Art. 6.
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni imposte di consumo - istituito dall'articolo 316 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato con regio decreto 30 gennaio 1936, n. 1138 e successive modificazioni - e' retto tecnicamente per la parte relativa alle prestazioni di pensione con il sistema della ripartizione.
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni imposte di consumo - istituito dall'articolo 316 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato con regio decreto 30 gennaio 1936, n. 1138 e successive modificazioni - e' retto tecnicamente per la parte relativa alle prestazioni di pensione con il sistema della ripartizione.