Sentenza 9 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/10/2003, n. 15093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15093 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE VSUCAPIONE 15093/03 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele .G.N. 19574/00 Cron.30624 Consigliere Dott. Antonino Rep. 4003 - Rel. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Dott. Emilio MALPICA Ud.06/05/03 Consigliere Dott. CEsco LO FIORE ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: MO IA VI, elettivamente domiciliata in - ROMA VIA IA CRISTINA 8, presso lo studio LEGALE GOBBI, difesa dall'avvocato ALARICO IANI MARINI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RD DO IA, RD UC, RD LO AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA S AGATONE PAPA 50, presso lo studio dell'avvocato CATERINA MELE, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti 2003 - 733 nonchè
contro
-1- AS IA OL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F S NITTI 3, presso lo studio dell'avvocato FRANCO MUSCO, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 144/00 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata il 05/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/03 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato IANI MARINI Alarico, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato MELE Caterina per RD +2, difensore dei resisten ti che ha chiesto il rigetto;
udito 1'Avvocato CHIRON Giorgio per AS MA PA senza delega notarile, il quale non è ammesso a parlare;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato 1'11 dicembre 1986 NC DI LF, CI DI e LO MA DI convenivano davanti al Tribunale di Spoleto MA IA LL, chiedendo la condanna della stessa alla rimozione di un locale ad uso bagno e di una fossa settica che asserivano realizzati il primo mediante occupazione di un la seconda su unoandrone di proprietà comune e spazio di loro proprietà esclusiva. La convenuta, costituitasi, deduceva di avere acquistato la proprietà del bagno per usucapione e che gli attori non erano proprietari dell'area sulla quale era stata realizzata la fossa settica. In corso di causa gli originari attori alienavano lala loro proprietà a MA PA ND, quale riassumeva il giudizio, che era stato cancellato dal ruolo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. civ. Con sentenza in data 11 novembre 1994 il Tribunale di Spoleto accoglieva le domande di rimozione del locale ad uso bagno e della fossa settica. MA IA LL proponeva appello, che veniva parzialmente accolto dalla Corte di appello di Perugia con sentenza in data 5 maggio 2000. 3 I giudici di secondo grado, sulla base della C.T.U., ritenevano che non vi erano prove per ritenere che il bagno per cui era causa fosse lo stesso di quello realizzato nel 1960, con riferimento al quale 1'appellante invocava l'usucapione, mentre la fossa settica preesisteva in quanto al servizio del bagno preesistente. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, illustrati da memoria, MA IA LL. Resistono con separati controricorsi MA PA ND e NC DI LF, CI LF, LO MA LF;
questi ultimi hanno anche depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente deduce che l'area sulla quale è stata realizzata la fossa settica costituiva originariamente pertinenza del proprio appartamento e pertanto aveva seguito la stessa sorte della res principalis a seguito dei vari trasferimenti che avevano interessato quest'ultima, in mancanza di disposizioni contrarie, mentre gli attori non potevano vantare alcun titolo a sostegno della vantata proprietà esclusiva sull'area in questione. La censura è fondata. Con l'atto di appello MA IA LL aveva invocato la proprietà esclusiva dell'area sulla quale è stata realizzata la fossa settica sulla base dei titoli specificati anche in questa sede. La Corte di appello di Perugia ha sostanzialmente ignorato la questione (ed ha riconosciuto alla attuale ricorrente solo una servitù sull'area in questione) limitandosi ad affermare che "quanto al nuovo materiale probatorio proposto da parte appellante, lo stesso appare del tutto ininfluente all'elaborato planimetrico giacché contrario allegato all'atto di compravendita Angelini Rota del 7.2.83," senza rendersi conto dell'effettivo problema sollevato dall'appellante. Con il secondo ed il terzo motivo la ricorrente si duole rispettivamente del mancato accoglimento della domanda di usucapione del bagno realizzato sul pianerottolo e della mancata ammissione delle prove testimoniali dedotte a fondamento di tale domanda. La doglianza è infondata, in quanto la ricorrente parte da una premessa (realizzazione del bagno nel 1960) che i giudici di merito hanno ritenuto 5 indimostrata, né la ricorrente chiarisce perché le prove testimoniali, della cui mancata ammissione si duole in modo del tutto generico, avrebbero potuto portare alla conclusione che il bagno, che, secondo il C.T.U. era stato realizzato nel 1960, è quello per cui è causa. In definitiva, va accolto il primo motivo, mentre vanno rigettati il secondo ed il terzo. In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Roma, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso;
rigetta il secondo ed il terzo motivo del ricorso;
cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. и That Joh и т Roma, 6 maggio 2003 о с IL CANCELLIERE C1 CEsco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 017. 2003 IL CANCILL 201 CE IA