Sentenza 30 gennaio 2014
Massime • 1
L'esecutività della decisione con cui il Tribunale ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. abbia deciso l'applicazione di una misura cautelare è in ogni caso preclusa dall'emissione di sentenza di incompetenza per territorio deliberata nel procedimento principale prima che la pronuncia diventi definitiva.
Commentario • 1
- 1. Art. 21 - Incompetenzahttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2014, n. 14016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14016 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 30/01/2014
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 221
Dott. DE AMICIS G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 40561/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EI UM N. IL 26/11/1972;
avverso l'ordinanza n. 1302/2012 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 11/06/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. A mezzo del suo difensore di fiducia ZZ TO ricorre per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Catanzaro in data 11 giugno 2013, con la quale, in accoglimento dell'appello del P.M., gli è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui ai capi sub 14) e 15) ex art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, nn. 1 e 6, art. 80, art. 99 c.p., esclusa l'aggravante speciale di cui alla L. n. 146 del 2006, art. 4. 2. Il ricorrente deduce le seguenti censure:
2.1. violazione delle norme di cui all'art. 310 c.p.p., comma 2, art. 127 c.p.p. e art. 148 c.p.p. e segg., con riferimento alla nullità
della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, nonché dell'avviso di deposito del provvedimento del Tribunale in sede di appello, ex art. 171 c.p.p., lett. b) e d), art. 177 c.p.p. e segg., con conseguente nullità dell'intero procedimento ivi svoltosi, per essere stata disposta la relativa notifica presso il difensore di fiducia, sul presupposto che l'indagato fosse residente all'estero, mentre egli, contrariamente a quanto accertato dai Carabinieri di Lamezia Terme, è residente in Italia, come risulta dall'allegato certificato di residenza presso il Comune di Lamezia Terme;
2.2. violazione delle norme relative alla determinazione del giudice territorialmente competente ex artt. 8 e 9 c.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) e manifesta illogicità della motivazione sul punto, avendo il Tribunale ritenuto generica la formulazione dell'eccezione di incompetenza del G.i.p. di Catanzaro, benché la stessa fosse stata sollevata dalla difesa sulla base di rilievi puntualmente operati già nell'impugnato provvedimento del G.i.p., che individuava in Roma la competenza territoriale per i fatti contestati e commessi in Italia;
2.3. carenze motivazionali e violazione dell'art. 292 c.p.p., comma 2 e art. 273 c.p.p., in ordine ai reati contestati ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ed alle correlative esigenze cautelari, non essendo stata raggiunta la necessaria soglia della gravita indiziaria, laddove il Tribunale ha avallato l'interpretazione seguita dal P.M. circa il significato delle conversazioni captate, senza superare le lacune e le illogicità già evidenziate dal G.i.p. circa la mancanza di precisi elementi di decodificazione, e senza identificare esattamente il ZZ TO quale soggetto che avrebbe finanziato i vari trasporti di sostanza stupefacente. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Preliminarmente deve rilevarsi, sulla base della documentazione allegata dalla difesa, il carattere assorbente della constatazione che, con sentenza deliberata in data 20 dicembre 2013 e depositata il 4 gennaio 2014, il GIP presso il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato, ai sensi degli artt. 21, 27 e 424 c.p.p., "l'incompetenza territoriale in ordine ai reati ascritti in rubrica" anche al ricorrente, "mandando al Pubblico Ministero in sede perché curi la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Giudice competente, anche ai fini degli adempimenti di cui all'art. 27 c.p.p.".
3.1 Il tema generale che si pone è quello dell'incidenza dell'evoluzione del procedimento penale principale sulla sorte del procedimento incidentale cautelare.
