Sentenza 17 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2002, n. 5529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5529 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLI0 552 9 / 0 2 IN NOME DEL POPOLA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 17197/99 n.15567 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cro Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud. 23/01/02 Dott. Guido VIDIRI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
TT US, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CONCETTI, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce alla copia notificata 2002 del ricorso;
- resistente con mandato 337 -1- avversO la sentenza n. 279/99 del Tribunale di CALTANISSETTA, depositata il 16/06/99 - R.G.N. 505/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/02 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato CONCETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 17 maggio 1997 il Ministero dell'Interno proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Caltanissetta che riconosceva a IU VA l'assegno mensile di invalidità sin dalla data della domanda. Il Tribunale di Caltanissetta con sentenza del 26 giugno 1999 rigettava l'appello. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che il primo motivo d'appello del Ministero che aveva investito la valutazione della sussistenza del requisito sanitario poteva condividersi in quanto la domanda non amministrativa dell'assicurata era stata presentata ИО ЛИ in data luglio 1988 e, quindi, anteriormente all'entrata in vigore delle nuove tabelle con le quali(in forza del D.M. n. 509/1988) si elevava la percentuale di invalidità dal 67% al 74%. Quindi anche a volere condividere l'assunto del Ministero che la percentuale di invalidità ammontava nel caso di specie al 71% non per questo la domanda della VA poteva ritenersi infondata. Ed ugualmente risultava infondato il secondo motivo di gravame con il quale il Ministero aveva eccepito la mancata del requisito dell'incollocazione, atteso che ai sensi dell'art. 1 della legge n. 462 del 1968 gli invalidi che hanno 1 superato il 55 anno di età all'epoca della domanda (come la VA,che nata nel 1931 aveva presentato domanda amministrativa il 1 luglio 1988) non devono iscriversi alle speciali liste di collocamento ivi previste. Avverso tale sentenza il Ministero propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. IU VA si è costituita in giudizio con sola procura. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso il Ministero dell'interno denunzia violazione e falsa applicazione V.duiGu to V. du dell'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e degli artt. 1,5 e 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482 in relazione agli artt. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. In particolare sostiene che il requisito dell'incollocazione per gli assicurati che come la VA hanno superato al momento della domanda amministrativa i 55 ani di età se era impeditivo dell'iscrizione alle speciali liste di collocamento non esimeva però gli stessi dal fornire la prova,con gli ordinari mezzi previsti dalla legge, del proprio stato di non occupazione ai fini del riconoscimento richiesto dall'art. 13 della leggedel requisito n. 118 del 1971 costitutivo, al pari di quello 2 sanitario, del diritto all'assegno mensile di assistenza previsto dalla stessa disposizione in favore dei invalidi civili.
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni che si vengono a precisare. L'incollocazione al lavoro prevista dall'art. 13 1. 30 marzo 1971 n. 118 rappresenta al pari della lavorativa e del requisito economico ecapacità unreddituale ( art. 13 e 12 della legge citata) elemento costitutivo del diritto alla prestazione (la cui prova è a carico del soggetto richiedente l'assegno) e non già una mera condizione di erogazione IS Violen del beneficio che possa essere accertata in sede extra-giudiziale. In tale senso si è più volte espressa questa Corte (cfr. ex plurimis: Cass. 16 marzo 1988 n. 2467; Cass. 10 gennaio 1992 n. 203; Cass. 5 maggio 1994 n. 2159; Cass. 6 ottobre 1996 n. 8787; Cass. 1 agosto 1998 n. 7560; Cass. 10 aprile 1999 n. 3556), la quale, a seguito dell'intervento delle Sezioni unite (Cass. 10 gennaio 1992 n. 203), ha affermato che, ai fini del diritto all'assegno di invalidità previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971, l'invalido è da ritenersi incollocato al lavoro non per effetto del mero stato di disoccupazione o non occupazione, nel 3 quale versi ma, solo quando essendo iscritto(0 avendo presentato domanda d'iscrizione) nelle speciali liste di collocamento obbligatorio - non abbia conseguito una occupazione in mansioni compatibili. Orbene, per una corretta impostazione dei termini del problema da affrontare nel presente giudizio, è opportuno richiamare alcuni passaggi logici contenuti nella citata decisione delle Sezioni Unite, chiamata è opportuno ricordarlo il contrastoa risolvere - insorto nella giurisprudenza di legittimità, dato che in alcune sentenze si era ritenuto che la Gur to Volun incollocabilità andava dimostrata attraverso una qualificata prova costituita dalla certificazione degli organi pubblici competenti, mentre in altre si era affermato che siffatta prova potesse essere fornita con qualsiasi mezzo istruttorio. Nell'affrontare il problema le Sezioni Unite, dopo avere operato un raccordo tra le leggi 2 aprile 1968 n. 482 e 30 marzo 1971 n. 118, hanno in particolare ritenuto che : a) incollocato secondo la dizione dell'art. 13 della - legge 118 non è il "disoccupato" о non occupato", " - bensì colui che, essendo stati attivati i meccanismi previsti dalla legge 482 del 1968, non abbia rinvenuto un'occupazione compatibile con le sue condizioni 4 psico-fisiche; b) tale situazione integra uno dei requisiti previsti dalla disciplina del settore, donde la conseguenza che la mancata iscrizione non dà luogo ad una mancanza di ma di un elemento costitutivo dellaprova, fattispecie;
