Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12647
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Sentenza 28 agosto 2003

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune e degli accordi sindacali è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, escludendo la retroattività dell'accordo sindacale 23 maggio 1995 attuativo dei nuovi inquadramenti dei dipendenti postali e facendo coincidere con tale data l'operatività delle nuove classificazioni, aveva riconosciuto il diritto alla promozione automatica alla sesta categoria a lavoratori che avevano svolto le corrispondenti mansioni per oltre tre mesi prima che, a decorrere dalla predetta data, tale posizione lavorativa fosse conglobata nell'area operativa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12647
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12647
    Data del deposito : 28 agosto 2003

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