Appartiene alla fisiologia delle procedure che i tempi del procedimento principale possano comportare una successione di fasi e gradi, per sè idonei a determinare modifiche sopravvenute dei presupposti in fatto che rilevano per la legittimità del provvedimento cautelare: tale incidenza non è l'effetto di una mera ricostruzione sistematica (che muove dalla relazione strumentale tra la pendenza cautelare e il procedimento/processo principale), ma in definitiva trova significativa fonte normativa innanzitutto negli artt. 299 e 300 c.p.p.. Tali norme, ancorché disciplinino specifiche fattispecie, tuttavia possono essere considerate riscontro positivo e coerente di un principio generale, che trova nella giurisprudenza di questa Corte Suprema significative ulteriori concretizzazioni. A titolo di esempio possono richiamarsi: a) Sez. 1^ sent. 2350/2009, Sez. 6^ sent. 41104/2008 e Sez. 5^, sent. 22235/2008, sull'immediata rilevanza della sentenza di condanna, ancorché non definitiva, ad escludere, salve peculiari eccezioni, la permanente necessità, ma anche pure la possibilità, di ulteriore indagine sulla sufficienza indiziaria;
b) Sez. 6^, sent. 20/2014, sull'immediata rilevanza di sopravvenuta sentenza di assoluzione ad imporre l'annullamento senza rinvio di deliberazione non ancora esecutiva di applicazione di misura cautelare;
c) Sez. 6^, sent. 39268/2013, sull'impossibilità di consentire alla decisione dell'appello cautelare, che ha accolto la richiesta del pubblico ministero di aggravamento di misura cautelare pendente, di acquisire efficacia quando nelle more della definizione del procedimento incidentale (quindi pendendo il giudizio di cassazione avente ad oggetto il provvedimento del Tribunale deliberato ex art. 310 c.p.p.), la decisione di merito sia divenuta esecutiva (sul punto è essenziale il richiamo anche all'insegnamento di SU sent. 18353/2011). Nelle tre fattispecie, la "dinamica autosufficiente" del procedimento incidentale cautelare (che prevede tre possibili momenti - i provvedimenti del giudice richiesto della misura, del tribunale collegiale adito dalla parte pregiudicata dalla prima decisione, della Corte di legittimità il cui intervento è richiesto dalla parte pregiudicata dalla deliberazione del tribunale - tutti caratterizzati da una tendenziale attenzione alla originaria sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 273 c.p.p. e segg.) si apre all'incidenza immediata e diretta dell'evolversi del parallelo procedimento principale. Evoluzione che, ecco il punto essenziale, costituisce fatto nuovo del rito, che non permette più di orientare l'apprezzamento complessivo del procedimento incidentale, di merito e di legittimità, su adeguatezza e correttezza originarie della deliberazione sulla richiesta di misura cautelare.
In buona sostanza, ed in altri termini, proprio in ragione della relazione strumentale della procedura incidentale cautelare rispetto al procedimento/processo principale, quando nel secondo si verificano "novità" idonee ad influire sulla legittimità del protrarsi o dell'adozione di una misura cautelare, la prima deve tenere conto di tali novità, modificando in coerenza i termini originari del giudizio incidentale.
3.2 Ne consegue che la sentenza che deliberi l'incompetenza per territorio, ed intervenga prima che l'iter di applicazione di una misura cautelare si sia concluso, costituisce un'ulteriore fattispecie di "novità" del processo principale con immediata incidenza sul procedimento incidentale cautelare che, in particolare, impedisce strutturalmente che possa essere data efficacia al provvedimento cautelare che ancora non l'abbia acquisita. In presenza di una positiva dichiarazione di incompetenza per territorio, infatti, opera il meccanismo dell'efficacia provvisoria disciplinato dall'art. 27 c.p.p., (comune ai due casi possibili, della dichiarazione contestuale o successiva all'applicazione della misura cautelare). Esso impedisce che al provvedimento del Tribunale (ancorché, in ipotesi, del tutto immune dalle censure uniche rilevanti ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1: ecco l'effetto proprio caratterizzante l'incidenza della "novità" verificatasi nel procedimento principale sul procedimento incidentale cautelare) possa essere data oggi efficacia (ai sensi dell'art. 28, reg. esec. c.p.p.): e ciò assorbe ogni altra questione (oltretutto, trattandosi di un provvedimento la cui esecuzione è stata sospesa, neppure potendosi ipotizzare interesse alcuno del ricorrente ai sensi dell'art. 314 c.p.p. e segg.). Ed invero, non potrebbe oggi esser data esecuzione a provvedimento che, in ragione della già avvenuta dichiarazione di incompetenza, risulterebbe o deliberato da autorità non più competente (ove fossero decorsi i venti giorni dal deposito della motivazione della sentenza), ovvero in assenza di motivazione sull'urgenza (requisito diverso dal mero concreto pericolo di reiterazione ex art. 274 c.p.p., lett. c), indispensabile ex art. 291 c.p.p., comma 2), la cui mancanza imporrebbe comunque un annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, destinato a non aver seguito perché certamente il giudizio di rinvio si dovrebbe svolgere in un momento in cui l'autorità giudiziaria ora individuata come competente (nel nostro caso, il Procuratore della Repubblica o il GIP di Roma) avrebbe già adottato le proprie determinazioni.
4. Deve pertanto essere affermato il principio di diritto secondo cui la sentente di incompetenti per territorio deliberata nel procedimento principale impedisce l'esecutività della precedente, sospesa, decisione con cui il Tribunale ai sensi dell'art. 310 c.p.p., abbia deciso l'applicazione di una misura cautelari.
Ne discende l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2014