c) posto che l'iscrizione nelle liste speciali presuppone un accertamento della riduzione della capacità lavorativa da parte delle competenti commissioni e che, quindi, la tutela potrebbe venir meno per il periodo intercorrente dalla domanda di Juuste Vertex. accertamento di quella situazione medico legale a quella della effettiva iscrizione nelle predette liste, è sufficiente che l'interessato presenti la domanda di iscrizione. -La rigorosità di tali principi la cui ratio 2.1. individuata nell'esigenza del riconoscimento va come prestazione sociale attribuibile dell'assegno solo allorquando l'interessato dimostri di avere fatto ricorso agli organismi pubblici diretti ad agevolarne la collocazione nel mondo lavorativo non poteva che essere attenuata in più recenti pronunzie di questa agli invalidi Corte con riguardo infrasessantacinquenni) ultracinquantacinquenni (ma non aventi diritto, ai sensi dell'art. 1 della legge 5 n. 482 del 1968, all'iscrizione nelle liste predette (cfr. tra le varie conformi: Cass. 1 ottobre 1997 n. 9604; Cass. 4 maggio 1998 n. 4467; Cass. 1 agosto 1998 n. 7552; Cass. 22 ottobre 1998 n. 10513; Cass. 15 marzo 1999 n. 2310), essendosi osservato che il principio affermato dalle Sezioni Unite, presupponendo la giuridica possibilità di iscrizione negli elenchi dell'art. 19 della legge n. 482 del 1968, non è utilizzabile con riguardo ai soggetti per i quali tale iscrizione è preclusa, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della stessa legge, per il Gui do Violen cinquantacinquesimo anno di superamento del età (ipotesi alla quale detto comma assimila quella del soggetto che, a causa della sua invalidità, possa "riuscire di danno alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro O alla sicurezza degli impianti" (sul punto cfr. Cass. 1 agosto 1998 n.7552). Ciò premesso, è evidente che nell'ipotesi di invalido che abbia superato i cinquantacinque anni di età ma non i sessantacinque - limite preclusivo per l'attribuzione del beneficio previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971) - a detto invalido non può essere disconosciuto l'assegno mensile di invalidità per il solo fatto che lo stesso non possa iscriversi alle liste di collocamento obbligatorio 6 alla stregua dell'art. 19 della legge n. 482 del 1982. In questa ipotesi, relativa si ripete ancora una alla richiesta di assegno da parte volta dell'invalido ultracinquantacinquenne, all'espressione "incollocato al lavoro" di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 1971 non può attribuirsi lo stesso - come si è visto significato ad essa assegnato unite con ladalla citata decisione delle Sezioni sentenza n. 203 del 1992, ma un significato diverso, quale cioè stato di effettiva disoccupazione ricollegato ad una riduzione di capacità di lavoro che di detto stato è causa e che non consente il ValuGuido Virtu reperimento di una occupazione adatta alla ridotta capacità lavorativa dell'invalido. Nel caso di impossibilità di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio non può, dunque, pretendersi, come una specie di onere alternativo o sussidiario, l'iscrizione o la domanda d'iscrizione nelle liste di collocamento ordinario, che trova fondamento nell'aspirazione del lavoratore invalido ad essere avviato, sulla base di un canale privilegiato, ed ad essere destinato ad una attività lavorativa compatibile con le sue ridotte condizioni fisiche (cfr. tra le più recenti: Cass. 19 gennaio 1993 n. 473). 7 2.2. Per concludere, in Osservanza di quanto stabilito da Cass., Sez. un., n. 203 del 1992, va ribadito in questa sede il principio secondo il quale per gli invalidi infracinquantacinquenni è da ritenersi "incollocato" al lavoro non l'invalido che sia disoccupato ○ non occupato, bensì colui che, essendo iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio, non abbia trovato un'occupazione compatibile con le sue condizioni psico-fisiche, a nulla rilevando il fatto che non abbia ancora ottenuto il riconoscimento della percentuale di riduzione della sua capacità di lavoro da parte delle competenti для commissioni sanitarie, essendo necessario, in questo caso, l'esistenza della domanda di iscrizione nelle predette liste, elemento al quale non si può supplire con la prova dello stato di disoccupazione. Va ribadito, infatti, come l'invalido in questo caso per trovare un lavoro compatibile con le sue residue capacità debba utilizzare i canali istituzionali diretti ad agevolarne la ricerca ed a rendere possibile anche la revoca dell'assegno dietro segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione(cfr. art. 13, comma 2, 1. n. 118 del 1971).
