Cass. pen., sez. III, sentenza 06/04/2004, n. 23278
CASS
Sentenza 6 aprile 2004

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La valutazione del contenuto delle dichiarazioni del minore, che sia parte offesa in un reato di tipo sessuale, deve essere effettuata in riferimento al modo di rapportarsi del minore rispetto alla sfera sessuale e in quanto presuppone una percezione ed un approccio diretti, è riservata ai giudici del merito. Infatti, la credibilità di un bambino deve essere esaminata in senso omnicomprensivo, valutando la posizione psicologica del dichiarante rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne, la sua attitudine a testimoniare - che coinvolge la capacità di recepire le informazioni, ricordarle e raccordarle -, le sue condizioni emozionali in riferimento alle relazioni con il mondo esterno ed alle dinamiche familiari, nonché i processi di rielaborazione cognitiva delle vicende vissute, processi tanto più limitati quanto più il bambino è in tenera età.

Commentari2

  • 1Il “pentito”: dissidio interiore tra onore, rispetto verso il clan e senso di giustizia
    Valeria D'Alessio · https://www.iusinitinere.it/

    La figura del pentito, rectius collaboratore di giustizia, è una figura assai complessa. Con la scelta di collaborare egli cambia radicalmente il suo modus vivendi e suo malgrado stravolgerà la vita delle persone che ha intorno partendo da sua moglie/marito sino ad arrivare agli iscritti al clan di appartenenza e le loro possibili rappresaglie. Il “pentitismo” è un fenomeno rilevante per combattere quel fenomeno silenzioso e subdolo chiamato mafia, camorra, ‘ndrangheta. L'era dei grandi pentiti ha origine nel 1984 con Tommaso Buscetta che tre giorni dopo l'estradizione in Italia decise di collaborare con Giovanni Falcone e per 45 anni mise nero su bianco tutto ciò che conosceva su “cosa …

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  • 2Penale Diritto e Procedura
    Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 17 novembre 2020

    Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza 31 luglio 2020, n. 23419, Aceto Presidente – Macri Relatore Il contributo si sofferma su un tema di grande interesse relativo alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un soggetto minore d'età, presunta vittima di reati di natura sessuale, osservando come né il ritardo nella denuncia dei fatti di reato né la progressione dichiarativa tipica di un narrato che vada completandosi nel tempo siano elementi di per sé soli tali da minarne il giudizio di attendibilità. The essay focuses on a topic of a great interest relating to the evaluation of the accusatory statements coming from a young witness, presumed victim of sexual crimes, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 06/04/2004, n. 23278
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23278
Data del deposito : 6 aprile 2004

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