss aria GA DI F Responsable Atti cizia. (Dr. M. FACCICHA 24