Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/01/2004, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. MAGNO SE V. A. - rel. Consigliere -
Dott. BERRUTI SE M. - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN AR, elettivamente domiciliata in Roma, V.le Mazzini, n. 9/11, presso l'Avvocato Marina Marino, che la rappresenta e difende con l'Avvocato Francesca Romano, per procura speciale in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro
- IO SE;
- Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Messina, nei confronti del quale è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio.
- intimati -
avverso la sentenza n. 457/99 della Corte d'Appello di Messina, depositata il 17.11.1999. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13.10.2003 dal Relatore Cons. Dott. SE Vito Antonio Magno;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 10.05.1997 AR IN chiese al tribunale di Messina la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, da lei contratto con SE IO il 30.12.1987, dal quale aveva avuto due figlie, EN e NI, nate rispettivamente il 03.12.1988 ed il 09.07.1990, a lei affidate con sentenza in data 9.5.1995 dello stesso tribunale, che aveva pronunziato la separazione fra essi coniugi ed aveva posto a carico del IO l'obbligo di versare mensilmente un assegno di Lire 5 00.000, quale contributo al mantenimento della prole, regolando altresì il diritto di visita.
Chiese, inoltre, la ricorrente che fosse confermato l'affidamento delle figlie a sè medesima, con limitazione del diritto di visita disposto a favore del padre in sede di separazione dei coniugi, e che fosse congruamente aumentato l'assegno di mantenimento, in ragione delle accresciute esigenze delle due minorenni.
Il IO, costituendosi in giudizio, non si oppose all'accoglimento della domanda principale, ma chiese, in contrasto con la ricorrente, che fossero ampliati i termini e meglio specificate le modalità di esercizio del proprio diritto di visita nei confronti delle figlie e di essere del tutto esonerato dall'obbligo di contribuire al mantenimento di queste, in considerazione della sua assoluta mancanza di reddito. Il tribunale adito, con sentenza in data 23.12.1998, pronunziò la cessazione degli effetti civili del matrimonio, affidò le figlie minorenni alla madre, regolò il diritto di visita del padre in termini più ampi, rispetto alla precedente statuizione in sede di separazione dei coniugi, e compensò interamente fra le parti le spese di giudizio. Nulla dispose in merito alle contrapposte richieste di aumento dell'assegno a favore delle due minorenni e di esonero dal versamento dello stesso, questione che il giudice istruttore aveva regolato con ordinanza 02.12.1997, escludendo la capacità, e quindi l'obbligo, del IO di contribuire economicamente al mantenimento delle figlie.
Avverso tale sentenza ricorse in appello la IN, chiedendo che la decisione dei primi giudici fosse riformata sia nella parte relativa all'ampliamento del diritto di visita sia con riferimento all'esonero del IO da qualsiasi contribuzione al mantenimento delle figlie.
L'appellato ed il pubblico ministero chiesero il rigetto dell'appello.
Con sentenza depositata il 17.11.1999, la Corte d'Appello di Messina, avendo ritenuto infondate le domande dell'appellante, rigettò il ricorso e compensò interamente le spese del grado.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre IN AR, con atto tempestivamente notificato e depositato, affidato a quattro motivi, cui non resiste l'intimato IO SE. All'udienza 03.02.2003, cui era stato originariamente fissato il ricorso, la causa fu rinviata a nuovo ruolo, con ordinanza che assegnava alla ricorrente termine di giorni sessanta dalla comunicazione del provvedimento per l'integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti del procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Messina, vertendosi in tema di assegno di mantenimento a favore di figli minorenni. Espletato tempestivamente l'incombente, il ricorso torna all'udienza odierna per la discussione e decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Coi quattro motivi di gravame la ricorrente censura la sentenza impugnata esclusivamente in relazione alla pronunzia concernente l'obbligo - ritenuto insussistente dal tribunale e confermato tale dalla corte territoriale mediante il rigetto dell'appello sul punto - di contribuzione del IO al mantenimento delle figlie, sotto i seguenti aspetti:
- per violazione dell'articolo 143, 3^ co., c.c. (primo motivo), secondo il quale entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro, a contribuire ai bisogni della famiglia;
- per violazione degli articoli 147 e 148 c.c. (secondo motivo), che impongono ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere la prole, in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro;
- per violazione dell'articolo 155 c.c. (terzo motivo), a mente del quale il giudice che pronunzia la separazione dei coniugi stabilisce, fra l'altro, la misura ed il modo con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento dei figli;
