Sentenza 9 aprile 2010
Massime • 1
È legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato di corruzione e rappresentato dall'indebito conseguimento di rimborsi Iva, anche qualora l'Erario abbia recuperato il debito tributario attraverso l'escussione delle fidiussioni costitute da terzi garanti e fino a quando questi ultimi non abbiano recuperato, esercitando l'azione di rivalsa, le somme corrisposte al danneggiato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2010, n. 25166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25166 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 09/04/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 553
Dott. CARCANO Domenico - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO IO - Consigliere - N. 2475/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RI RG;
2) RI IT;
avverso l'ordinanza n. 14/2009 TRIB. LIBERTÀ di VERBANIA, del 18/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Cedrangolo Oscar, per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. VI e IO RI impugnano l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale è stato confermato il provvedimento di rigetto della revoca del sequestro preventivo strumentale alla "confisca per equivalente" del profitto del reato di corruzione di pubblico ufficiale sino alla concorrenza per ciascuno di Euro 1.016.800, somma pari al credito Iva indebito il cui riconoscimento si assumeva essere stato illecitamente ottenuto tramite i favori del pubblico ufficiale corrotto.
Ad avviso del giudice del riesame - il quale premette nell'ordinanza impugnata la precisazione della difesa che, a seguito dell'escussione a parte dell'Agenzia delle Entrate delle polizze fideiussorie rilasciate in favore della S.r.l. LI NI, erano stati complessivamente incassati Euro 1.001.713,75, così con un residuo debito di Euro 15.086,25 - il sequestro de quo è funzionale alla confisca per equivalente ex art. 322 ter c.p., comma 2, misura da considerare sanzionatoria e finalizzata a eliminare l'ingiustificato arricchimento del reo dalla commissione del reato. Ne discende che la circostanza prospettata, quella che l'Erario ha recuperato da terzi garanti il debito tributario, non ha eliminato il vantaggio economico che gli indagati hanno conseguito in virtù della condotta illecita. Vantaggio economico che potrà venire meno solo quando i fideiussori avranno, attraverso l'esercizio dell'azione di rivalsa, concretamente recuperato la somma corrisposta al danneggiato. Per tale ragione, la cautela reale è da ritenersi giustificata sino a tale integrale recupero.
2. Il ricorrente deduce:
1. la violazione degli artt. 322 ter e 321 c.p. poiché sono venuti meno i presupposti del sequestro.
La richiesta dissequestro è stata giustificata poiché, nonostante non vi sia stata alcuna determinazione del pubblico ministero dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, l'Agenzia delle entrate aveva oramai escusso le fideiussioni bancarie e assicurative che assistevano i rimborsi Iva per l'importo di Euro 1.001.713, e pertanto l'erario ha recuperato quasi l'intera somma erogata dall'Agenzia delle entrate e, pertanto, risulta dovuta ancora all'erario in restituzione la somma di Euro 15.087. Il tribunale non ha esattamente individuato gli effetti del risarcimento del danno e delle restituzioni sul sequestro preventivo per equivalente, in particolare nel caso di sequestro eseguito in capo più persone.
2. la violazione degli artt. 322 ter e 321 c.p.p. e vizio di motivazione, poiché è stato omesso ogni esame sulla congruità degli elementi rappresentai a giustificazione del sequestro. Al riguardo, il ricorrente evoca il principio di unitarietà del profitto, affermato dalle Sezioni unite 25 marzo 2008, e la conseguente impossibilità di una duplicazione. Nel caso in cui è stata eseguita la restituzione alla persona offesa dei beni provenienti dal reato, non può venire meno il profitto del reato e così il presupposto richiesto per giustificare la confisca di valore o per equivalente.
L'obbligo incondizionato, come stabilito dalla polizza assicurativa, di rimborso agli istituti fideiussori delle somme erogate all'agenzia dell'entrate si è verificato ipso iure per l'esistenza di un debito liquido ed esigibile nei confronti dell'ente assicurativo e, dunque, si è così verificato una riduzione del patrimonio dei beneficiari del profitto del reato.
In ogni caso, i ricorrenti rilevano che per la somma di Euro 416.784,05 è stata concretamente esercitata la rivalsa. Per i ricorrenti, si è verificata una riduzione patrimoniale in misura corrispondente al profitto del reato per effetto delle clausole contrattuali per un ammontare di Euro 1.001.713 e per tali importi non potrà più essere mantenuto il sequestro. Inoltre, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, i ricorrenti rilevano che il sequestro non può eccedere la quota di profitto attribuibile a ciascuno dei ricorrenti, qualora dall'ipostesi d'accusa tale quota sia individuata o risulti individuabile chiaramente. Ne discende che l'illecito rimborso Iva richiesto e ottenuto dalla s.r.l. LI NI non comporta che un utile sia stato ricavato dai due imputati RI. In tal senso manca ogni indizio e vi è la prova contraria poiché le indagini hanno accertato che il rimborso Iva è stato destinato a soddisfare in via concorsuale le pretese dei creditori della società.
3. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
Il giudice d'appello ha correttamente ritenuto che il sequestro è stato in concreto dispone in funzione della confisca per equivalente ex art. 322 ter c.p., comma 2, misura da considerare sanzionatoria e finalizzata a eliminare l'ingiustificato arricchimento del reo dalla commissione del reato.
In tale contesto, non rileva che l'Erario abbia recuperato da terzi garanti il debito tributario poiché non è eliminato il vantaggio economico che gli indagati hanno conseguito in virtù della condotta illecita. Tale situazione di vantaggio economico potrà essere esclusa solo allorché i fideiussori avranno, attraverso l'esercizio dell'azione di rivalsa, concretamente recuperato la somma corrisposta al danneggiato e, pertanto, la misura disposta è giustificata sino a tale integrale recupero.
Il principio enunciato discende da la regula iuris secondo cui, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di cui all'art. 322 ter c.p., le somme di denaro costituenti oggetto del vincolo cautelare quale profitto del reato di corruzione non sono suscettibili di sostituzione attraverso una fideiussione da costituire presso un istituto di credito, trattandosi di una garanzia personale di pagamento non equipollente rispetto al bene in sequestro (Sez. 6, 1 luglio 2009, dep. 17 settembre 2009, n. 36095).
2. Il ricorso è invece fondato nella parte in cui il giudice d'appello non si è affatto espresso sulla dedotta duplicazione del sequestro nei confronti della società dei Didietromaria. Le Sezioni unite, sebbene con riferimento alla responsabilità degli enti, hanno affermato un principio di ordine generale che non può che essere esteso ad ogni ipotesi in cui è disposto un sequestro preventivo funzionale alla confisca.
Nel caso di illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che implica l'imputazione dell'intera azione e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare "differentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso (Sez.un., 27 marzo 2008, dep. 2 luglio 2008, n. 26654). Entro tali limiti l'ordinanza impugnata va annullata e rinviata al giudice dell'appello al fine di accertare la effettiva sussistenza duplicazione del sequestro e - qualora tale situazione risulti in concreto - in quale misura vi sia stata nei confronti dei soggetti interessati, la duplicazione del sequestro in relazione al quantum del vantaggio provento dell'ipotesi d'accusa.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Verbania.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010