Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/04/2004, n. 23620
CASS
Sentenza 1 aprile 2004

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In materia di patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato, nella liquidazione del compenso al difensore deve essere ricompreso anche l'importo della tassa richiesta dal consiglio dell'ordine per il rilascio del parere sulla congruità degli onorari professionali, trattandosi di spesa ripetibile ex art. 1196 cod. civ., che pone a carico del debitore le spese di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/04/2004, n. 23620
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23620
    Data del deposito : 1 aprile 2004

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