Sentenza 12 giugno 2018
Massime • 1
Il reato di molestie o disturbo alle persone, pur non essendo necessariamente abituale, in quanto suscettibile di perfezionarsi anche con il compimento di una sola azione da cui derivino gli effetti indicati dall'art. 660 cod. pen., può in concreto assumere la forma dell'abitualità, incompatibile con la continuazione, allorché sia proprio la reiterazione delle condotte (nella specie, numerose telefonate notturne, spesso mute) a creare molestia o disturbo, con la conseguenza che, in tal caso, ai fini della prescrizione, il termine comincia a decorrere dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2018, n. 19631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19631 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2018 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 19 631-19 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 795/2018 Presidente - ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI UP 12/06/2018 VINCENZO SIANI R.G.N. 44702/2017 MARCO VANNUCCI Relatore - ALESSANDRO CENTONZE NT CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PA BE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/03/2017 del TRIBUNALE di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Marilia DI NARDO, che conclude chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso. E' presente l'avvocato BECCIA MARCO, del foro di ROMA, in difesa delle parti civili PA EL e EV NT, che si riporta alla memoria già depositata in cancelleria e conclude come da conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese. E' presente l'avvocato ROSSI ANDREA del foro di ROMA, in difesa di PA BE, che conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. لسر RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 6 marzo 2017 il Tribunale di OM: dichiarò LL PA responsabile della commissione della contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen., consistita nell'avere tale persona ripetutamente molestato, in OM, dall'11 gennaio 2012 fino al 12 giugno 2012, i coniugi IO LI e AN PA, tempestando costoro di telefonate mute nelle ore serali e notturne;
previa concessione di circostanze attenuanti generiche, condannò la stessa persona alla pena di euro 300 di ammenda ed al risarcimento del danno rispettivamente cagionato ad IO LI e AN PA in misura da liquidare in separato giudizio civile, disponendo provvisionale pari ad euro 500 per ciascuna di tali persone a titolo di parte di danno non patrimoniale.
1.1 A sostegno di tale decisione la sentenza evidenzia che: la costituzione di parte civile, avvenuta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, era tempestiva dal momento che alle persone offese non era stato notificato il decreto dispositivo del giudizio, con la conseguenza che costoro si costituirono parte civile all'udienza del 13 maggio 2016 "prima della formale apertura del dibattimento" e dopo che, all'udienza del 15 marzo 2016, alla quale erano state convocate come testimoni, avevano eccepito la nullità, parziale, del decreto dispositivo del giudizio a loro non notificato;
alla luce del contenuto delle dichiarazioni, affatto precise, (rispettivamente rese dalle persone offese (rispettivamente, sorella e cognato dell'imputata), dal testimone BR EB (coniuge dell'imputata), dalla stessa e imputata, del contenuto dei tabulati telefonici acquisiti al processo e, infine, delle dichiarazioni rese dal consulente tecnico del pubblico ministero, risulta provato che nel periodo compreso fra il 2 novembre 2011 ed il 12 giugno 2012, l'imputata, mediante uno o due apparecchi telefonici installati all'interno della propria abitazione (la memoria di tali apparecchi risultò essere stata cancellata prima del relativo sequestro), indirizzò ai coniugi LI e PA ben ventisette telefonate, tutte di N brevissima durata,, nel corso delle quali non profferì parola alcuna;
fra queste, tredici telefonate vennero effettuate fra le ore 22,00 e le ore 8,00 del giorno successivo;
tale dato non comprendeva le chiamate cui le persone offese non risposero;
le abitudini di vita di costoro vennero alterate dai comportamenti in questione che traevano origine in una profonda conflittualità fra AN ed LL PA per questioni connesse alla ripartizione di asse ereditario relitto dalla madre, di recente deceduta;
le dichiarazioni rese dal testimone EB, marito dell'imputata, in ordine alla non riferibilità alla moglie delle telefonate non sono credibili, avendo costui, dopo averle rese, ingiustificatamente dichiarato di avvalersi della facoltà di non rispondere ad altre domande.
2. Per la riforma di tale sentenza PA ha adito la Corte di appello di OM (atto sottoscritto dal difensore di fiducia, avvocato Andrea Rossi) con atto contenente tre motivi di impugnazione.
2.1 Con decreto del 4 ottobre 2017 il Presidente della Corte di appello di OM ha ordinato la trasmissione degli atti a questa Corte sul rilievo che la sentenza impugnata è inappellabile (art. 593, comma 3, cod. proc. pen.).
