Sentenza 2 luglio 2008
Massime • 1
Il difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato ha diritto alla liquidazione anche degli onorari relativi all'attività di redazione dell'istanza di ammissione al beneficio.
Commentario • 1
- 1. L’obbligatorietà della difesa tecnica nella media-conciliazione per il non abbiente: difesa d’ufficio?Ianniello Nicola · https://www.diritto.it/ · 26 maggio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/2008, n. 37545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37545 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 02/07/2008
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - N. 1505
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 16752/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo;
avverso l'ordinanza del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Palermo in data 23.1.2006;
nei confronti di:
La Rocca Giuseppe.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Letta la richiesta del P.G., che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1. Il 23 gennaio 2006 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Palermo rigettava l'opposizione proposta dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo avverso il decreto del 16 settembre 2005 del Tribunale di Sorveglianza, col quale erano stati liquidati compensi dovuti all'avv. La Rocca Giuseppe, difensore della condannata RO CI AL, ammessa la patrocinio a spese dello Stato.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, denunziando il vizio di violazione di legge.
Premesso che "con l'unico motivo della proposta opposizione si era censurato il provvedimento ... con il quale era stato liquidato al difensore il compenso per la redazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con le relative indennità ...", deduce che illegittimamente il provvedimento impugnato aveva disatteso tale rilievo, giacché, poiché ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 104, gli effetti della ammissione al beneficio
"decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato ...", a tanto consegue che "all'antecedenza della redazione dell'istanza di ammissione al patrocinio al momento della sua presentazione e alla sua natura di atto di parte, e non del difensore, non può che conseguire la non ripetibilità del relativo compenso nei confronti dell'erario ...". Deduce, inoltre, che illegittimamente era stato disatteso anche l'altro rilievo concernente il compenso per "redazione istanza di liquidazione e note spese", per "redazione istanza Consiglio Ordine Avvocati per parere congruità" e per "deposito istanza e ritiro parere Cons. Ordine": richiamato il D.P.R. citato, art. 82 e il "numero 7 della tariffa penale", assume che tale disposto normativo "induce ad escludere che alla detta norma possano essere ricondotte le istanze presentate dal difensore nell'interesse proprio, e quindi le istanze relative al conseguimento del compenso per l'attività professionale espletata".
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è inammissibile, essendo manifestamente infondati i motivi addotti a sostegno dello stesso.
Invero, pur non ignorandosi un diverso isolato divisamento espresso da questa Suprema Corte (Cass., Sez. 3, 16.1.2007, n. 7290), deve innanzitutto rilevarsi che, quanto all'istanza per l'ammissione al beneficio, l'intervento del difensore è previsto dalla legge, giacché reca il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 78 che la sottoscrizione dell'istanza da parte dell'interessato, a pena di inammissibilità, "è autenticata dal difensore ..."; e ricorda il provvedimento impugnato che al difensore è dato anche di presentare l'istanza medesima (citato D.P.R., art. 93), in un contesto normativo in cui la parte personalmente può non avere congrua contezza delle disposizioni normative afferenti alle condizioni di ammissibilità (art. 76), al calcolo dei limiti di reddito (art. 77), ai contenuti normativi dell'istanza (art. 79), alle sanzioni (art. 95), agli oneri impostigli a pena di revoca (art. 112): donde la necessità di ricorrere all'assistenza tecnica del difensore anche per la redazione dell'istanza, che poi la parte deve comunque sottoscrivere personalmente.
Del tutto correttamente, quindi, il provvedimento impugnato ha ritenuto che trattasi "indubbiamente di attività svolta nell'interesse del condannato assistito e non vietata al difensore dalla legge, e quindi non può non essere retribuita unitamente alla relativa indennità di deposito".
Nè può rilevare l'assunto gravatorio circa gli effetti della ammissione al beneficio (come disposto dall'art. 109 - non art. 104, come assume il ricorrente - del citato D.P.R.), giacché l'istanza di ammissione si inserisce, nella procedura de qua, come atto necessariamente propedeutico all'esercizio del diritto e in siffatta materia il sistema prevede, ed impone, "la necessità di dover retribuire l'attività legittimamente svolta dal difensore" (Cass., Sez. 4, 6.3.2008, n. 17042). Tale considerazione da contezza della evidente infondatezza anche degli altri profili di censura fatti valere, essendo al riguardo sufficiente richiamare i principi reiteratamente affermati da questa Suprema Corte in occasione della delibazione di istanze concernenti la liquidazione della c.d. "tassa parere", prima della sua abolizione a seguito della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1.322 (Cass., Sez. 4, 1.4.2004, n. 23620; id., Sez. 1, 12.5.2004, n. 25682; id., Sez. 4, 9.3.2004, n. 20227; id. Sez. 4, 12.2.2004, n. 13304; 28.1.2004, n. 13271), e quanto chiarito dalla sentenza delle Sezioni Unite del 24.4.2008, n. 25931.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2008