2.3. Al fine di accreditare una interpretazione più 8 flessibile della disposizione dell'art. 13 1. n. - idonea ad escludere che l'iscrizione (o 118/1971 la relativa domanda) alle liste speciali ex art. 19 della legge n. 482/1968 configuri un passaggio obbligato per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità si è affermato in una ottica diversa da quella seguita dalla decisione delle Sezione Unite n. 203 del 1992 (operante uno stretto collegamento disciplina generale delle assunzioni tra la obbligatorie e quella sui mutilati ed invalidi civili) che la normativa della legge 2 aprile 1968 n. 482 e quella della legge 30 marzo 1971 n. 118 operano su Garda Vacher piani complementari, intervenendo "l'art. 13 della legge del 1971 nei casi in cui si sono rivelate vane provvidenze della legge del 1968, così come le complementari sono il primo ed il terzo comma dell'art. 38 Cost, dei quali le due leggi citate costituiscono, rispettivamente, attuazione" (cfr. in tali sensi :Cass. 25 ottobre 1997 n. 10520). Una siffatta opzione ermeneutica viene, però, impedita dalla lettera dell'art. 13 della 1. n. 118/1971 che con la significativa espressione di "incollocati al lavoro" mostra di fare esplicito riferimento alle procedure del "collocamento obbligatorio" ed agli speciali elenchi in cui gli 9 invalidi devono essere iscritti al fine di trovare occupazione. E la necessità di un raccordo tra le due normative deriva da evidenti esigenze di razionalità del sistema non potendosi negare che l'assegno di invalidità, quale prestazione da riconoscersi solo in presenza di ben individuati presupposti(limiti di reddito;
riduzione della capacità lavorativa, fissata ora al 74% a partire dal 12 marzo 1992), non può essere riconosciuta all'invalido che, con il non iscriversi nelle liste (e non facendone domanda), non solo non agevola gli accertamenti della presenza di Дивљава detti presupposti, ma soprattutto altera quel rapporto tra domanda ed offerta di lavoro che sta alla base del collocamento e che assume particolare rilevanza sul piano socio-economico proprio in relazione alle fasce dei lavoratori più deboli ed emarginati. Collegamento la cui necessità è stata ancora più accentuata dalla recente legge 12 marzo 1999 n. 68 (contenente la nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie), che da un lato abolisce il limite di età per usufruire del collocamento obbligatorio e dall'altra tende all'attuazione di un collocamento mirato>, la cui buona riuscita presuppone l'iscrizione alle liste di collocamento ed il rifiuto di un ottica di incontro> non istituzionalizzato tra domanda ed offerta di 10 lavoro.