2.2 Le parti civili IO LI e AN PA hanno depositato memoria (atto sottoscritto dal difensore, avvocato Marco Beccia) con cui hanno dedotto l'inammissibilità del ricorso per le ragioni in tale atto specificamente illustrate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'atto, denominato "appello", rivolto alla Corte di appello di OM, contenente l'impugnazione della sentenza di merito sopra indicata, recante condanna dell'imputata alla sola pena dell'ammenda, dall'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. espressamente indicata come inappellabile, è da convertire in ricorso per la cassazione della medesima sentenza, in applicazione del principio di conservazione dei mezzi di impugnazione sancito dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (sulla N conversione dei mezzi di impugnazione, cfr., per tutte, Cass. S.U., n. 45371 del 31 ottobre 2001, Bonaventura, Rv. 220221).
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce che le persone offese erano decadute dalla facoltà di costituirsi parte civile in quanto: l'istanza di restituzione nel termine per costituirsi parte civile era stata presentata il 15 marzo 2016, dopo che le persone offese avevano avuto conoscenza della pendenza del processo il 23 settembre 2015, giorno in cui era stata loro notificata la citazione a comparire quali testimoni per l'udienza del 15 marzo 2016, con la conseguenza che al momento della proposizione dell'istanza di rimessione in termine erano già trascorsi dieci giorni dalla cessazione della causa di forza maggiore (art. 175, comma 1, cod. proc. pen.).
2.1 Il motivo, da esaminare con priorità logica in quanto relativo a questione meramente processuale interna al processo di primo grado, refluente però sulla legittimazione di IO LI e AN PA a partecipare al giudizio di cassazione della sentenza impugnata, è manifestamente infondato e, per tale ragione, inammissibile (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). Invero, dalla sentenza impugnata risulta che: tali persone offese non vennero citate come tali per la prima udienza;
le stesse ricevettero l'avviso a comparire quali testimoni per l'udienza del 15 marzo 2016; in occasione di tale udienza eccepirono la nullità, parziale, del decreto dispositivo del giudizio in quanto a loro non notificato;
il Tribunale accertò espressamente in tale udienza la nullità parziale 2 (per violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen.) e dispose la rinnovazione degli atti conseguenti;
la costituzione di parte civile di tali persone si ebbe alla successiva udienza del 13 maggio 2016, "prima della formale apertura del dibattimento". L'art. 175, primo comma, ultima parte, cod. proc. pen. non entra quindi in giuoco nel caso di specie, dal momento che il Tribunale, avvedutosi all'udienza del 15 marzo 2016 di avere aperto il dibattimento senza che il decreto di citazione per il giudizio fosse stato notificato alle persone offese (come da costoro eccepito in tale udienza, cui presenziarono perché intimate a comparire quali testimoni), rilevò la nullità parziale degli atti compiuti a partire dalla prima udienza e dispose la loro rinnovazione;
con la conseguenza che il dibattimento venne dichiarato aperto alla successiva udienza del 13 maggio 2016 dopo che le persone offese si costituirono parte civile.
3. Con il primo motivo la ricorrente afferma: non esservi prova che le telefonate accertate siccome provenienti dal numero telefonico di cui era titolare vennero da lei effettuate in ragione del fatto che all'interno della propria abitazione, in cui ella viveva unitamente al proprio coniuge ed ai propri due figli, erano installati tre apparecchi telefonici;
la ripartizione dell'asse ereditario dei propri genitori era stata effettuata nel corso dell'anno 2006 e nel corso dell'anno 2011 insorse discussione fra la sorella AN ed il fratello FE;
dal contenuto della relazione del consulente tecnico del pubblico ministero non era dato avere certezza quanto al numero di chiamate effettuate dai tre telefoni detenuti da essa ricorrente all'interno del proprio appartamento;
illogicamente la sentenza aveva ritenuto inattendibile la testimonianza del marito di essa ricorrente nella parte in cui aveva escluso che le chiamate telefoniche provenissero da essa moglie mentre la stessa era stata ritenuta attendibile nella parte nella parte in cui aveva escluso of che gli altri componenti il nucleo familiare avessero compiuto tali atti;
era stato trascurato il contenuto della testimonianza di FE PA e quello dell'esame di essa ricorrente che, "posta davanti alla moralmente inaccettabile eventualità di accusare la figlia, ha ripetutamente detto di preferire la propria condanna".
