Sentenza 15 aprile 2015
Massime • 1
In materia di benefici penitenziari, non costituisce ipotesi di inesigibilità della collaborazione a norma dell'art. 4 bis, comma primo bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'impossibilità di rendere una collaborazione processualmente rilevante determinata da una condotta volontaria, poiché la disposizione che prevede la nozione di collaborazione impossibile o inesigibile, in quanto eccezione alla regola generale della ostatività del titolo del reato, è soggetta al principio di stretta interpretazione. (Fattispecie in cui l'istante, dopo una lunga latitanza all'estero, si era deciso a rendere dichiarazioni astrattamente utili solo quando la possibilità di ricostruire fatti e responsabilità era processualmente preclusa dalla avvenuta estinzione del delitto per decorso del termine di prescrizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2015, n. 24056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24056 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 15/04/2015
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 1101
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 41133/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON NZ N. IL 19/09/1944;
avverso l'ordinanza n. 3079/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 11/07/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Al fine di accedere al beneficio del permesso premio, il detenuto NS VI richiedeva l'accertamento della impossibilità della collaborazione ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 58 ter, in riferimento alla condanna alla pena di anni 26 di reclusione inflittagli con sentenza della Corte di appello di Milano del 11.12.1985 per il delitto previsto dall'art. 630 cod. pen. (sequestro di persona a scopo di estorsione commesso nel 1982) Con ordinanza del 11.7.2014 il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava la richiesta.
Avverso l'ordinanza di rigetto il difensore del condannato ricorre per i seguenti motivi: natura irragionevole ed assurda della argomentazione svolta dal Tribunale di sorveglianza, secondo cui NS VI avrebbe dovuto collaborare in data antecedente, interrompendo la latitanza e costituendosi;
proprio la sussistenza di un elemento oggettivo (prescrizione del reato) che impedisce una collaborazione utile avrebbe dovuto indurre il Tribunale di sorveglianza all'accoglimento della domanda. Con successiva memoria replica alla requisitoria del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Non sono oggetto di contestazione i rilievi del Tribunale di sorveglianza secondo cui il ricorrente ha svolto un ruolo apicale nella organizzazione ed esecuzione del sequestro di persona per il quale è stato condannato, il fatto criminoso non è stato integralmente accertato e le dichiarazioni rese da NS dopo un periodo di latitanza durato dal 1978 (evasione dall'Ospedale psichiatrico giudiziario) al 2006 (data di estradizione dal Brasile), relative agli altri soggetti coinvolti nel fatto criminoso, non sono utilizzabili processualmente perché intervenute dopo che erano maturati i termini di prescrizione del reato.
2. Secondo il dato testuale della L. n. 354 del 1975, art. 4 bis, comma 1 bis la impossibilità di collaborazione, quale condizione equipollente alla collaborazione positivamente prestata ai fini dell'accesso ai benefici penitenziari, deve necessariamente derivare "dall'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile", ovvero dalla "limitata partecipazione al fatto criminoso" nel senso che il ruolo marginale svolto dal condannato nella realizzazione del fatto delittuoso gli ha precluso l'accesso ad informazioni spendibili ai fini collaborativi. La tipizzazione normativa della nozione di collaborazione impossibile o inesigibile, soggetta al principio di stretta interpretazione in quanto disposizione che fa eccezione alla regola generale della ostatività del titolo di reato, comporta che non possa ricomprendersi nella collaborazione inesigibile la situazione del soggetto che versa nella impossibilità di rendere una collaborazione processualmente rilevante a causa di una condotta volontaria consistita nella scelta di rendersi latitante riparando per lunghissimo tempo all'estero, e determinandosi a rendere dichiarazioni astrattamente rilevanti solo quando la possibilità di ricostruire fatti e responsabilità precedentemente non accertati era processualmente preclusa dalla avvenuta estinzione del delitto per decorso del termine di prescrizione.
A norma dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2015