Sentenza 28 agosto 2003
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune e degli accordi sindacali è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, escludendo la retroattività dell'accordo sindacale 23 maggio 1995 attuativo dei nuovi inquadramenti dei dipendenti postali e facendo coincidere con tale data l'operatività delle nuove classificazioni, aveva riconosciuto il diritto alla promozione automatica alla sesta categoria a lavoratori che avevano svolto le corrispondenti mansioni per oltre tre mesi prima che, a decorrere dalla predetta data, tale posizione lavorativa fosse conglobata nell'area operativa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12647 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del legale rappresentante prof. Enzo Cardi, elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa n. 190 presso la Direzione Affari Legali della società, e rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Marrari, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LO AO, NN RD OR, RD OR;
- intimati -
nonché sul ricorso n. 9723/01 proposto da:
NN RD OR, elettivamente domiciliato in Roma, via Pietro Borsieri n. 3, presso l'avv. Stefano Di Mauro, e rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Govoni, giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale -
contro
POSTE ITALIANE s.p.a.;
- intimata -
avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 100 depositata il 13 marzo 2000 (R.G. 4022/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 aprile 2003 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Concetta Marrari;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 13 marzo 2000 il Tribunale di Bologna ha rigettato l'appello proposto dalla società Poste Italiane avverso la decisione in data 4 dicembre 1997, con la quale il Pretore di quella città aveva riconosciuto ai dipendenti postali AO TA, OR CC e RD OR IA il diritto ad essere inquadrati dal 26 febbraio 1995 nella qualifica di dirigente di esercizio, ex sesta categoria, con le relative differenze retributive. Il giudice del gravame, rilevato l'incontroverso svolgimento da parte degli appellati, inquadrati precedentemente alla privatizzazione del rapporto di lavoro nella quinta categoria, delle mansioni superiori proprie della ex sesta categoria, protrattesi dopo l'entrata in vigore del contratto collettivo, ha disatteso l'assunto della società appellante, la quale aveva sostenuto essere venute meno le qualifiche funzionali previste dalla legge n. 797 del 1981, con l'entrata in vigore del primo contratto collettivo, ove era stato previsto l'inquadramento del personale in aree funzionali, con il rinvio al 15 febbraio 1995 soltanto della concreta realizzazione della nuova classificazione. Il Tribunale ha ritenuto che l'inserimento del personale nelle diverse aree, comprendente quella operativa le categorie sesta, quinta e quarta, era stato effettuato solo dopo l'accordo integrativo del 23 maggio 1995, per cui sino a tale data era rimasto in vigore il vecchio inquadramento, non avendo l'accordo integrativo suddetto efficacia retroattiva. Ha pure sottolineato come le precedenti categorie non prevedessero unicamente delle posizioni retributive diversificate, ma, soprattutto, delle qualifiche che si distinguevano in ragione dell'effettivo contenuto professionale delle mansioni, aggiungendo che l'art. 47 del ccnl doveva essere interpretato in maniera conforme alla disposizione dell'art. 2103 cod. civ., nel senso cioè di consentire la mobilità verticale in via transitoria, in attesa della nuova suddivisione del personale in aree funzionali, ma sempre nell'ambito del termine trimestrale previsto dalla disposizione codicistica. La società soccombente ha richiesto la cassazione di questa sentenza con ricorso articolato in tre motivi.
La intimata ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio rileva che il controricorso depositato dal resistente IA non contiene anche un ricorso incidentale, poiché con esso il lavoratore si è limitato a contraddire al ricorso, senza proporre alcuna censura nei confronti della sentenza impugnata della quale ha chiesto la conferma, e di conseguenza deve ritenersi l'inesistenza del ricorso di cui al numero 9723/01 del registro generale.
Ancora preliminarmente deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso nei confronti di AO TA, perché estinto il giudizio per rinuncia, la quale, accettata dall'intimato, comporta l'esonero della rinunciante dalla condanna al pagamento delle relative spese processuali.
