Sentenza 28 gennaio 2004
Massime • 1
In materia di patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato, nella liquidazione del compenso al difensore deve essere ricompreso anche l'importo della tassa richiesta dal consiglio dell'ordine per rilasciare il parere sulla congruità degli onorari professionali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/01/2004, n. 13271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13271 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 28/01/2004
Dott. OLIVIERI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 163
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 021033/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di PALERMO;
nei confronti di:
1) LL LC;
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 21/03/2003 CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. PALMIERI ETTORE;
lette/sentite le conclusioni del P.G.;
GI VA ha beneficiato della difesa a spese dello Stato ex lege n. 217/1990 e successive integrazioni e modificazioni. A seguito della liquidazione delle relative spese da parte della Corte di Appello di Palermo, e di ricorso reclamo proposto in opposizione dal competente P.M., il Presidente di quella Corte disponeva la riduzione di tali somme, con provvedimento emesso in data 21 marzo 2003 contro il quale ricorre ulteriormente quel P.M. lamentando che quel decidente abbia rigettato la propria impugnazione in relazione alla già liquidata "tassa di parere".
Opina il ricorrente nel senso che la detta tassa non sia ripetibile in quanto: fissata ad arbitrium dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati;
non corrispondente ad una attività prestata nell'interesse del proprio assistito;
non integrante la natura di tributo perso lo Stato, ma corrispettivo negoziale di una attività richiesta all'Ordine professionale in questione, sia pure in funzione di un onere del richiedente che tuttavia non si pone quale condicio sine qua non potendo tale parere essere richiesto direttamente dalla Autorità Giudiziaria.
OSSERVA
LA CORTE La disciplina nell'ambito della quale si colloca la dedotta questione, prevede che la liquidazione delle competenze dovute al professionista che abbia esercitato la propria attività nei confronti di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dell'Erario, sia soggetta alla condizione della esistenza di un provvedimento con il quale il Consiglio dell'Ordine professionale competente dichiari la congruità degli onorari professionali richiesti a fronte della svolta attività.
Si configura dunque un onere della parte, che voglia produrre una istanza completamente documentata, di allegare anche il detto parere dell'Ordine professionale. Tale onere, sia connesso alla integrazione di ogni presupposto di legge (ivi compreso il citato parere di congruità), sia connesso ad una più tempestiva procedura liquidatoria (ove si ritenga che detto parere possa essere richiesto dalla Autorità Giudiziaria), in ogni caso costituisce presupposto per il riconoscimento del diritto soggettivo del difensore alla corresponsione, o anche alla più tempestiva corresponsione, delle maturate competenze professionali che a tale parere sono condizionate.
La necessarietà di tale presupposto, costituita dalla legge, non può conseguentemente far carico al difensore che cosi verrebbe a subire una ingiusta decurtazione delle proprie competenze professionali, in parte qua, ove le spese indispensabili per la produzione della documentazione atta alla proposizione della istanza di liquidazione (quali sono quelle connesse al rilascio di detto parere) dovessero rimanere, in quanto non ripetibili, a carico del difensore o della parte.
E del resto gli Ordini professionali sono enti di natura pubblicistica il cui diritto al conseguimento delle relative competenze è legittimato dalla Legge che, può intervenire ad elidere (ove si tratti di pareri funzionali al patrocinio a spese dello Stato) o contenere, o rendere omogenei i relativi oneri. Nello specifico, la "tassa di parere", quale esborso reso necessario nell'ambito della procedura di liquidazione delle competenze dovute in esito a difesa a carico dell'Erario, in quanto gravante in conseguenza di previsione di legge al fine della Integrazione necessaria della relativa documentazione, deve ritenersi ripetibile nei confronti dello Stato.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Visto l'art. 620 C.p.p.. Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2004