Sentenza 6 marzo 2008
Massime • 1
Il difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato ha diritto alla liquidazione degli onorari spettantigli per l'attività svolta anche qualora il provvedimento di ammissione sia stato irritualmente adottato dal pubblico ministero e non dal giudice competente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/03/2008, n. 17042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17042 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VISCONTI Sergio - Presidente - del 06/03/2008
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 588
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 35663/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. MARINO Gaetano;
avverso l'ordinanza in data 12 gennaio 2007 pronunciata dal Presidente del Tribunale di Velletri in sede di opposizione al provvedimento con il quale il GIP presso lo stesso Tribunale aveva rigettato l'istanza di liquidazione degli onorari in tema di gratuito patrocinio;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
letta la requisitoria del P.G., nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
FATTO E DIRITTO
L'avvocato GAETANO MARINO ricorre avverso il provvedimento di cui in epigrafe con il quale il Tribunale di Velletri rigettava l'opposizione dal medesimo presentata nei confronti dell'ordinanza reiettiva dell'istanza di liquidazione dei compensi richiesti per l'attività prestata da esso difensore in materia di patrocinio a spese dello Stato.
Il diniego della liquidazione veniva argomentato sul rilievo che l'ammissione al beneficio era stata disposta dal pubblico ministero, e non invece dal giudice procedente.
Nessun rilievo poteva avere in senso contrario che all'epoca dell'ammissione la questione della competenza a provvedere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata - come nella specie - durante la fase delle indagini preliminari era ancora controversa anche nella giurisprudenza di legittimità tanto che veniva risolta solo successivamente dalle Sezioni unite, con la sentenza 25 febbraio 2004, PM in proc. Lustri, con la quale veniva individuata la competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari e che, nell'Ufficio giudiziario di Roma che al momento di presentazione dell'istanza procedeva alle indagini in ordine al fascicolo processuale di interesse era operativa una prassi che voleva competente a provvedere il pubblico ministero. Il ricorrente prospetta la nullità dell'ordinanza impugnata e la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 84. Afferma che il provvedimento gravato rappresenterebbe una "gravissima violazione di legge" nonché del "diritto di difesa" e del "diritto al compenso del difensore" per l'attività svolta.
Sarebbe violato l'art. 24 Cost.. In ogni caso in sede di liquidazione e di opposizione rispetto al diniego di liquidazione il giudice adito non avrebbe potuto interloquire sulla validità ed efficace del provvedimento ammissivo, comunque adottato da un magistrato, sia pure del pubblico ministero. Chiede, nel caso, di rimettere la questione alle Sezioni unite per la soluzione della questione delle conseguenze giuridiche derivanti dall'incompetenza del magistrato il pubblico ministero che aveva provveduto all'ammissione al beneficio, con particolare riferimento alla legittimità o no della mancata liquidazione degli onorari proprio a causa di tale incompetenza.
Il PG presso questa Corte si esprime adesivamente, nella requisitoria scritta, instando per l'annullamento con rinvio.
Il ricorso è fondato.
È indiscutibile perché conforme ai principi (non solo a quello di cui all'art. 24 Cost., ma anche quello di cui al successivo art. 36, in forza del quale l'attività prestata va retribuita) che il difensore che ha prestato la sua opera abbia diritto ad ottenere il compenso, nel caso dallo Stato ove sia stata ritualmente attivata la procedura del patrocinio a spese dello Stato.
Conferma in tal senso si ricava anche dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo la quale al difensore spetta (rectius, spettava, giacché la L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 322, contenente la Legge Finanziaria 2005, ha modificato il
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, comma 1, abolendo l'ivi previsto parere del Consiglio dell' ordine degli avvocati nella liquidazione delle spettanze nel patrocinio a spese dello Stato) la liquidazione delle somme versate per ottenere il parere di congruità del Consiglio dell'ordine degli avvocati previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82 (cosiddetta "tassa parere").
