Sentenza 11 dicembre 2007
Massime • 1
Il sequestro disposto "ex" art. 322 - ter cod. pen., a differenza del sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma secondo, cod. proc. pen., ha ad oggetto l'equivalente del profitto del reato, e quindi anche cose che non hanno rapporti con la pericolosità individuale del soggetto, e non sono collegate con il singolo reato; in tal caso, il "periculum" coincide con la confiscabilità del bene.
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- 1. Reati tributari: Riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
In tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche nelle forme per equivalente, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, va individuato nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio su cui il fisco ha diritto di soddisfarsi e, quindi, nella somma di denaro la cui sottrazione all'erario viene perseguita, non importa se con esito favorevole o meno, attesa la struttura di pericolo del reato. (Sez. 3, n. 33184 del 12/06/2013, Abrusci; conf. nn. 33185, 33186, 33187, 33188 del 2013). Così, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, può essere disposto non soltanto per il prezzo, ma anche …
Leggi di più… - 2. Reato tributario, legale rappresentante, beni societari, sequestro preventivoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 aprile 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/12/2007, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 11/12/2007
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 1630
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 029352/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BA NT N. IL 02/10/1959;
avverso ORDINANZA del 09/03/2007 TRIB. LIBERTÀ di ENNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSIO ANNAMARIA;
sentite le richieste del Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. OSSERVA
1.1. Con ordinanza in data 9/3/2007, il Tribunale di Enna rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di BA TO, in proprio e quale legale rapp.te della s.r.l. Organizer avverso il provvedimento di sequestro preventivo di due immobili in Nicosia, osservando che il provvedimento era stato disposto dal G.I.P. di Nicosia ex art. 321 c.p., comma 1, in quanto si trattava di cose pertinenti al reato di cui all'art. 640 bis c.p., e delle quali, comunque, la legge consente la confisca ai sensi del comb. disp. del stesso art. 321 c.p., comma 2, e dell'art. 640 quater c.p., e art.322 ter c.p., (c.d. sequestro per equivalente).
Il Tribunale riteneva che vi fossero plurimi e convergenti indizi che lasciavano desumere che la società era stata costituita al solo fine di accedere al contributo agevolato di cui alla L. n. 4887 del 1992, e che l'acquisto degli immobili sequestrati era stato meramente fittizio, non essendo essi mai usciti dal patrimonio del precedente proprietario (altro indagato) LO AR Alfredo.
In particolare evidenziava:
a) la situazione di carenza di liquidità dei soci - quale emergente dalle indagini della Guardia di Finanza - al momento dell'aumento di capitale fino a L.
1.750.000.000 deliberato al fine di accedere al contributo pubblico, nonché l'assenza di riscontri dell'esistenza di finanziamenti per deliberare detto aumento;
b) il limitato volume di affari, molto al di sotto del preventivato, in tutto il quinquennio rilevante ai fini del finanziamento e il numero effettivo di clienti, risultato notevolmente inferiore a quello certificato dal BA;
c) la mancata destinazione degli immobili alla finalità prevista, posto che uno di essi risultava destinato ad abitazioni e l'altro in stato di abbandono, con evidente violazione dell'obbligo di destinazione nel quinquennio e, ciò, sia se si considerava la data del decreto provvisorio di finanziamento (nel 1998) sia se si considerava la data del decreto definitivo (nel 2002). In tale contesto il Tribunale risolveva positivamente l'indagine sul fumus, per avere la società conseguito le erogazioni pubbliche mediante condotte truffaldine integranti gli estremi del reato di cui all'art. 640 bis c.p.. 1.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione BA TO, in proprio e nella qualità, per mezzo del difensore, riportando integralmente il testo dell'istanza di riesame e deducendo la violazione di legge. Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe omesso di esaminare la copiosa documentazione allegata e avrebbe omesso di motivare sui contestati presupposti di legittimità del sequestro, limitandosi a riprendere le osservazioni della Guardia di Finanza sul fumus delicti;
in particolare sarebbe rimasta irrisolta la problematica proposta con l'istanza di riesame, con cui si evidenziava l'assenza di un rapporto di "connessione" con il delitto e, quindi, la non sequestrabilità dei beni: ciò in quanto se l'intestazione era fittizia, soltanto il danaro avrebbe potuto assurgere al rango di profitto del delitto (sequestrabile), mentre se l'intestazione era reale era lo stesso illecito che non era configurabile.
2.1. Va premesso che, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., il sindacato di legittimità va circoscritto alle sole censure di violazione di legge, nonché alla verifica di un apparato argomentativo non meramente apparente (e, cioè, idoneo a rivelare la ratio decidendi), giacché solo l'omessa o apparente motivazione si risolve in una violazione di legge.
