Sentenza 24 aprile 2008
Massime • 1
Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari delle spese di giustizia) proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l'entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non rientrante nell'ambito delle "eventuali procedure derivate ed accidentali comunque connesse" di cui all'art. 75 del menzionato d.P.R.. Ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla "responsabilità delle parti per le spese" (artt. 91 e 92, commi 1° e 2°, cod. proc. civ.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/04/2008, n. 25931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25931 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
1.Dott. Vincenzo CARBONE Presidente
2.Dott. Edoardo FAZZIOLI Componente
3.Dott. Giorgio LATTANZI
4.Dott. Renato. L CALABRESE
5.Dott. Antonio S. AGRÒ
6.Dott. Emilio G. GIRONI Relatore
7.Dott. Giovanni. CANZIO
8.Dott. Aldo FIALE
9 Dott. Alberto MACCHIA
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ALBANESE Cosimo;
avverso l'ordinanza in data 24/09/2005 del Tribunale di Locri;
visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Emilio Giovanni GIRONI;
letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per l'annullamento in parte qua relativamente al terzo motivo, con declaratoria di inammissibilità per il resto.
Svolgimento del procedimento
Con decreto in data 4 marzo 2005 la Corte di assise di Locri ha liquidato all'avvocato Cosimo Albanese, difensore di Romeo Tommaso, ammesso al patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato, la complessiva somma di ? 48.776,37 per onorari di difesa della fase dibattimentale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura di legge, IVA e C.P.A. ed alla somma di ? 592,50 per indennità di trasferta e relative spese.
L'avv. Albanese ha proposto ricorso avverso detto decreto a norma degli artt. 84 e 170 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, richiamando la particolare complessità e delicatezza del processo, protrattosi per circa due anni, nonché della posizione del proprio patrocinato, imputato di cinque omicidi e connessi reati in materia di armi oltre che della partecipazione a due associazioni per delinquere di tipo mafioso e di traffico di stupefacenti, e censurando la misura dei compensi, sull'assunto della loro doverosa liquidazione in misura media tra i valori minimi e massimi previsti dalla tariffa penale, tenendo, altresì, conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, a norma del quale "per le cause che richiedono un particolare impegno, per la complessità dei fatti o per le questioni giuridiche trattate, gli onorari possono essere elevati fino al quadruplo dei massimi stabiliti", con la conseguenza che la media avrebbe dovuto essere effettuata tra il minimo ed il quadruplo del massimo dei valori tabellari, pur non essendosi, nella proposta di parcella, preteso tanto ma solo la liquidazione dei compensi in misura pari alla media tra i minimi ed i massimi, così come, del resto, avvenuto nei confronti del difensore di tale Iero Paolo, che nel processo rivestiva la posizione di collaboratore di giustizia, senza alcuna imputazione a proprio carico.
Il ricorrente contestava, altresì, l'esiguità del numero delle informative telefoniche e delle sessioni con i familiari dell'imputato riconosciutegli e lamentava, analiticamente, la mancata liquidazione per l'esame e studio di decreti, ordinanze e sentenze nonché per altre voci pure previste dalla tabella, censurando la ritenuta ascrivibilità alla voce sub 5 della tabella (anziché alla voce sub 4) della partecipazione ed assistenza alle udienze istruttorie e la liquidazione in misura addirittura inferiore al minimo per la partecipazione alle udienze di discussione nelle quali avevano preso la parola i difensori di altre parti.
Con ordinanza in data 24.9.2005 il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in parziale accoglimento della proposta opposizione, ha liquidato all'avv. Albanese l'ulteriore somma di ? 1.187,83 (? 72,31 per la voce "esame e studio in occasione della prima sessione" ed ?
1.115,52 per integrazione dei compensi relativi alla partecipazione alle udienze di discussione nelle quali avevano preso la parola i difensori di altre parti), oltre accessori di legge, rigettando le residue doglianze e dichiarando le spese del giudizio integralmente compensate tra le parti in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda.
