Sentenza 12 febbraio 2004
Massime • 1
In materia di patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato, nella liquidazione del compenso al difensore deve essere ricompreso anche l'importo della tassa richiesta dal consiglio dell'ordine per rilasciare il parere sulla congruità degli onorari professionali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/02/2004, n. 13304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13304 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 12/02/2004
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 302
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 014551/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di PALERMO;
nei confronti di:
1) SI TA N. IL 20/10/1951;
avverso ORDINANZA del 31/01/2003 CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. PALMIERI ETTORE;
lette le conclusioni del P.G. per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
SI AE è stato ammesso al beneficio della difesa a spese dello Stato. Conseguentemente il suo difensore, Avvocato Maddalena Giardina, ha presentato, all'esito della prestazione professionale, istanza tendente al pagamento delle spese e compensi professionali dovutile, corredata, tale istanza, del richiesto parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell'Ordine professionale cui la stessa appartiene.
Nell'ambito della conseguente disposizione di pagamento, è stata anche compresa la spesa sostenuta a titolo di "tassa di parere" versata dall'Avvocato alla Cassa del Consiglio dell'Ordine che tale parere di congruità sugli onorari liquidandi ha rilasciato. Il P.M., ricorrendo contro detto provvedimento per più di un aspetto, ha anche richiesto che venisse revocata la disposizione liquidatoria di detta "tassa di parere"; Il Presidente della Corte di Appello, nel rideterminare gli importi liquidati a titolo di compensi, ha tuttavia stabilito che la "tassa di parere" andasse comunque corrisposta al difensore in considerazione dell'onere fatto a costui dalla legge di munirsi del parere di congruità dell'Ordine professionale, anche se poi tale parere - deve notarsi - non sono non è vincolante, ma il più delle volte viene censurato e ridimensionato consistentemente dagli Organi di giurisdizione investiti della relativa impugnazione.
OSSERVA
La corte:
Il ricorso, ritualmente proposto, è tuttavia destituito di fondamento.
La disciplina nell'ambito della quale si colloca la dedotta questione, prevede che la liquidazione delle competenze dovute al professionista che abbia esercitato la propria attività nei confronti di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dell'Erario, sia soggetta alla condizione della esistenza di un provvedimento con il quale il Consiglio dell'Ordine professionale competente dichiari la congruità degli onorari professionali richiesti a fronte della svolta attività (art. 12, comma 2 bis L. n. 217/90 introdotto dall'art. 11 L. 29 marzo 2001, n. 134). Si configura dunque un onere della parte, che voglia produrre una istanza completamente documentata, di allegare anche il detto parere dell'Ordine professionale.
Tale onere, sia connesso alla integrazione di ogni presupposto di legge (ivi compreso il citato parere di congruità), sia connesso ad una più tempestiva procedura liquidatoria (ove si ritenga - ma è fortemente dubbio, senza rischio di esito di rigetto della istanza - che detto parere possa essere richiesto dalla Autorità Giudiziaria), in ogni caso costituisce presupposto per il riconoscimento del diritto soggettivo del difensore alla corresponsione, o anche alla più tempestiva corresponsione (ove il parere si ritenga richiedibile dalla A.G.), delle maturate competenze professionali che alla produzione di tale parere sono subordinate.
La necessarietà di tale presupposto, costituita dalla legge, quanto al relativo esborso, non può conseguentemente far carico al difensore che così verrebbe a subire una ingiusta decurtazione delle proprie competenze professionali, in parte qua, ove le spese indispensabili per la produzione della documentazione atta alla proposizione della istanza di liquidazione (quali sono quelle connesse al rilascio di detto parere) dovessero rimanere, in quanto non ripetibili, a carico di costui, quale difensore o della parte beneficiaria del servizio.
E del resto, considerando quanto dedotto dal ricorrente, si osserva altresì che gli Ordini professionali sono enti di natura pubblicistica il cui diritto al conseguimento delle relative competenze - fissato per altro in maniera autonoma e per importi variabili dagli stessi discrezionalmente decisi - è legittimato dalla Legge che, ove ritenuto dal Legislatore, può intervenire ad elidere (ove si tratti di pareri funzionali al patrocinio a spese dello Stato) o contenere, o rendere omogenei i relativi oneri. La qualcosa, nell'incertezza della disciplina, ed in considerazione della discrezionalità assegnata agli Ordini professionali nel fissare tale "tassa", verrebbe a porre ordine tra le sperequazioni che ne derivano, anche in mancanza di indicazioni da parte degli Organi centrali degli Ordini professionali che, patimenti, non mancano del potere di "omogeneizzare" tale tassa, o diversificarne la disciplina, sia pure con riferimento solo alla materia della difesa a spese dello Stato. Nello specifico, comunque, la "tassa di parere", quale esborso reso necessario nell'ambito della procedura di liquidazione delle competenze dovute in esito a difesa a carico dell'Erario, in quanto gravante in conseguenza di previsione di legge al fine della integrazione necessaria della relativa documentazione, deve ritenersi ripetibile nei confronti dello Stato, anche per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1196 CC. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.
P.Q.M.
Visto l'art. 615 C.p.p.. Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2004