Sentenza 6 ottobre 2009
Massime • 1
La previsione del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari sull'eventuale stato di alterazione psico-fisica derivante dall'uso di sostanze stupefacenti non impone scelte che violano il diritto di difesa, poiché il soggetto cui venga contestato l'illecito ha interesse all'accertamento non solo con riguardo all'affermazione di responsabilità ma anche in relazione alla natura ed all'entità della pena che sarà irrogata, che dipendono dalla maggiore o minore presenza di sostanza stupefacente nel sangue.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/10/2009, n. 40911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40911 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2009 |
Testo completo
M 11
40 9 1 1 /09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UDIENZA CAMERA DI
QUARTA SEZIONE PENALE CONSIGLIO DEL 06/10/2009
SENTENZA N.1455 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott.
- Presidente - PIERO MOCALI REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 12201/2009 GRAZIANA CAMPANATO Dott.
- Consigliere - Dott. SILVANA GIOVANNA IACOPINO
- Rel. Consigliere - Dott. CARLO LICARI
- Consigliere - Dott. LUISA BIANCHI
ha pronunciato la seguente
CORDEDYKKNZA SENTENZA / sul ricorso proposto da:
1) RO FA N. IL 26/05/1986
avverso l'ordinanza n. 22/2009 TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA, del 16/03/2009
Gralavella, il quale chiede sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO LICARI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Autonio
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l'inamuisorba ta del ricotto G. M. Fristors, il quale Insurſe fer l'accogli endoНассаубилита Udibi difensor Avv.;
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Decidendo sulla richiesta di riesame dell'ordinanza di convalida del sequestro preventivo dell'autovettura di proprietà di OS IO (indagato del reato di cui al comma 8 dell'art. 187 cod. strad.), emessa in data 21/2/2009 dal G.I.P. del Tribunale di L'Aquila, il Tribunale della stessa città, decideva con ordinanza del 16/3/2009 di respingerla.
Avverso tale ordinanza, il OS, per mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento, sostenendo che il reato contestatogli, consistente nel rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari sull'eventuale stato di alterazione psico-fisico derivante dall'uso di sostanze stupefacenti, imporrebbe al cittadino una scelta che viola il diritto a difendersi, quella cioè, per evitare la contestazione del reato collegato di guida sotto l'effetto degli stupefacenti, di rifiutare detti accertamenti, con ciò tuttavia incorrendo nelle sanzioni penali ed amministrative previste per il rifiuto opposto.
Trattasi di ricorso destinato alla declaratoria di inammissibilità.
Premesso che, essendo stato accertato in data 16/2/2009, il fatto contestato al OS è ora ritornato ad essere un illecito penale in forza della Legge 24/7/2008 n. 125, che ha convertito il
D.L. 23/5/2008 n. 92, la doglianza dedotta in ricorso è palesemente infondata.
Ciò in quanto l'asserita violazione dei diritti di difesa è stata prospettata con una petizione di principio: è una vera e propria contraddizione, infatti, dedurre di sentirsi obbligato ad opporre il rifiuto, perchè non si è alla guida di un veicolo sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, non sussistendo in tal caso l'addotta necessità di contravvenire all'invito legittimamente rivolto dall'autorità.
Viceversa, l'essere alla guida in stato di alterazione per effetto dell'assunzione di sostanze droganti non legittima l'opposizione del rifiuto dell'esame clinico da parte del conducente del veicolo anche nel caso in cui egli abbia spontaneamente ammesso di trovarsi in stato di alterazione psico-fisica, giacchè l'ammissione di responsabilità dell'indagato non elimina l'interesse all'accertamento, non solo perché è proprio il risultato dell'esame clinico ad assumere valore probatorio preminente e necessario ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'indagato, ma anche perché la natura e l'entità della pena da infliggere possono essere dal giudice diversamente definite e commisurate in rapporto al livello di pericolosità manifestata dall'indagato, la quale potrebbe legittimamente essere dedotta anche dalla maggiore o minore presenza di sostanza stupefacente nel sangue.
Quanto sopra spiega la ragione per la quale il Legislatore, attraverso la sanzione correlata al rifiuto, abbia inteso impedire il frapponimento di ostacoli nell'attività di controllo medico per la sicurezza stradale, il cui espletamento obbligatorio ma non coattivo, oltre che elemento di prova ai fini della responsabilità, rileva per la determinazione in concreto della pena da infliggere.
Alla relativa declaratoria segue, a mente dell'art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento, a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, della somma indicata in dispositivo ed equamente determinata in considerazione del profilo e dell'entità della colpa riconoscibile nella condotta processuale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento della somma di 1000,00 Euro a favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 Ottobre 2009. Il est. Il Presidente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
23 OTT, 2009 A
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