Ciò in quanto, nell'ambito della procedura de qua, ai fini della liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore era obbligatorio (anche se non vincolante) il previo parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati e, proprio in ragione di tale obbligatorietà, le spese sostenute dal difensore per acquisirlo (cosiddetta "tassa di parere") rientravano tra le spese per le quali era prevista la liquidazione a carico dell'Erario. In proposito si sosteneva che, se è vero, infatti, che l'esborso di questa tassa è correlato ad un' attività effettuata nell'esclusivo interesse dell'appartenente all'ordine professionale, non può neanche essere posto in dubbio che tale spesa è strettamente connessa con la prestazione dell'attività difensiva svolta nell'interesse dell'imputato, costituendo il presupposto essenziale per il conseguimento della liquidazione: la necessarietà di tale presupposto, imposta dalla legge, non poteva conseguentemente fare carico al difensore, che così avrebbe subito un'ingiusta decurtazione delle proprie competenze professionali ove le spese indispensabili per la produzione della documentazione finalizzata alla proposizione dell'istanza di liquidazione (quali sono quelle connesse al rilascio di detto parere) fossero dovute rimanere, in quanto non ripetibili, a carico del difensore stesso o della parte beneficiaria del servizio (v. ex pluribus, Sez. 4^, 7 aprile 2005, Proc. gen. App. Palermo in proc. De Maria ed altro;
1^, 12 maggio 2004, p.m. in c. Velia, RV 228204; Cass. 1^, 12 maggio 2004, P.G. in proc. Djamed Chabane;
Cass. 4^, 1 aprile 2004, P.G. in c. La Rosa, RV 228792; Cass. 4^, 9 marzo 2004, p.m. in c. Vitale, RV 228203; Cass. 4^, 12 febbraio 2004, p.m. in c. Cusimano, RV 228202; Cass. 4^, 28 gennaio 2004, P.G. in c. Piscitello;
Cass. 4^, 22 gennaio 2004, P.G. in c. Mortillaro).
Di rilievo, in questa giurisprudenza, è il riferimento alla necessità di dover retribuire l'attività legittimamente svolta dal difensore.
Può soggiungersi, inoltre, che le Sezioni unite di questa Corte sono state interessate con ordinanza di questa stessa Sezione, in data 4 dicembre 2007, ricorrente avv. Albanese, anche della questione, sulla quale si è formato un contrasto di giurisprudenza, della riconoscibilità o meno al difensore delle spese e degli onorari inerenti alla procedura incidentale attivata in sede di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi in tema di patrocinio a spese dello Stato.
Anche rispetto a tale questione controversa è di immediato rilievo l'apprezzamento del rilievo che deve riconoscersi all'attività svolta legittimamente dal difensore.
D'altra parte, pur dovendosi ammettere che al giudice della liquidazione non può attribuirsi certo un compito meramente esecutivo di determinazione del quantum liquidabile (basti pensare che lo stesso giudice può dichiarare l'inammissibilità della richiesta allorquando apprezzi la mancata iscrizione del difensore nell'albo D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 81) è fuori di dubbio che, nel caso in esame, non sono in discussione le condizioni di legge previste per l'ammissione - sulle quali il giudicante non si è ancora pronunciato - ma l'incompetenza funzionale del magistrato che ammise l'interessato al beneficio, in conformità ad una prima interpretazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, poi superata a seguito del citato intervento delle Sezioni unite.
Sotto questo profilo, l'impostazione seguita dal giudicante finisce con il risolversi in un ingiustificato misconoscimento di un'attività svolta, attraverso l'attribuzione di un rilievo ostativo ad un presupposto formale il cui mancato rispetto non è dipeso dalla condotta del medesimo difensore.
Ne consegue l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato al Tribunale competente, che si atterrà ai principi sopra indicati.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Presidente del Tribunale di Velletri.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 marzo 2008. Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2008