Sentenza 12 maggio 2004
Massime • 1
In materia di patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato, nella liquidazione del compenso al difensore deve essere ricompreso anche l'importo della tassa richiesta dal consiglio dell'ordine per rilasciare il parere sulla congruità degli onorari professionali, trattandosi di spesa ripetibile ex art. 1196 cod. civ., secondo cui sono a carico del debitore le spese di pagamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2004, n. 25682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25682 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 12/05/2004
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 2279
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 040800/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di PALERMO;
nei confronti di:
1) LL RO, difensore di MA RO;
avverso DECRETO del 09/06/2003 RES. CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. L. D'Ambrosio, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato, limitatamente al rimborso della "tassa di parere".
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
- che il Presidente della Corte d'appello di Palermo con ordinanza del 9.6.2003 rigettava l'opposizione del P.G. avverso il decreto della medesima Corte di liquidazione all'avv. R. Velia, difensore di AT OS ammessa al patrocinio a spese dello Stato, della somma di euro 1.060, comprensiva di quella di euro 25 per la c.d. "tassa di parere" pagata dal difensore al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per ottenere l'obbligatorio parere preventivo ai fini della liquidazione del compenso professionale, a norma dell'art. 82 d.p.R. n. 115 del 2002;
- che la censura del ricorrente P.G. presso la Corte d'appello di Palermo, pur condivisa nelle sue linee fondamentali dalla requisitoria scritta del P.G. presso la Corte di Cassazione, secondo cui siffatto onere difensivo non sarebbe ripetibile nei confronti dell'Erario in quanto estraneo all'attività professionale svolta nell'interesse dell'assistito e correlato invece all'esclusivo interesse del professionista, risulta priva di pregio e infondata;
- che l'onere a carico del difensore di munirsi del prescritto parere di congruità del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati costituisce, ai sensi dell'art. 82 d.p.R. n. 115 del 2002, presupposto inscindibile e necessario per il conseguimento della liquidazione del compenso professionale per l'attività difensiva svolta a favore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
che, pertanto, la c.d. "tassa di opinamento", applicata a carico dell'istante dal Consiglio dell'Ordine quale corrispettivo della prestazione richiesta ex art. 14 lett. d) r.d.l. 27.11.1933 n. 1578 (Cass. civ., Sez. 2^, 29.10.1992 n. 11765, rv. 479208), deve considerarsi ripetibile in forza del generale principio civilistico per cui "le spese del pagamento sono a carico del debitore" (art. 1196 c.c.);
- che la presente decisione risulta coerente con l'ormai costante orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass., Sez. 4^, 22.1.2004, P.G. in proc. Mortillaro;
Sez. 4^, 28.1.2004, P.G. in proc. Piscitello;
Sez. 4^, 12.2.2004, P.G. in proc. Cusimano;
Sez. 4^, 9.3.2004, P.G. in proc. Vitale;
Sez. 1^, 12.5.2004, P.G. in proc. Djamed Chabane);
- che il ricorso va pertanto respinto;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2004