Il predetto giudice ha, in particolare, escluso l'obbligo di riconoscere il massimo compenso (pari alla media dei valori tabellari) nei processi a complessità medio-alta quale quello in questione, rientrando nei suoi poteri discrezionali modularne la determinazione, ed ha osservato che la liquidazione era avvenuta in misura tutt'altro che prossima ai minimi, mentre la lamentata disparità di trattamento rispetto al difensore di altro soggetto trovava giustificazione in ragioni equitative, attesa l'esiguità del numero delle prestazioni di quest'ultimo rispetto all'imponenza del numero di quelle da liquidare all'avv. Albanese.
L'ordinanza ha ribadito, altresì, la riconducibilità delle sole udienze di discussione (ivi incluse quelle relative agli interventi svolti dalle altre parti) alla voce n. 5 della tabella, dovendo quelle istruttorie essere liquidate con le tariffe della voce n. 4 e quelle di mero rinvio con le tariffe della voce n. 2, come già ritenuto da questa corte con la sentenza della sez. IV in data 10.3.2003, Bonfiglioli, in C.E.D. Cass., rv. 224010.
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione per asserita violazione delle norme di cui al D.M. 5.10.1994, n. 585 e contraddittorietà della motivazione, deducendo:
- erroneità dell'assunto per cui il compenso massimo liquidabile al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato corrisponderebbe al valore medio tabellare, dovendosi tener conto, ai fini del computo di tale media, del già menzionato disposto dell'art. 1, co. 1, D.M. cit., a norma del quale gli onorari possono, per le cause postulanti particolare impegno (come quella in esame, in base a quanto espressamente riconosciuto dallo stesso giudice a quo), essere elevati fino al quadruplo dei massimi;
- doverosità dell'applicazione di detta previsione regolamentare, una volta riconosciuta la complessità del processo;
- ingiustificata liquidazione dei compensi per le varie voci in misura quasi sempre prossima ai minimi tabellari;
- ingiustificata disparità di trattamento rispetto al metro di valutazione adottato per la liquidazione dei compensi al difensore del collaboratore di giustizia Iero Paolo;
- erronea liquidazione dei compensi per la partecipazione alle udienze istruttorie dibattimentali ed a quelle di mero rinvio con riferimento, rispettivamente, alle voci sub 4 e sub 2 anziché alla voce sub 5 della tabella, dovendosi i compensi per le attività di cui alla voce 4 sommare a quelli previsti, per la partecipazione alle udienze, dalla voce sub 5;
- violazione dell'art. 29 L. 13 giugno 1942, n. 794, richiamato dall'art. 12, co. 5, L. 30 luglio 1990, n. 217, non avendo il tribunale liquidato alcunché all'opponente a titolo di spese per il procedimento di opposizione nonostante la mancata comparizione della controparte e la mancata conciliazione.
Con ordinanza in data 4.12.2007 la quarta sezione penale della Corte ha rimesso il ricorso in esame a queste sezioni unite, ravvisando un contrasto giurisprudenziale sulla questione relativa al diritto del difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato alla liquidazione degli onorari e delle spese sostenute nel procedimento di opposizione avverso il decreto di pagamento emesso ai sensi dell'art.83 D.P.R. n. 115/2002.
Il Procuratore Generale requirente, ritenuta l'inammissibilità delle residue doglianze, ha, quanto alla questione oggetto del menzionato contrasto, concluso per la liquidabilità delle spese sostenute dal difensore nel procedimento di opposizione, richiamando il disposto dell'art. 75, co. 1, D.P.R. n. 115/2002 circa l'estensione della copertura finanziaria conseguente all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a tutte le procedure "derivate ed incidentali, comunque connesse" nonché la giurisprudenza relativa alla rimborsabilità della c.d. "tassa di parere" del consiglio dell'ordine professionale (il cui obbligo è stato abolito dall'art. 1, co. 322, L. 30.12.2004, n. 311) e, da ultimo, la previsione dell'art. 1196 c.c., a norma del quale "le spese del pagamento sono a carico del debitore".
Motivi della decisione
Sulla questione che ha originato la rimessione del ricorso a queste sezioni unite, avente ?peraltro - nell'economia dell'atto di impugnazione un rilievo del tutto marginale e pressoché residuale, si registrano due opposti orientamenti nella giurisprudenza penale di questa corte.