2.4. Di recente questa Corte ha affermato : a) che il requisito dello stato di "incollocazione al lavoro" previsto dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 va inteso come stato di fatto di "disoccupazione" con0 "non occupazione" anche riguardo agli invalidi civili di età inferiore ai cinquantacinque anni che, pur avendo presentato domanda di assegno di invalidità, non abbiano ancora ottenuto dalla competente commissione sanitaria о dall'autorità giudiziaria l'accertamento di un grado Gunto Violen sufficiente alla presentazionedi invalidità di iscrizione nelle liste di collocamento domanda di obbligatorio di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482"; b) che solo dopo la comunicazione all'interessato del verbale di visita della commissione sanitaria, o dopo la pubblicazione della sentenza, che riconoscono un grado di invalidità sufficiente all'iscrizione nelle predette liste speciali di collocamento, sorge per l'invalido, per continuare a fruire dell'assegno di invalidità di cui all'art. 13 della citata legge n. 118 del 1971, l'obbligo di iscriversi nelle liste di collocamento obbligatorio(cfr. in tali esatti termini : Cass. 23 dicembre 1998 n. 12844). 11 Siffatte statuizioni si basano sull'espresso assunto che non solo non è possibile l'iscrizione ma non si può presentare neppure la domanda relativa (in quanto la presentazione di una domanda presuppone la configurabilità normativa del diritto richiesto nei confronti della pubblica amministrazione) perchè l'art. 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482, con lo statuire che la domanda di iscrizione nelle liste di collocamento sia "munita della necessaria documentazione concernente la sussistenza dei requisiti" imporrebbe, appunto, per l'iscrizione nelle liste di collocamento il preventivo accertamento dello дильни stato di invalidità da parte delle commissioni sanitarie di cui all'art. 8 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e succ. modifiche (cfr. ancora Cass. 23 dicembre 1998 n. 12844 cit.). La considerazione, già di per sè decisiva, che le suddette commissioni sono state istituite successivamente all'entrata in vigore della legge n. 482 del 1968 ed il fatto che la domanda idonea a ottenere l'iscrizione agli elenchi di cui all'art. 19 della legge stessa va presentata agli Uffici di collocamento (e può essere dalla corredata documentazione apprestata dalla parte richiedente a dimostrazione dell'esistenza dei requisiti richiesti 12 per l'iscrizione nelle liste speciali) inducono a sempre con le precisazioni innanzi condividere le statuizioni della citata sentenza n. enunciate - 203 del 1992 delle Sezioni Unite, che ritiene indispensabile l'iscrizione (o la relativa domanda) nelle liste speciali di collocamento obbligatorio al fine dell'ottenimento dell'assegno mensile di invalidità. D'altra parte, il fatto che l'art. 11 della legge n. 118 del 1971, nel regolare la domanda, preveda che debbanopresentazione della essere indirizzate alle commissioni sanitarie -provinciali istituite come detto con la legge stessa Gerdub len - solo quelle finalizzate ad ottenere le provvidenze di cui agli artt. 12,13,23 e 24 e non menzioni anche quella per l'accertamento delle minorazioni psico- fisiche nella misura utile all'iscrizione nelle liste speciali, conferma ancora una volta che, nell'intento del legislatore, è possibile inoltrare la domanda all'ufficio del lavoro senza che sia necessario il preventivo accertamento da parte delle competenti commissioni. A diverse conclusioni deve, di contro, pervenirsi per l'invalido ultracinquantacinquenne (non ancora sessantacinquenne ai fini di cui al citato art. 13 della legge n. 118 del 1971 ma di già, appunto, 13 ultracinquantacinquenne ai fini dell'art. 1 della legge 482/1968), non iscrivibile nelle liste speciali di collocamento obbligatorio per superamento del limite di età. In tale caso va, infatti, ribadito che lo stato di incollocazione deve intendersi come stato di non occupazione e di mancata attività lavorativa e deve dall'invalido stesso, attore in giudizio, essere provato con gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni ( ex art. 2729 c.c.) (cfr. al riguardo : Cass. 1 ottobre 1997 n. 9604 cit.). Per l'ultracinquantacinquenne non può neanche pretendersi, come requisito sussidiario, l'iscrizione 0) la domanda di iscrizione) nelle liste di ordinario, atteso che il lavoratore collocamento invalido ha diritto di essere avviato al lavoro con un meccanismo che tenga conto della sua menomata capacità lavorativa, non soltanto per beneficiare della "obbligatorietà" delle assunzioni, nei limiti dalla legge, da parte delledell'aliquota fissata aziende private e delle amministrazioni pubbliche (aliquota ora variata per effetto dell'art. 3 della legge n. 68 del 1999), ma anche per la -che il sistema di cui alla legge n. 482 garanzia ed ora della legge n. 68 del 1999) può del 1968 ( offrirgli di conseguire una occupazione in mansioni 14 compatibili con il suo stato fisico (art. 20, comma 3, della citata legge n. 482/1968;ed ora art. 2 della legge n. 68 del 1999, per effetto del collocamento dell'invalido mirato nel posto adatto> in ragione delle sue capacità lavorative) (per tali considerazioni alla luce della legge n. 482 del 1968 : Cass. 23 dicembre 1998 n. 12844 cit.).
