Sentenza 4 maggio 2007
Massime • 1
In tema di istruzione dibattimentale, il giudice che - nell'esercizio del potere eccezionale di cui all'art. 507 cod.proc.pen. - ammetta l'assunzione di una nuova prova deve ammettere anche l'eventuale prova contraria; tuttavia, nel caso sia ammessa ai sensi dell'art. 507 cod. proc.pen. l'audizione del consulente tecnico di parte civile, non viola l'art. 495, comma secondo, cod.proc.pen. la mancata audizione del c.t. della difesa, che non può equipararsi all'assunzione di un mezzo di prova, in quanto le risultanze della attività del c.t. sono documentate nell'elaborato - nella specie già acquisito unitamente all'audizione del c.t. di parte - nel quale si concreta, in forma scritta, l'opera di assistenza tecnica svolta a favore della parte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2007, n. 29389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29389 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 04/05/2007
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1138
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 36692/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST GIUSEPPA, N. IL 18/03/1937
avverso la SENTENZA del 26/01/2006 CORTE DI APPELLO di PALERMO;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorse;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Motisi Massimo.
FATTO
Con sentenza in data 26 gennaio 2006 la Corte d'Appello di Palermo, confermando - salvo riduzione della pena e revoca della provvisionale - la decisione assunta dal Tribunale di Agrigento in composizione monocratica, ha riconosciuto EP ST responsabile dei reati di concorso in falsità materiale in un testamento e truffa aggravata;
ha tenuto ferma, perciò, la condanna al risarcimento dei danni in favore della coerede GH ST, costituitasi parte civile.
Il convincimento del giudice di merito si è formato sulle risultanze di una perizia grafotecnica, donde era emerso che il testamento attribuito alla mano del defunto RO ST era, in realtà, apocrifo. Il concorso morale dell'imputata nella falsificazione è apparso dimostrato da prove logiche tratte dal suo comportamento, nonché dal rilievo per cui la consumazione dell'illecito aveva recato giovamento soltanto ad essa. La truffa è stata ravvisata in considerazione dell'evidente profitto contra ius che la ST, con l'uso del falso testamento, ha procurato a sè e ai fratelli, col correlato danno per l'unica sorella restia ad aderire alle sue proposte di gestione dell'eredità.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del difensore, sulla base di cinque motivi.
Col primo motivo la ricorrente, richiamandosi ad una propria istanza presentata già in primo grado, volta a ottenere l'escussione a prova contraria del proprio consulente tecnico, eccepisce l'illegittimità del diniego, motivato dal giudice sul rilievo che la difesa aveva già citato ed escusso un altro consulente.
Nell'illustrare la doglianza l'imputata rievoca altresì una violazione dell'art. 526 c.p.p., occorsa in prime cure e lamentata in grado di appello, comunque non fatta oggetto di specifica censura in questa sede in quanto l'atto illegittimamente acquisito è stato espunto dal procedimento in secondo grado.
Col secondo motivo la ricorrente lamenta l'omessa valutazione, da parte del giudice di merito, delle conclusioni formulate dal proprio consulente in ordine all'autenticità del testamento. Col terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 485 e 640 c.p., sostiene non esservi alcuna prova di un suo concorso nella - pur contestata - falsificazione del testamento, tale non potendosi considerare il giovamento ad essa derivatone;
nega poi la configurabilità della truffa, non essendovi identità fra il deceptus, cioè il notaio che provvide alla pubblicazione del testamento (così legittimando la sua presa in possesso dei beni ereditali), e il soggetto che si assume danneggiato dal reato. Col quarto motivo (erratamente designato nel ricorso con la reiterata qualifica di terzo) la ricorrente si fa portatrice della tesi secondo la quale, a tutto concedere, dovrebbe prospettarsi la configurabilità dei reati di uso di atto falso e di tentata truffa. Col quinto - ed ultimo - motivo, infine, la ST nega la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7, attesa la mancanza di qualsivoglia danno;
nel contempo lamenta che, nel giudizio di comparazione, le attenuanti generiche non siano state ritenute prevalenti sull'aggravante teleologica. DIRITTO
Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
Infondata è, innanzi tutto, l'eccezione di nullità riferita alla mancata escussione del consulente della difesa, prospettata come prova contraria da ammettersi obbligatoriamente - nell'ottica del gravame - a fronte della disposta escussione del consulente della parte civile.
La Corte d'Appello, nel disattendere l'eccezione, ha osservato che la prova era già stata assunta mediante l'acquisizione dell'elaborato di parte, e che il carattere eccezionale dell'art. 507 c.p.p., in applicazione del quale era stata disposta l'audizione del c.t. di parte civile, esimeva il giudice dall'obbligo di accogliere le richieste di prova contraria.