L'orientamento favorevole al riconoscimento del diritto del difensore alla liquidazione degli onorari e delle spese relativi al giudizio di opposizione è espresso dalle sentenze della IV sezione 19.12.2002/10.3.2003, Bonfiglioli e 25.10.2007/4.1.2008, Clementi (non massimate sul punto ed entrambe relative a fattispecie nelle quali l'opposizione del difensore alla liquidazione era stata, almeno parzialmente, accolta); mentre, peraltro, la prima decisione motiva con riferimento al disposto dell'art. 75, co. 1, D.P.R. n. 115/2002, secondo cui "l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse" (procedure più correttamente definite "incidentali" nell'art. 1, co. 1 dell'abrogata legge 30 luglio 1990, n. 217), la seconda fa, invece, leva sul disposto dell'art. 91, co. 1, cod. proc. civ., secondo cui "il giudice?condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa", esattamente rilevando che le procedure "derivate ed accidentali" menzionate nel citato art. 75 riguardano esclusivamente "il contenzioso che trova comunque la radice genetica nella situazione giuridica soggettiva afferente direttamente al soggetto interessato e che ha determinato l'ammissione al patrocinio", ovvero che "interessato direttamente alla procedura incidentale deve essere il soggetto ammesso al patrocinio", laddove il difensore che propone opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso agisce in forza di una propria autonoma legittimazione, a tutela di un proprio diritto soggettivo patrimoniale, cui il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato è del tutto estraneo ed indifferente (arg. ex art. 85 D.P.R. n. 115/2002, che vieta al difensore del non abbiente di chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi diversi da quelli liquidati a carico dello Stato, donde - v. Cass., sez. IV, 20.11.2002/27.5.2003, Busi, in Ced Cass., rv. 225332 - la ritenuta inammissibilità dell'opposizione del patrocinato avverso il decreto di liquidazione per difetto di qualsiasi concreto interesse alla rimozione del provvedimento e stante l'esistenza di autonoma legittimazione del difensore). L'ordinanza di rimessione del ricorso a queste sezioni unite menziona, tra i precedenti riconducibili al medesimo orientamento, anche Cass., sez. IV, 27.6/24.7.2007, P.G. in proc. Minà ed altro, in CED Cass., rv. 237000, ma in realtà detta decisione riguarda fattispecie diversa, relativa ad opposizione (vittoriosa) del difensore avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio, e, dunque, a procedura incidentale intimamente connessa all'istanza medesima e direttamente coinvolgente l'interesse dell'istante, per cui del tutto conseguente risultava l'affermazione del diritto del difensore alla liquidazione dei relativi compensi, in applicazione del menzionato art. 75, co. 1, D.P.R. n. 115/2002. L'opposto orientamento, che nega il diritto del difensore alla liquidazione dei compensi per il procedimento di opposizione al decreto di pagamento, è rappresentato dalle decisioni, sempre della IV sezione, 19.5/16.6.2005, Cicconi, in CED Cass., rv. 231794 e 12.1/5.4.2006, Russo ed altro, in CED Cass., rv. 233917, che rilevano l'assenza di ogni previsione al riguardo nell'art. 84 D.P.R. n.115/2002 ed argomentano che l'obbligo dello Stato di sostituirsi ai soggetti non abbienti nel sostenere le spese di difesa in giudizio "non si estende alla tutela dei diritti estranei a quelli propri della persona interessata, e cioè il professionista difensore,il quale, nel momento in cui contesta l'entità del compenso liquidatogli, non agisce proponendo un diritto del rappresentato, ma un diritto proprio, che non avrebbe mai potuto esercitare verso il difeso", da ciò desumendo che "nessun obbligo di sostituzione spetta allo Stato, sia perché a nessun onere è tenuta la persona ammessa al beneficio, sia perché l'azione esercitata è estranea alla necessità di garantire la difesa della stessa persona nel processo penale".