Passando all'esame del ricorso della società Poste Italiane, questa denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 cod. civ. e dell'art. 6 legge n. 71 del 1994 (primo motivo), violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 cod. civ. in relazione agli artt. 37, 40, 41, 47, 53 e 55 ccnl 26 novembre 1994 e all'accordo integrativo 23 maggio 1995 (secondo motivo), vizi di motivazione (terzo motivo). Deduce che l'errore di diritto in cui è incorso giudice di merito per aver applicato una norma in assenza dei presupposti di fatto per la sua applicazione, cioè lo svolgimento di mansioni corrispondenti a categorie superiori utili per la maturazione del diritto, le quali erano venute meno il 26 novembre 1994 con la stipulazione e l'entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro. Premessa poi la distinzione tra la data di vigenza o di validità e quella di efficacia del contratto, la prima riferita all'introduzione del nuovo sistema di inquadramento e la seconda alla sua effettiva realizzazione, addebita alla sentenza impugnata di non avere tenuto conto della disposizione dell'art. 53 della contrattazione collettiva, la quale aveva in modo esplicito stabilito che la nuova classificazione aveva effetto a partire dal 15 febbraio 1995. Il Tribunale ha erroneamente spostato il momento di efficacia della nuova classificazione, facendolo coincidere con la data dell'accordo integrativo 23 maggio 1995, il quale aveva invece operato sui nuovi inquadramenti, già intervenuti con il contratto collettivo 26 novembre 1994 e resi esecutivi, in via automatica ed in funzione delle ex categorie di provenienza, dal 15 febbraio 1995, data in cui, per quanto riguarda la fattispecie in esame, tutti i dipendenti delle ex categorie quarta, quinta e sesta erano confluiti nell'unica area operativa. La ricorrente richiama anche la disposizione dell'art. 55 della contrattazione collettiva e la specifica previsione in essa contenuta, pretermessa dalla sentenza impugnata, della corresponsione a coloro che si fossero trovati inquadrati in categorie superiori alla più bassa, tra quelle accorpate in un'unica area, di un assegno ad personam al fine di evitare appiattimenti retributivi e garantire la conservazione dei diritti acquisiti nel regime previgente. I tre motivi, che vanno congiuntamente trattati per la connessione delle argomentazioni addotte, sono infondati.
Il Tribunale ha accertato che la CC e lo IA, inquadrati nella quinta categoria per il periodo anteriore al contratto collettivo del 26 novembre 1994, erano stati assegnati a mansioni proprie della sesta categoria, che avevano continuato a svolgere anche successivamente per un periodo di oltre tre mesi. Questa ricostruzione dei fatti, che il Tribunale sottolinea essere incontroversa in atti, non risulta sottoposta a censura dalla società odierna ricorrente, la quale si è limitata a sostenere che dopo la stipulazione del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti postali "non erano più esistenti mansioni il cui svolgimento poteva condurre in modo utile alla maturazione della promozione automatica", ma non che fossero variati i compiti in concreto svolti dai suddetti lavoratori, cioè quelli propri della ex sesta categoria.
Il Tribunale ha quindi evidenziato che il nuovo sistema di classificazione dei dipendenti postali introdotto dal contratto collettivo del 26 novembre 1994 - il quale all'art. 41 stabiliva la suddivisione del personale in quattro aree funzionali, e cioè di base, operativa, quadri di secondo livello, quadri di primo livello, mentre i successivi articoli concernevano le declaratorie delle varie aree - non era immediatamente operativo, prevedendo espressamente l'art. 53 del medesimo contratto che, con riferimento alle declaratorie di cui agli artt. 42, 43, 44 e 45 in relazione alle aree di classificazione individuate nell'art. 41, l'inquadramento dei dipendenti in servizio sarebbe stato effettuato a partire dal 15 febbraio 1995.
In realtà, ha concluso il giudice del merito, il passaggio dal precedente sistema di inquadramento, cioè delle categorie o livelli, al nuovo con la suddivisione in aree funzionali era stato disciplinato con l'accordo integrativo del 23 maggio 1995, che prevedeva diverse equiparazioni, tra cui quella - che qui interessa - relativa alla confluenza delle ex categorie sesta, quinta e quarta nell'area operativa.
Ciò non comporta la violazione dell'art. 6 d.l. 1^ dicembre 1993 n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994 n. 71, il quale disponeva che si continuassero ad applicare ai dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina fino alla stipulazione di un nuovo contratto di lavoro, ben potendo le parti contrattuali fare riferimento alle stesse categorie e procrastinare oltre quella data il sistema di inquadramento del personale. Sul differimento del nuovo sistema di classificazione dei dipendenti, rispetto alla stipulazione del contratto collettivo di lavoro che lo prevedeva, ha concordato espressamente anche la società ricorrente, la quale ha puntualizzato la esistenza di una distinzione nella specie "tra la data di vigenza o di validità del contratto" che aveva introdotto il nuovo sistema di classificazione del personale, e la data di efficacia dello stesso con riguardo alla effettiva realizzazione del nuovo inquadramento dei dipendenti. Ed in sostanza, con la previsione di cui all'art. 53 il contratto collettivo ha stabilito un'autolimitazione della sua efficacia limitatamente alla parte che concerneva il passaggio dal precedente sistema di inquadramento al nuovo, ma ciò ha comportato necessariamente l'ultrattività del precedente inquadramento e non il venir meno delle categorie nelle quali, prima del contratto collettivo, era ripartito il personale, e delle