Sentenza 16 gennaio 2007
Massime • 1
Non compete al difensore alcun compenso per la redazione e per il deposito della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2007, n. 7290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7290 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 16/01/2007
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 38
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 29622/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo;
avverso l'ordinanza in data 27.2.2006 della Corte di Appello di Palermo, con la quale, giudicando a seguito di annullamento con rinvio dalla Corte Suprema di Cassazione, è stata rigettata l'opposizione proposta dalla Procura Generale avverso il decreto di liquidazione di compensi emesso dal Tribunale di Sorveglianza in data 21.1.2004 in favore dell'Avvocato CALDERONE Fabio per il patrocinio a spese dello Stato prestato nell'interesse di AL AL. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Lette le richieste del Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnato decreto nella parte in cui ha liquidato un compenso per la compilazione e il deposito della istanza di ammissione al beneficio.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza la Corte di Appello di Palermo, giudicando a seguito di annullamento con rinvio dalla Corte Suprema di Cassazione, ha rigettato l'opposizione proposta dalla Procura Generale della Repubblica avverso il decreto di liquidazione di compensi emesso dal Tribunale di Sorveglianza in data 21.1.2004 in favore dell'Avvocato Fabio Calderone per il patrocinio a spese dello Stato effettuato nell'interesse di AL AL. In particolare l'ordinanza ha affermato che al predetto difensore spetta anche il compenso per la redazione dell'istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, che la denuncia per violazione di legge.
Con un unico motivo di gravame la pubblica accusa ricorrente censura la liquidazione di un compenso in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche per la redazione ed il deposito dell'istanza di ammissione al predetto beneficio, deducendo che si tratta di attività temporalmente e logicamente anteriore al prodursi dell'effetto proprio del provvedimento di ammissione.
Il ricorso è fondato.
Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 109, comma 1, dispone che "Gli effetti (dell'ammissione al gratuito patrocinio) decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o e pervenuta all'ufficio del magistrato", sicché deve escludersi che gli effetti del beneficio possano estendersi alla attività prodromica alla presentazione della stessa istanza.
Va aggiunto che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è un atto difensivo e, peraltro, ai sensi del D.P.R. n.115 del 2002, art. 78, detta istanza costituisce un atto riservato esclusivamente alla parte, che ne fa richiesta.
Non compete, pertanto, al difensore un compenso per l'eventuale redazione e deposito della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il decreto di liquidazione delle spettanze in favore dell'Avv. Fabio Calderone deve essere, perciò, annullato senza rinvio limitatamente alla liquidazione di importi per le attività di redazione e di deposito della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con la conseguente eliminazione di tali importi.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il decreto del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Palermo in data 21.1.2004 di liquidazione delle spettanze attribuite all'avv. Fabio Calderone limitatamente agli importi di Euro 77,47, liquidato per la redazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e di Euro 16,14, liquidato per il deposito delle predette istanze, oltre alla corrispondente quota di spese generali;
importi che elimina. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 gennaio 2007. Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2007