L'ordinanza di rimessione alle sezioni unite menziona anche, come espressiva del medesimo orientamento, la già citata Cass. sez. IV, 20.11.2002/27.5.2003, Busi, che, peraltro, non prende posizione sulla questione investita dal rilevato contrasto giurisprudenziale ma, come già riferito, si limita ad escludere, per difetto di ogni concreto interesse, la legittimazione del patrocinato a proporre opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi al difensore. Queste sezioni unite ritengono meritevole di adesione il primo dei surriferiti indirizzi giurisprudenziali, pur discostandosi dalla motivazione della sentenza Bonfiglioli, incentrata sul già richiamato disposto dell'art. 75, co. 1, D.P.R. n. 115/2002; come correttamente puntualizzato dalla sentenza Clementi, le "eventuali procedure,, derivate ed accidentali, comunque connesse (al processo principale)" devono intendersi circoscritte a quelle direttamente afferenti l'interesse del patrocinato ed integranti l'ambito di applicabilità dell'ammissione al patrocinio, come definita dallo stesso art. 75 (ambito cui il difensore, in quanto tale, è certamente estraneo): se, dunque, del tutto corretta appare l'inclusione in dette procedure del procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio, in quanto direttamente connesso alla proposizione dell'istanza ed all'interesse del patrocinando, non altrettanto può dirsi per il procedimento di opposizione al decreto di pagamento attivato dal difensore, titolare di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo del tutto distinto da quello del patrocinato (o patrocinando) e non ricompreso nell'ambito di applicabilità dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato. Ciò non toglie, tuttavia, che il difensore opponente possa vantare un diritto al riconoscimento degli onorari e delle spese relativi al procedimento di opposizione secondo i principi che disciplinano la materia nei giudizi contenziosi e, segnatamente, secondo quanto statuito dall'art. 91, co 1 e 2, cod. proc. civ., che disciplina la ripartizione delle spese giudiziali secondo il principio di soccombenza ed alla cui stregua va affermato il diritto del difensore medesimo alla liquidazione degli onorari e delle spese imputabili al procedimento in questione, sempre che la sua opposizione venga, almeno parzialmente, accolta. Già, del resto, queste sezioni unite, con sentenza 30.1.2007, Inzerillo, Ced Cass., rv. 235345 (paragrafo 7), avevano evidenziato come l'intera procedura di liquidazione dei compensi dovuti al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato ( e, dunque, anche la fase dell'opposizione al decreto di pagamento) presenti, se pertinente ad un processo penale, un regime di tipo misto, regolato dalla disciplina del rito penale quanto alla competenza del giudice e da quella del rito civile per altri aspetti, tra i quali "il carico delle spese processuali".
Ad analoga soluzione conduce il dettato dell'art. 29, co. 6, l.13.6.1942, n. 794, applicabile in materia - con gli opportuni correttivi - ex art. 170, co. 2, D.P.R. n. 115/2002, il quale dispone che il giudice provveda anche alla liquidazione delle spese del procedimento, ove una delle parti non compaia o la conciliazione non riesca.