- per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, attinente l'obbligo del genitore non affidatario di versare il contributo di mantenimento (quarto motivo). I motivi di ricorso sopra sintetizzati, trattati simultaneamente stante la loro stretta connessione perché relativi allo stesso oggetto (contributo al mantenimento delle figlie minorenni), sono infondati. Si osserva preliminarmente, per quanto riguarda i profili di violazione di legge denunziati coi primi tre motivi, che l'articolo 6, terzo comma, legge 1^ dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'articolo 11, legge 6 marzo 1987, n. 74 - norma specificamente applicabile al caso concreto, trattandosi di procedura di divorzio -attribuisce al tribunale il compito di stabilire, fra l'altro, la misura ed il modo con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento, oltre che all'istruzione ed all'educazione, dei figli, essendo egli gravato del relativo obbligo, ai sensi degli articoli 147 e 148 c.c. (norma cit., primo comma). Gli articoli 143, terzo comma, c.c. (richiamato nel primo motivo di ricorso) e 155 c.c. (cui si riferisce il terzo motivo) non sono invece direttamente applicabili al caso di specie, perché la prima di tali norme riguarda, propriamente, i diritti e doveri reciproci dei coniugi in costanza di matrimonio;
la seconda concerne specificamente il giudizio di separazione.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, con cui è denunziata violazione degli articoli 147 e 148 c. c. (obbligo dei coniugi di mantenere la prole, in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro), va rilevato che tale obbligo - permanente anche dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (articolo 6 cit., primo comma) e gravante a carico del genitore non affidatario nella misura stabilita dal giudice - non è stato minimamente disconosciuto o contestato nella sentenza impugnata, la quale anzi espressamente afferma che si tratta di "un obbligo imposto dalla legge, qual è quello di contribuire al mantenimento della prole".
La sentenza, pertanto, non merita censura sotto il dedotto profilo di violazione delle norme di legge da ultimo citate.
Il motivo deve, invece, essere esaminato sotto un diverso profilo, pure prospettato, laddove la ricorrente sostiene che l'obbligo di mantenimento dei figli sussiste a carico del genitore anche quando egli versa in stato di bisogno e, quindi, anche quando - al limite - non percepisce alcun reddito.
Tale affermazione non ha attinenza all'interpretazione della legge - essendo certo ed incontestato che il genitore, anche se divorziato, debba contribuire al mantenimento dei figli -, bensì all'applicazione di essa nel caso concreto, essendo rimesso al giudice di stabilire la misura del contributo, in proporzione alle sostanze ed alla capacità di lavoro del genitore medesimo (articolo 148 c.c.). La misura del contributo economico può essere quindi, in un caso determinato, pari a zero se, con motivazione ineccepibile, il giudice ritiene inesistenti o del tutto insufficienti le sostanze ed i redditi e nulla la capacità di lavoro dell'onerato.
Pertanto - disattese, siccome infondate, tutte le censure con cui sono denunciate pretese violazioni di legge - si deve esaminare il quarto motivo di ricorso, riguardante vizi della motivazione. Esso è, peraltro, ugualmente infondato.
Sostiene, infatti, la ricorrente che il giudice d'appello non ha motivato congruamente il punto in questione, avendo fatto riferimento a generiche indicazioni, per cui ha esonerato il IO dal contribuire al mantenimento dei figli "nonostante lo stesso percepisca un reddito".
Come si è appena notato, la sentenza impugnata non disconosce, in astratto, l'obbligazione giuridica e morale dell'intimato di versare un contributo per il mantenimento delle figlie. Esclude però, con un giudizio di fatto, che l'obbligato disponga di reddito, di sostanze o di capacità di lavoro sufficienti ad onorare tale obbligazione. Invero la Corte territoriale, premesso che "la concreta commisurazione della relativa prestazione non può in ogni caso prescindere dalla valutazione delle effettive capacità reddituali dell'obbligato", ha rigettato l'appello sul punto, ponendo in evidenza che l'unico reddito dell'appellato, desunto dalla documentazione prodotta, "è costituito dall'assegno di invalidità dell'importo di Lire 763.000 a bimestre, neppure sufficiente al suo stesso mantenimento, a cui necessariamente concorre la famiglia d'origine, con la quale convive".
Da questa premessa la Corte messinese ha tratto il convincimento di fatto - non sindacabile in sede di legittimità - in virtù del quale la situazione "è incompatibile con un qualsiasi obbligo del IO di contribuzione al mantenimento delle figlie".
Risulta pertanto infondata la censura relativa ai vizi di omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, poiché le argomentazioni addotte dal giudice a quo a sostegno della decisione sono invece logiche e adeguate.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla devesi disporre in ordine alle spese di questo giudizio, poiché l'intimato IO SE non vi ha svolto difese.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004