Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2007, n. 29389
CASS
Sentenza 4 maggio 2007

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In tema di istruzione dibattimentale, il giudice che - nell'esercizio del potere eccezionale di cui all'art. 507 cod.proc.pen. - ammetta l'assunzione di una nuova prova deve ammettere anche l'eventuale prova contraria; tuttavia, nel caso sia ammessa ai sensi dell'art. 507 cod. proc.pen. l'audizione del consulente tecnico di parte civile, non viola l'art. 495, comma secondo, cod.proc.pen. la mancata audizione del c.t. della difesa, che non può equipararsi all'assunzione di un mezzo di prova, in quanto le risultanze della attività del c.t. sono documentate nell'elaborato - nella specie già acquisito unitamente all'audizione del c.t. di parte - nel quale si concreta, in forma scritta, l'opera di assistenza tecnica svolta a favore della parte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2007, n. 29389
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29389
    Data del deposito : 4 maggio 2007

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