La disciplina della citata legge n. 794/1942, essenzialmente destinata a regolare le vertenze insorte tra il difensore ed il proprio assistito nell'ambito degli ordinari rapporti di prestazione d'opera regolati dal diritto civile, necessita, ovviamente, di qualche adattamento per la sua applicazione alla materia del patrocinio a spese dello Stato ed allo speciale procedimento di opposizione in esame, in cui la parte pubblica è rappresentata dal Pubblico Ministero (sic Cass., sez. IV, 22.2/26.5.2006, Guarino, in CED Cass., rv. 234586, in analogia a quanto statuito da Cass., sez. un., 24.4/2.7.2002, Fabrizi, id., rv. 221661 in tema di procedimento per la determinazione del compenso al custode di cose sequestrate) ed in cui scarso senso avrebbe un tentativo di conciliazione, comunque non obbligatorio (v. Cass., II sez. civ., 28.8.1997, CED Cass., rv. 507273 e 10.5.2006, id., rv. 589647). Non pertinente appare, invece, il richiamo al disposto dell'art. 1196 cod. civ., non potendosi gli oneri sostenuti dal difensore per confutare l'ammontare dei compensi liquidatigli qualificare come "spese per il pagamento", in quanto tali imputabili al debitore. A prescindere, invero, dal rilievo che, nella specie, l'avv. Albanese ha proposto personalmente l'opposizione, il che ha comportato impegno professionale ma non esborsi di danaro, la situazione dell'opponente non è equiparabile a quella del difensore del non abbiente necessariamente tenuto (sino all'abolizione dell'obbligo ad opera dell'art. 1, co. 322, l. n. 311/2004) a munirsi del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine (donde la pacifica ripetibilità dell'importo della relativa tassa, sancito, tra le altre, da Cass., sez. I, 12.5/8.6.2004, Vella, id., rv. 228204) nè a quella del difensore d'ufficio, i cui compensi, ex art. 116, co. 1, D.P.R. n.115/2002, sono liquidabili a carico dell'Erario solo a condizione dell'inutile esperimento delle procedure per il recupero del credito professionale (donde il più recente, ancorché non incontroverso, indirizzo giurisprudenziale ? v. Cass., sez. IV, 16.5./9.7.2007, Carrozzini, CED Cass., rv. 236942 e 20.11.2007/14.1.2008, Gritti, id., rv. 238255 ? favorevole al rimborso delle relative spese). Sulla questione oggetto del segnalato contrasto può dunque, conclusivamente formularsi il seguente principio di diritto: il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l'entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non rientrante nell'ambito di cui all'art. 75 D.P.R. citato. Di conseguenza il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento di opposizione e l'eventuale corrispettivo obbligo del pagamento delle spese del procedimento sono regolati dalle disposizioni dei cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, cod. proc. civ. Tanto premesso in via di principio, il motivo di ricorso sul punto risulta, peraltro, inammissibile, atteso che il Tribunale di Locri non ha affatto disconosciuto tale diritto ma, proprio in applicazione delle citate norme del codice di rito civile, ha dichiarato integralmente compensate le spese tra le parti in ragione dell'accoglimento solo parziale (per l'esattezza minimale) dell'opposizione, per la maggior parte disattesa, con conseguente reciproca soccombenza. Avverso tale statuizione, implicante, sia pure in astratto, il riconoscimento del diritto al compenso e del tutto in linea con il principio di diritto dianzi formulato, il ricorrente non ha, peraltro, svolto alcuna specifica censura, limitandosi a genericamente lamentare che nulla gli era stato liquidato a titolo di spese e competenze per il giudizio di opposizione ma senza minimamente confutare la statuizione sulla compensazione delle spese e la relativa giustificazione.
Del pari inammissibili sono gli altri motivi di ricorso. Quanto alla contestata affermazione secondo cui, a norma dell'art. 82, co. 1, D.P.R. n. 115/2002, il tetto massimo dei singoli importi liquidabili è costituito, "in ogni caso", dai "valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità" (nella specie media tra i minimi ed i massimi di cui alla tabella annessa al D.M. 5.10.1994, n. 585), restando preclusa l'applicabilità dell'art. 1, co. 2, delle "Norme generali" della "Tariffa penale" in ordine alla possibilità di elevazione fino al quadruplo dei massimi, la stessa risulta conforme a quanto recentemente statuito da Cass., sez. IV, 2.3/19.4.2007, Antoci, in CED Cass., rv. 236720, di cui va qui ribadito l'insegnamento, che fa leva sulla valenza pregnante della locuzione "in ogni caso" e sul rilievo che il citato art. 82 già contempla come criterio-guida per la quantificazione dei