3. Le conseguenze degli enunciati principi,più volte riaffermati da ultimo da questa Corte (cfr. al riguardo ex plurimis: Cass. 8 giugno 2000 n. 7820;Cass. 3 giugno 2000 n. 7432), espletano un ulteriore effetto anche sotto altro versante. Gundulden come per 1'invalido Si è più volte ripetuto lo stato di incollocazione ultracinquantacinquenne si debba intendere come stato di non occupazione e di mancata attività lavorativa ( e quindi come stato dal quale non è dato ricavare alcun reddito impeditivo del riconoscimento dell'assegno di invalidità) e che detto stato deve essere provato con gli ordinari mezzi di prova e, quindi, anche con presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.) (cfr. ancora Cass. 1 ottobre 1997 n. 9604 cit). Il che è opportuno precisare deve - - per la mancanza di pensioni, essere fatto anche ulteriori redditi impeditivi assegni о della pensione di inabilità о dell'attribuzione 15 dell'assegno mensile (cfr. per il requisito economico art. 11, comma 2, ed art. 12, comma 2, 1. n. 118 del 1971). Da qui anche la necessità di stabilire quale portata debba assegnarsi atto di autocertificazionead un attestante la sussistenza delle richieste condizioni reddituali, a cui sovente ricorrono gli assicurati al fine di provare il requisito socio-economico richiesto per la prestazione previdenziale.
3.1. Orbene, detto requisito non può essere provato sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 4 della legge 4 gennaio previsione di legge, nessun valore Gund le 15, 1968 n. atteso che in difetto di diversa specifica probatorio può essere attribuito, nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà diretto ad accertare fatti, stati o qualità personali dedotti a sostegno della domanda o dell'eccezione(cfr. Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10153).Cass., La piena equiparazione, a fini probatori, tra resa dallo stesso soggetto la dichiarazione interessato e le dichiarazioni asseverate da terzi, sancita dall'art. 4 1. 15/68 e ribadita dall'art. 30, comma 2, 1. 7 agosto 1990 n. 241, opera, per espressa 16 previsione legislativa, nell'ambito di procedimenti amministrativi che si svolgono tra la pubblica amministrazione ed i privati, allo scopo di snellire e semplificare l'attività amministrativa nei confronti dei privati stessi, i quali devono fornire la prova dei fatti, stati o qualità personali alla sussistenza dei quali è subordinata l'adozione di determinati provvedimenti dell'interessato (cfr. in a favore motivazione : Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10153 cit.). La suddetta equiparazione non è, invece, configurabile in sede processuale perchè riconoscere quisGurchbohe efficacia alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di allenotorietà (atto quest'ultimo assimilabile dichiarazioni scritte provenienti da terzi e, come tale, valutabile ai fini processuali) comporterebbe riconoscere a detta dichiarazione una efficacia probatoria (anche soltanto a livello di indizio, con attribuzione al giudice del potere discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità, di avvalersene o meno) in contrasto con la regola generale in virtù della quale la parte non può derivare, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.C., elementi di prova a proprio favore da proprie dichiarazioni(cfr. in tali sensi ancora Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10153 cit.). 17 Un simile indirizzo trova conforto anche in autorevole ove si dottrina che ha evidenziato come non possa escludano le dall'art. 2734 fattispecie regolate aggiungersi c.c. (cui può anche il caso delle dalle scritture dichiarazioni pro se emergenti tra imprenditori : art 2710 contabili c.c.) - alcuna efficacia probatoria alle attribuirsi dichiarazioni pro se rese al di fuori del processo, quelle rese nel corso del assumendo di contro giudizio fonte di prova legale, solo se rivestite delle forme particolari del giuramento decisorio (art. 2736 c.c. e 233 ss c.p.c.), o efficacia di argomento • Guidable di prova, se rese in sede di interrogatorio libero ex art. 117 c.p.c. Ne consegue che la mera dichiarazione sostitutiva notorietà sopperisce unicamente alla dell'atto di documenti al fine di ottenere di mancanza provvedimenti in sede amministrativa e non a carenze probatorie in sede giudiziaria che altererebbero un - in linea di massima sistema processuale incentrato ed al di fuori di ipotesi insuscettibili di interpretazioni estensive sul generale rifiuto di prove, che per provenire da parti direttamente del giudizio, non interessate alla soluzione obiettività> e di presentino quei caratteri di 18 attendibilità>, capaci di supportare adeguatamente la decisione del giudice.
4. Per i motivi esposti la sentenza impugnata va, dunque, cassata, ed alla stregua dell'art. 384 c.p.c., risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rimessa ad un diverso giudice d'appello, che si designa nella Corte d'appello di Catania, la quale procederà ad un nuovo esame della controversia tenendo presenti i principi innanzi enunciati, anche in relazione all'età della VA. Al giudice di rinvio va rimessa anche la 5. regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Catania. Così deciso in Roma il 23 gennaio 2002. Guido Violen IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Loff. C IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 17 APR. 2002. IL CANCELLIERE 19 вы галько