Sentenza 1 aprile 2004
Massime • 1
In materia di patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato, nella liquidazione del compenso al difensore deve essere ricompreso anche l'importo della tassa richiesta dal consiglio dell'ordine per il rilascio del parere sulla congruità degli onorari professionali, trattandosi di spesa ripetibile ex art. 1196 cod. civ., che pone a carico del debitore le spese di pagamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/04/2004, n. 23620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23620 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 01/04/2004
Dott. BATTISTI Mariano - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 648
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 019068/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di PALERMO;
nei confronti di:
1) Avv. LA ROSA ROBERTO;
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 01/04/2003 CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO:
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Anna Maria De Sandro, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. FATTO E DIRITTO
Il Procuratore Generale preso la Corte di Appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 1 aprile 2003 del Giudice monocratico della Corte succitata, che aveva rigettato il reclamo proposto avverso il decreto della sezione penale per i minorenni dell'11.12.2002, che, nel liquidare i compensi spettanti all'avv. La Rosa Roberto, quale difensore di Lo IO Cristian, ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento definito in grado di appello con la sentenza del 10.7.2002, aveva riconosciuto il diritto del professionista al rimborso della tassa sul parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 82 D.P.R. 30.5.2002 n. 115, in quanto, pur essendo necessario per la liquidazione del compenso da parte dell'Autorità giudiziaria il "previo parere del Consiglio dell'Ordine", la cd. tassa per ottenerlo non è ripetibile nei confronti dell'Erario, non trattandosi di un tributo, ma di una prestazione eseguita in regime di autonomia negoziale, ed effettuata nell'esclusivo interesse dell'appartenente all'Ordine professionale. Il ricorso è infondato e va, quindi, rigettato.
La disciplina nell'ambito della quale si colloca la dedotta questione prevede che la liquidazione delle competenze dovute al professionista che abbia esercitato la propria attività nei confronti di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, sia sottoposta alla condizione dell'esistenza di un provvedimento con il quale il Consiglio dell'Ordine professionale competente dichiari la congruità degli onorari professionali richiesti a fronte della attività svolta (art. 82, 1 comma, D.P.R. n. 115/2002). Si configura dunque un onere della parte di allegare anche il detto parere dell'Ordine professionale.
Tale onere, sia connesso alla integrazione di ogni presupposto di legge (ivi compreso il citato parere di congruità), sia connesso ad una più tempestiva procedura liquidatoria (ove si ritenga - ma è fortemente dubbio, senza rischio di esito di rigetto dell'istanza - che detto parere possa essere richiesto dall'Autorità Giudiziaria), in ogni caso costituisce presupposto per il riconoscimento del diritto soggettivo del difensore alla corresponsione, o anche alla più tempestiva corresponsione (ove il parere si ritenga richiedibile dalla A.G.), delle maturate competenze professionali che alla produzione di tale parere sono subordinate.
La necessarietà di tale presupposto, costituita dalla legge, quanto al relativo esborso, non può conseguentemente far carico al difensore che così verrebbe a subire una ingiusta decurtazione delle proprie competenze professionali, ove le spese indispensabili per la produzione della documentazione atta alla proposizione della istanza di liquidazione (quali sono quelle connesse al rilascio di detto parere) dovessero rimanere, in quanto non ripetibili, a carico di costui, quale difensore o della parte beneficiaria del servizio. Altra interpretazione non può esse data tenuto conto della circostanza che l'art. La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il1 aprile 200482, 1^ comma, D.P.R. n. 115/2002 vincola l'emissione del decreto di liquidazione al "previo parere del Consiglio dell'Ordine, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona fisica ".
La cd. "tassa di parere" deve ritenersi ripetibile nei confronti dell'Erario anche per gli effetti della norma generale di cui all'art. 1196 c.c, secondo la quale "le spese del pagamento sono a carico del debitore", non apparendo peraltro rilevante la precisazione (esatta) del ricorrente secondo la quale non si tratta di un tributo, ma di una spesa, in quanto il già citato art. 82 comprende tra i compensi dovuti al difensore di persona ammessa al gratuito patrocinio sia gli onorari che le spese.
Il ricorso del procuratore Generale preso la Corte di Appello di Palermo va, quindi, rigettato.
P.Q.M.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2004