Siffatto modo di argomentare non può essere totalmente condiviso, incontestabile essendo che, in linea di principio, anche nel caso di eccezionale ammissione di una nuova prova nell'esercizio del potere di cui all'art. 507 c.p.p., il giudice sia tenuto a dare ingresso alla prova contraria eventualmente dedotta dall'imputato: giacché in tale ipotesi la difesa deve intendersi restituita all'esercizio del diritto di cui all'art. 495 c.p.p., comma 2. Va piuttosto notato, sotto un primo profilo, che l'audizione del consulente tecnico di parte non può essere equiparata all'assunzione di un mezzo di prova, atteso che le risultanze delle attività da lui svolte già sono documentate nell'elaborato attraverso il quale si esplica, in forma scritta, l'opera di assistenza tecnica che egli compie in favore della parte: potendo al più la sua audizione servire ad una migliore esplicazione degli argomenti ivi trattati. Sotto un secondo profilo, con diretto riferimento alla vicenda processuale di cui ci si occupa, assume rilievo la circostanza - opportunamente evidenziata nella sentenza impugnata - per cui l'audizione del consulente della difesa si era già svolta in precedenza, nella persona del diverso tecnico allora officiato;
sicché l'incombente invocato si sarebbe risolto in una reiterazione dell'atto istruttorio già assunto, nei confronti della quale non si rende invocabile, in concreto, il disposto dell'art. 495 c.p.p., n.
2. In ordine al secondo motivo di ricorso, va qui richiamato il principio giurisprudenziale a tenore del quale il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell'obbligo di fornire, in motivazione, autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità, per converso, delle altre, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali (Cass. 12 luglio 2004, Spapperi). A tale principio si è correttamente attenuta la Corte territoriale, la quale ha compiutamente argomentato la propria adesione alle conclusioni del perito d'ufficio, conformi a quelle dei consulenti del P.M. e della parte civile;
e, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, ha mostrato di tener conto delle condizioni fisiche del de cuius, con specifico riferimento all'ictus che lo aveva colpito, con l'osservare al riguardo che il perito ha riscontrato identiche abilità grafomotorie nel defunto ST in tutte le scritture di comparazione, anteriori e posteriori all'ictus: il quale, del resto, aveva prodotto i suoi effetti sulla sola parte sinistra del corpo, in un soggetto che non era mancino.
La duplice censura che informa il terzo motivo è, a sua volta, infondata.
Il giudice di appello, facendo proprie le argomentazioni sviluppate già nella sentenza di primo grado, si è richiamato alle circostanze che hanno contrassegnato la vicenda del preteso ritrovamento della scheda testamentaria e al comportamento tenuto dalla ST, per trame il convincimento che costei fosse perfettamente a conoscenza della falsità; e da ciò ha tratto la conclusione - ineccepibile in linea logica - che l'imputata, quale unica persona avvantaggiata dal testamento falsificato, si fosse resa autrice della contraffazione quanto meno a titolo di concorso morale. La ricostruzione fattuale che sorregge tale valutazione giuridica, siccome sorretta da congrua motivazione, si sottrae a censura in sede di legittimità. La configurabilità del reato di truffa, in conseguenza dell'utilizzo del falso testamento per ottenerne la pubblicazione, non può essere revocata in dubbio: attraverso l'induzione in errore del notaio la ST si è assicurata l'intestazione e la materiale disponibilità dei beni ereditali, con suo evidente vantaggio patrimoniale a detrimento dei successibili ex lege e, in particolare, della sorella GH, che è rimasta estromessa dagli atti di disposizione riguardanti il compendio immobiliare, con correlata perdita di forza contrattuale nelle trattative per la divisione ereditaria. D'altra parte la Corte di merito ha esattamente rimarcato che, ad integrare la truffa, non si richiede l'identità fra il soggetto tratto in inganno e il danneggiato, sufficiente essendo a tal fine l'esistenza di un rapporto causale fra l'induzione in errore e il profitto dell'agente con altrui danno;
tale principio, già enunciato in ripetute occasioni da questa Corte Suprema (v. per tutte Cass. 19 dicembre 1973, Buriani;
Cass. 4 aprile 1975, Tarantino), va qui ribadito.
Per le indicate ragioni è giuridicamente corretto l'inquadramento dei fatti accertati entro le fattispecie criminose della falsità testamentaria e della truffa consumata, non essendo riscontrabili gli estremi del mero uso di atto falso (che presuppone l'insussistenza del concorso nella falsità), ne' del tentativo di truffa (che presuppone il mancato conseguimento dell'ingiusto profitto): donde l'infondatezza del quarto motivo.
Inammissibile, infine, è l'ultimo motivo di ricorso, siccome attinente alla valutazione di rilevante gravità del danno per i fini di cui all'art. 61 c.p., n. 7, e alle relative conseguente sul giudizio di comparazione fra aggravanti e attenuanti: valutazione che, per il suo carattere discrezionale, appartiene alle attribuzioni del giudice di merito e non può essere oggetto di riesame in sede di legittimità.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2007