Sentenza 9 marzo 2004
Massime • 1
In materia di patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato, nella liquidazione del compenso al difensore deve essere ricompreso anche l'importo della tassa richiesta dal consiglio dell'ordine per rilasciare il parere sulla congruità degli onorari professionali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/03/2004, n. 20227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20227 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni S. Presidente del 09/03/2004
Dott. TUCCIO Giuseppe Consigliere SENTENZA
Dott. COSTANZO Enzo Consigliere N. 473
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CHILIBERTI Alfonso Consigliere N. 014554/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LE SE N. IL 03/06/1972;
2) MINISTERO DELLE FINANZE;
avverso ORDINANZA del 31/01/2003 CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHILIBERTI ALFONSO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Loreto D'Ambrosio, che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato;
Con atto del 22.4.2003 il Procuratore Generale presso la Corte di appello di PA ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in data 4.2.2003 della Corte d'appello di PA, che ha ricettato l'opposizione avverso il decreto 9/10/2002 della Corte d'appello di PA con cui sono stati liquidati gli onorari all'avv. Fabio Cosentino, difensore di AL GI, ammesso al patrocinio dei non abbienti.
Lamenta il ricorrente che con il decreto già impugnato è stata liquidata al difensore a titolo al rimborso la c.d. tassa-parere (o tassa-opinamento) versata ai Consiglio dell'ordine degli avvocati per il parere di congruità relativo agli onorari per l'attività suddetta, necessario per ottenere la liquidazione ai scusi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002 da parte del giudice (la cosiddetta tassa non è
in realtà un tributo, in di tetto di un potere impositivo riconosciuto al Consiglio dell'ordine, bensì il corrispettivo di una prestazione richiesta ed eseguita in regime di autonomia negoziale, mediante l'esercizio, da parte dello stesso Consiglio, dei poteri discrezionali attribuitigli dalla legge: cfr. Cass. civ.. sez. 2^, 29.10.1992, n. 11765). Rileva infatti che, come già dedotto in sede di ricorso-reclamo, la spesa sostenuta costituisce un onere non ripetibile nei confronti dell'Erario, mentre il giudice a quo ha ritenuto che, costituendo il rilascio del parere presupposto essenziale per la liquidazione a causa dell'inscindibile connessione con l'attività svolta nell'interesse dell'imputato, essa debba ritenersi ripetibile. A sostegno della propria tesi rimarca il P.G. ricorrente che l'art. 14 del R.D.L. 1578/1933 include tra i compiti dei Consigli
dell'Ordine degli Avvocati il rilascio di pareri sulla liquidazione degli onorari di avvocato nel caso preveduto dall'art. 59 e negli altri casi in. cui il parere è richiesto a norma delle disposizioni vigenti, e che il successivo art. 92, comma 1, prevede la facoltà per i Consigli dell'ordine di istituire tasse speciali per i pareri sulle liquidazioni desii onorari di avvocato e che il provento di queste tasse è attribuito ai Consigli. Non pare coerente però porre a carico dell'ER un onere economico non solo atttinente ad un servizio reso nell'esclusivo interesse del difensore iscritto a quell'Ordine e non correlato ad attività difensive svolte nell'interesse del non abbiente (delle quali soltanto l'ER deve farsi carico), ma anche dipendente da determinazioni assunte con assoluta discrezionalità sia nell'an che nel quantum dal Consiglio cui il difensore è iscritto.
Il Presidente della Corte, nell'escludere che il rimborso dell'importo della tassa-parere possa ritenersi compreso nel rimborso forfettario del 10% dell'importo dei diritti e degli onorari, che compete ai sensi dell'art. 15 dei D.M. 5.10.1994, n. 585, è incorso in violazione di legge, ritenendo che detto rimborso debba coprire unicamente le spese non documentabili, mentre la nonna non distingue. Osserva in contrario questa Corte, conformemente alle decisioni di questa stessa sezione 22.1.2004, P.G. PA c. Mortiiiaro (R.G. 14544/03), e 12.2.2004, P.G. PA c. Cusimano (R.G. 14551/03), che è inesatto affermare che l'onere economico non. è correlato ad attività difensive svolte nell'interesse del non abbiente, in quanto trova la sua causa e non già una mera occasione proprio in detta attività, e precisamente nella necessità ai fini della fase di liquidazione (necessità che peraltro non sussiste laddove il difensore chieda i minimi tariffari, dato che il Consiglio dell'Ordine non attesta l'effettivo svolgimento dell'attività ma esprime un parere sulla congruità delle somme richieste per l'attività asseritamente svolta, e quindi non potrà mai esprimere un parere che ritenga congrue cifre superiori, incorrendo altrimenti in ultrapetizione, ne' cifre inferiori essendosi attestato il richiedente sul minimo) e non pare logico che si debba fai carico al difensore di quanto necessario per attenere, il corrispettivo dell'attività svolta: non si può escludere la ripetibilità dell'onere cui il difensore, che ha diritto di ripetere le spese nei confronti del cliente (ed in questo caso dello Stato), è costretto a sottostate.
Del pari va detto che è esatto quanto affermato dai giudice a quo in ordine a rimborso forfettario, in quanto le spese documentabili (quale è quella per il rilascio dei parere) sono rimborsabili autonomamente, di tal che è implicito che il rimborso forfettario copra le spese generali e quelle non documentabili.
Con un ulteriore motivo il ricorrente si duole della mancata emissione dell'ordine al pagamento previsto dall'art. 82 del citato D.P.R.. Il provvedimento impugnato ha intatti rilevato che l'ordine di pagamento s'identifica nella sostanza con il decreto di liquidazione, costituente di per sè titolo di pagamento della spesa ex art. 171 D.P.R, 115, e questa Corte condivide questa considerazione perché il disposto dell'art. 82, con la sua formulazione, ha individuato nell'ordine di pagamento il provvedimento di liquidazione che dev'essere considerato titolo di pagamento. Si tratta dunque di un problema esclusivamente nominalistico, in quanto l'ordine di liquidazione deve identificarsi con l'ordine di pagamento,
Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2004