compensi la "natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa" (e ciò a prescindere dal fatto che lo stesso odierno ricorrente, nell'atto di opposizione avverso il decreto di liquidazione - v. inizio di pag. 3 -, aveva specificato di non aver preteso, nella proposta di parcella, l'aumento dei valori massimi tabellari sino al quadruplo, donde, in ogni caso, l'impossibilità di una pronuncia eccedente la richiesta). La giurisprudenza di questa corte (v. Cass., sez. IV, 27.9/31.10.2007, Gervasi, CED Cass., rv. 237786) ha avuto, altresì, modo di precisare che la media dei valori tariffari costituisce un limite massimo invalicabile, ben potendo la liquidazione attestarsi al di sotto di tale limite, purchè non dei minimi tabellari, nonché di escludere ( v. Cass., sez. I, 14.10/4.11.2004, Libralato, id.,, rv. 230143 e sez. III, 4.3/2.4.2004, Saula, id., rv. 22853 e, per la giurisprudenza civile, sez. I, 18.5.2005, id., rv. 584046) il valore vincolante del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine, ferma la necessità di giustificare, seppure non analiticamente, i criteri seguiti, il che è puntualmente ed esaustivamente avvenuto nella specie, senza alcuna violazione del disposto dell'art. 84, co. 1, D.P.R. n. 115/2002 (non essendo state denunciate quantificazioni al di sotto dei minimi tabellari) ed esaurendosi, pertanto, le censure sulla valutazione delle singole voci in deduzioni di merito o nel sindacato delle motivazioni adottate dal giudice a quo, in materia in cui il ricorso per cassazione, pur consentito ai sensi dell'art. 111 Cost., è, tuttavia, ammesso unicamente per violazione di legge, come statuito da Cass., sez. un. 28.5/10.6.2003, Pellegrino, id., rv. 224610. Né la liquidazione nel massimo consentito può essere imposta dalla pur riconosciuta medio-alta (quindi relativa) complessità del processo, non necessariamente coincidente con la complessità della posizione del singolo patrocinato, così come non necessariamente la gravità delle accuse determina la difficoltà dell'opera difensiva e come al numero delle prestazioni (mero dato quantitativo compiutamente valutato) può non corrispondere l'esigenza di un elevato grado qualitativo o di un particolare impegno professionale (su cui il ricorrente nulla ha, del resto, specificamente dedotto, neppure in sede di opposizione). Manifestamente infondata è anche la doglianza in punto di liquidazione dei compensi per la partecipazione alle udienze, essendo la distinzione tra udienze istruttorie (liquidate con riferimento alla voce n. 4 della tabella), udienze di discussione (liquidate con riferimento alla voce n. 5, anche per le udienze relative alla discussione di altre parti processuali) ed udienze di mero rinvio (liquidate con riferimento alla voce n. 2) pienamente conforme alla giurisprudenza di questa corte al riguardo (v. Cass., sez. III, 29.11.2001/25.1.2002, Barbagallo, CED Cass., rv. 220990;
13.3/30.4.2002, Galletta, id., rv. 222548 e 9.10/27.11.2002, Chiofalo, id., rv. nonché sez. IV, 16.3.2005, Amato, id., rv. 232431); né i criteri di liquidazione possono essere influenzati da quelli, del tutto innovativi e, pertanto, non suscettibili di valenza interpretativa, dettati dalla "Tariffa penale" allegata al D.M. 8.4.2004, n. 127 (Regolamento recante approvazione della delibera del
Consiglio nazionale forense in data 20.9.2002).
Il giudice a quo ha, inoltre, del tutto ragionevolmente richiamato il criterio equitativo con cui sono state valutate le prestazioni del difensore del collaboratore di giustizia Iero Paolo - assunto dal ricorrente come termine di raffronto per dedurne un preteso vizio di disparità di trattamento, comunque non ricompreso tra i motivi di censura deducibili con il ricorso per cassazione ex art. 606 c.p.p. - argomentando che la liquidazione dei relativi compensi aveva tenuto conto dell'esiguità delle prestazioni dal medesimo compiute (e, dunque, dell'esigenza di non ridurre i compensi a somme irrisorie), a fronte dell'ingente numero di quelle svolte dall'avv. Albanese e della conseguente rilevanza dell'importo complessivo al medesimo liquidato. Il ricorso va, conclusivamente, dichiarato inammissibile, ravvisandosi, tuttavia, giustificati motivi per non pronunciare la condanna del ricorrente al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa ammende prevista dall'art. 616 c.p.p., come interpolato dalla sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale, in ragione della particolarità ed articolazione delle questioni proposte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Roma, 24.4.2008
L'estensore (dott. Emilio Giovanni Gironi)
Il Presidente dott. Vincenzo Carbone)