Si rammenta, altresì, che la giurisprudenza anche costituzionale (confr. Corte cost. n. 48 del 1994; n. 444 del 1999) è costante nel ritenere che tra i presupposti di ammissibilità del sequestro, sia esso preventivo o probatorio, non è da includere la fondatezza dell'accusa (Cass. sez. un., 23 febbraio 2000, Mariano, m. 215840;
Cass. Pen. sez. 3, 03/06/2004, n. 32730) e tanto meno la colpevolezza dell'imputato (Cass. sez. 3, 13 febbraio 2002, Di Falco, m. 221268.), bensì l'astratta configurabilità di un'ipotesi di reato, salvo il caso (che qui non ricorre) che la sua infondatezza risulti del tutto manifesta (Cass. sez. 14 marzo 1997, Canadzich, m. 207194). Con specifico riguardo, poi, all'ipotesi di sequestro a fini di confisca per equivalente ex art. 322 ter c.p., la verifica deve risultare più articolata, nel senso che deve essere indirizzata a verificare anche se nel fatto attribuito all'indagato sia astrattamente configurabile una delle ipotesi criminose previste dalla norma citata. Si consideri che le SS.UU. penali hanno ormai da tempo affermato il principio (con sentenza 25 ottobre 2005, n. 4193), secondo cui è ammissibile il sequestro preventivo avente ad oggetto beni per un valore equivalente non solo al prezzo, ma anche al profitto di uno dei reati di cui all'art. 640 quater c.p., (tra cui la truffa aggravata ex art. 640 bis c.p., contestata nel caso all'esame). In particolare, ripercorrendo la genesi storica della norma di cui all'art. 322 ter c.p., (inserito dalla L. n. 300 del 2000, unitamente all'art. 640 quater c.p.), il Supremo Consesso ne ha messo in evidenza le finalità di neutralizzare i vantaggi economici derivanti dall'attività criminosa, pervenendo, al termine di un'attenta analisi delle nozioni di prezzo e profitto del reato, all'opzione ermeneutica che il Collegio condivide e intende ribadire in questa sede.
Valga considerare che la norma di cui all'art. 640 quater c.p., richiama l'intero art. 322 ter c.p., senz'altra limitazione che la clausola generale di applicabilità, persino più residuale di quella di compatibilità, usuale in sede di rinvio formale integrativo, mostrando di riferirsi essenzialmente a profili pratici di attuazione.
Ciò posto in via di principio, il Collegio ritiene che le questioni poste dal ricorrente siano state in realtà, seppure in estrema sintesi, affrontate dai Giudici del riesame, dal momento che essi hanno posto in risalto che il sequestro è stato disposto (anche) ai sensi del comb. disp. dell'art. 321 c.p., comma 2, dell'art. 640 quater c.p., e art. 322 ter c.p., e, quindi, ai fini della confisca per equivalente, di quanto è nella disponibilità della persona indagata per il caso di condanna per il reato di cui all'art. 640 bis c.p.. Ne consegue l'inconferenza delle deduzioni del ricorrente in ordine all'insussistenza di un rapporto di "connessione" con il fatto reato contestato e, in genere, la non sequestrabilità dei beni immobili in oggetto (siccome, in tesi, non costituenti "il profitto" del reato), posto che, vertendosi in materia di sequestro "per equivalente", non ha senso invocare il requisito della pertinenzialità. Invero, proprio perché ha ad oggetto l'equivalente del profitto del reato, il sequestro disposto ex art. 322 ter c.p., a differenza del sequestro preventivo di cui dell'art. 321 c.p., comma 2, può avere ad oggetto anche cose che, oltre a non avere alcun rapporto con la pericolosità individuale del soggetto, non hanno neanche un collegamento diretto con il singolo reato, con la conseguenza che, in tal caso, il periculum coincide con la confiscabilità del bene. Discende da quanto sopra che il sequestro contestato dal ricorrente, in quanto prodromico e funzionale alla confisca per equivalente, è pienamente legittimo.
Per altro verso i plurimi accertamenti, sollecitati dal ricorrente in ordine alla sussistenza dell'ipotesi di reato e all'effettività del trasferimento, esulano dall'ambito del presente procedimento, risultando necessaria e sufficiente in questa sede la verifica, sul piano dell'astrattezza dell'antigiuridicità penale dei fatti ascritti agli odierni ricorrenti e della corrispondenza degli stessi fatti ad ipotesi delittuosa (art. 640 bis c.p.) in relazione alla quale è prevista la confisca.
Invero come emerge dalla sintesi del provvedimento sopra riportata la configurabilità dell'artificiosa preordinazione dell'aumento di capitale e dell'acquisto dei beni all'indebita acquisizione del contributo pubblico risulta confermata dal Tribunale del riesame sulla base di indizi diffusi, produttivi di presunzioni semplici (segnatamente l'assenza di liquidità dei soci, la mancanza di prova di finanziamenti esterni, la violazione del vincolo di destinazione ecc.) che appaiono incensurabili in questa sede, non essendo viziati da contrarietà a norme sostanziale o processuale, ne' sorretti da motivazione solo apparente, tralignante in violazione di legge (Cass. Pen. Sez. 3 18 marzo 2004. n. 19039). È il caso di precisare che, ai fini cautelari, è sufficiente il fumus di una situazione giuridica giustificante la disponibilità da parte dell'indagato del bene sequestrato: situazione, che, per quanto appena detto, risulta accertata nell'ordinanza all'esame con motivazione immune da carenze e vizi logici.
In definitiva il ricorso, al limite dell'inammissibilità, va rigettato con i consequenziali provvedimenti in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2008