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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 23/02/2026, n. 3075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3075 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3075/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19200/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 IG - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712025011187923000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti sono assente alle 10.35
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Nominativo_1 rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1
contro
Agenzia delle Entrate CO, impugna la cartella di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- mancata notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento;
- prescrizione triennale e decadenza del credito.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate – CO chiamata in causa in data 11/11/2025.
Chiede:
- inammissibilità del ricorso;
- carenza di legittimazione passiva di ADER;
- spese di giudizio.
Non si costituisce in giudizio Regione Campania chiamata in causa il 15/12/2025.
All'Udienza del 18/02/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Si osserva:
- che parte ricorrente documenta la notifica della cartella di pagamento n. 0712025011187923000 impugnata, la cui spedizione 674244756168 è stata notificata in data 27/08/2025, come confermato da parte resistente nelle conrodeduzioni in atti.
Il ricorso è inammissibile inquanto è stato proposto a controparte in data 11/11/2025 oltre i 60 giorni previsti dall'Art. 21 del D.Lgs 546/92
Il carattere assorbente della rilevata inammissibilità esonera da ogni ulteriore approfondimento.
Spese compensate vista l'esiguità degli importi.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara il ricorso inammissibile.
Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19200/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 IG - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712025011187923000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti sono assente alle 10.35
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Nominativo_1 rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1
contro
Agenzia delle Entrate CO, impugna la cartella di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- mancata notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento;
- prescrizione triennale e decadenza del credito.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate – CO chiamata in causa in data 11/11/2025.
Chiede:
- inammissibilità del ricorso;
- carenza di legittimazione passiva di ADER;
- spese di giudizio.
Non si costituisce in giudizio Regione Campania chiamata in causa il 15/12/2025.
All'Udienza del 18/02/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Si osserva:
- che parte ricorrente documenta la notifica della cartella di pagamento n. 0712025011187923000 impugnata, la cui spedizione 674244756168 è stata notificata in data 27/08/2025, come confermato da parte resistente nelle conrodeduzioni in atti.
Il ricorso è inammissibile inquanto è stato proposto a controparte in data 11/11/2025 oltre i 60 giorni previsti dall'Art. 21 del D.Lgs 546/92
Il carattere assorbente della rilevata inammissibilità esonera da ogni ulteriore approfondimento.
Spese compensate vista l'esiguità degli importi.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara il ricorso inammissibile.
Spese compensate.