corrispondenti declaratorie, come deduce la società laddove sostiene che non erano più esistenti le mansioni poi rivendicate dalla lavoratrice. Orbene, la sentenza impugnata ha determinato il momento dal quale ha avuto effetto il nuovo inquadramento del personale, interpretando l'accordo integrativo del 23 maggio 1995, di cui ha escluso l'efficacia retroattiva, per la mancanza di qualsiasi previsione in proposito sia nel contratto collettivo sia nell'accordo integrativo, e spiegando come soltanto con tale accordo fossero state concertate le equiparazioni delle precedenti categorie alle nuove aree, con i raggruppamenti indicati per ciascuna delle aree. E come è noto l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune e degli accordi sindacali è riservata al giudice del merito le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione, dovendosi escludere l'ammissibilità di una mera contrapposizione di una diversa interpretazione - come appunto si è limitata a fare la società resistente - rispetto a quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, poiché in tal caso la critica della ricostruzione della volontà delle parti si risolve in una censura di fatto. La società deduce invero che l'accordo sindacale del 23 maggio 1995 aveva operato sui nuovi inquadramenti intervenuti con il contratto collettivo più volte citato e resi operativi già dal 15 febbraio 1995, secondo la previsione dell'art. 53 del contratto in cui era specificato che la nuova classificazione sarebbe stata effettuata "... a partire dal 15 febbraio 1995", ma non critica il ruolo attribuito dalla sentenza impugnata alla equiparazione delle categorie alle aree funzionali previste dal contratto collettivo ed agli accorpamenti specificati dagli accordi sindacali. Inoltre la censura formulata è in contraddizione con la diversa affermazione della società ricorrente, secondo cui la data del 15 febbraio 1995 si pone come termine iniziale di efficacia della clausola concernente l'attuazione del passaggio dal precedente inquadramento all'altro sistema di classificazione, efficacia subordinata, come si sottolinea in ricorso, alla realizzazione di taluni adempimenti delle parti, individuati dalla sentenza impugnata negli accordi sindacali del 23 maggio 1995.
Nè dalla possibilità da parte dell'azienda di utilizzazione del personale con una mobilità in senso verticale, che la società sostiene essere consentita in base all'art. 47 ccnl, può ricavarsi una conferma che la concreta realizzazione del nuovo inquadramento era già avvenuta al 15 febbraio 1995. A parte i rilievi di inammissibilità della censura, non avendo la ricorrente riportato l'intero contenuto della clausola - onere al cui adempimento era tenuta per il principio di autosufficienza del ricorso per SS (v. ex plurimis Cass. 4 luglio 2002 n. 9712, Cass. 26 luglio 2002 n. 11117) - il tenore di una delle frasi riportate "in attesa della definizione dell'inquadramento del personale" è di segno contrario all'affermazione dell'avvenuta realizzazione dell'inquadramento alla data indicata dalla società, come ha rilevato il Tribunale con argomentazione esente da vizi logici.
Infine, non ignora il Collegio che in altre analoghe controversie questa Corte ha annullato decisioni dei giudici di merito che avevano riconosciuto il diritto del dipendente assegnato dopo la stipulazione del contratto collettivo a mansioni superiori proprie della ex quinta categoria (pur essendo in precedenza inquadrato nella quarta, v. sentenza n. 10462 del 18 luglio 2002), o della ex sesta categoria (v. sentenza n. 14983 del 20 novembre 2000), ma l'annullamento è stato lì determinato da vizi di motivazione correlati all'omessa indagine della sussistenza (o meno) della corrispondenza fra le tre diverse posizioni retributive dell'area funzionale operativa con le ex categorie confluite in quell'area, senza che in alcuna delle suddette fattispecie fosse stato dedotto un differimento dell'attuazione del diverso inquadramento e senza che fosse stato preso in esame dal giudice del merito l'accordo integrativo del 23 maggio 1995. Il contrasto di decisioni che potrebbe ravvisarsi è perciò solo apparente, essendo per sua natura il giudizio di legittimità limitato e condizionato, in caso di applicazione di normative di diritto comune e di osservanza dei canoni di ermeneutica contrattuale, dal contenuto e della motivazione adottata dal giudice del merito e dal tenore delle censure proposte.
Correttamente, pertanto, il giudice del merito ha concluso che per l'assegnazione successivamente al 26 novembre 1994 alle mansioni superiori, proprie della sesta categoria e procrastinata per oltre tre mesi, i lavoratori avevano maturato il diritto alla promozione automatica nella medesima categoria, prima che tale posizione lavorativa fosse conglobata nell'area operativa, in base al nuovo sistema di ripartizione del personale.
Nei confronti della CC e dello IA il ricorso va dunque rigettato e la società, in applicazione del criterio della soccombenza, è tenuta al pagamento, in favore soltanto del resistente IA - nessuna attività difensiva avendo espletata l'altra intimata - delle spese del giudizio di SS, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i procedimenti di cui ai nn. 6520 e 9723/01;
dichiara l'inesistenza del ricorso incidentale;
dichiara l'inammissibilità del ricorso nei confronti di AO TA, perché estinto il giudizio con riguardo allo stesso;
rigetta il ricorso principale nei confronti di OR CC e RD OR IA e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dello IA, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 13,00, oltre ad euro 1.500,00= (millecinquecento/00) per onorari;
nulla per le spese nei confronti della CC. Così deciso in Roma, il 8 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2003