3.1 Il motivo, per come formulato, è inammissibile, avendo lo stesso natura meramente assertiva e confutativa dei contenuti della motivazione della sentenza impugnata e risultando questa caratterizzata, alla luce del contenuto degli elementi di prova acquisiti al processo da essa menzionati, da motivazione immune da vizi di illogicità manifesta, nella parte in cui identifica la ricorrente come la persona che, nel periodo di tempo oggetto di contestazione, effettuò ventisette telefonate, ciascuna di brevissima durata e senza parlare ai destinatari (di cui tredici in ore comprese in 3 tempo di notte dedicato al riposo, fra le ore 22 e le ore 8) cui risposero di volta in volta le due persone offese. Correttamente, poi, la sentenza impugnata, dopo aver richiamato il contenuto della testimonianza del consulente tecnico del pubblico ministero (da cui era dato desumere che nel periodo rilevante due telefoni installati nelle parti comuni dell'abitazione erano caratterizzati da memoria informatica interna "cancellata", mentre la memoria informatica del terzo apparecchio, collocato, nella camera da letto della figlia dell'imputata, indicava una sola chiamata indirizzata al numero telefonico delle persone offese), ha valorizzato da un lato l'esistenza di rapporti conflittuali fra la ricorrente e la sorella AN PA derivati da dissidi relativi all'eredità della propria madre e, dall'altro, i contenuti della testimonianza di BR EB, coniuge della ricorrente avvisato della facoltà indicata dall'art. 199 cod. proc. pen., nella parte riguardante la propria persona (egli dichiarò di trovarsi in casa solo in ore pomeridiane in ragione dell'attività lavorativa svolta) e quelle dei propri figli (egli affermò che: il figlio, che aveva sempre avuto un buon rapporto con la zia AN, rientrava sempre tardi in casa ed aveva orari incompatibili con le telefonate in discussione;
la figlia aveva più volte tentato, nel periodo in discorso, di far riconciliare la madre e la zia AN). Non vi è poi contraddizione interna fra tale valorizzazione di parte delle dichiarazioni di EB in senso favorevole all'accusa (aventi peraltro riscontro nelle dichiarazioni rese dall'imputata nel corso del suo esame) e la affermata non attendibilità di altra parte delle dichiarazioni dallo stesso testimone rese (la moglie non aveva effettuato le telefonate;
egli sapeva che le stesse erano state fatte da una sua parente di cui non aveva voluto indicare il nome dichiarando di avvalersi della facoltà di non rispondere), avendo la motivazione espressamente affermato, con motivazione non illogica, che, alla luce delle caratteristiche dei contenuti delle memorie informatiche dei tre telefoni utilizzati dai componenti il nucleo familiare dell'imputata, le telefonate indirizzate alle persone offese erano state effettuate, "mediante i telefoni situati nelle aree comuni della casa", dalla ricorrente, unica persona in conflitto con la sorella che aveva, in buona sostanza, accesso all'uso dei telefoni in tempi compatibili con quelli delle telefonate contestate.
4. Con il terzo motivo la ricorrente deduce che i reati commessi prima del 6 marzo 2012 sono estinti per effetto di prescrizione verificatasi prima dell'emissione della sentenza impugnata, dal momento che a lei erano state contestate una pluralità di telefonate moleste, costituenti più reati commessi in esecuzione di medesimo disegno criminoso.
4.1 Il reato di molestia o disturbo delle persone non ha natura necessariamente abituale, con la conseguenza che esso può perfezionarsi con il compimento di una 4 sola azione da cui derivino gli effetti indicati dall'art. 660 cod. pen. Esso può però in concreto assumere tale forma, incompatibile con l'applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., quando è proprio la reiterazione delle condotte (alcune delle quali possono ex se risultare penalmente irrilevanti, come nel caso di specie, in cui ciascuna telefonata durò pochi secondi ed il relativo autore nulla profferì all'indirizzo dell'interlocutore di volta in volta ricevente la chiamata) a creare disturbo ovvero molestia (in questo senso, cfr., fra le altre: Cass. Sez. 1, n. 11514 del 16 marzo 2010, Zamò, Rv. 246792; Cass. Sez. 1, n. 17787 del 9 aprile 2008, Tamburrini, Rv. 239848). La contravvenzione in esame si distingue quindi sia dal reato abituale proprio, o necessariamente abituale, caratterizzato dalla reiterazione di singole condotte ciascuna non necessariamente penalmente rilevante e comunque non idonea ad integrare il reato abituale, sia dal reato permanente che è caratterizzato da una condotta unitaria e senza cesure temporali e dalla conseguente protrazione dell'offesa e non quindi dalla mera reiterazione della stessa, come nel reato in - questa sede in evidenza per un determinato periodo di tempo per effetto della - persistente condotta volontaria dell'agente (come nel caso di sequestro di persona). Dal momento che anche il reato eventualmente abituale appartiene alla categoria di quelli di "durata", la disciplina della prescrizione deve essere mutuata da quella prevista per i reati permanenti (in questi termini, cfr. Cass. Sez. 6, n. 39228 del 23 S. settembre 2011, Citterio, Rv. 251050, per il delitto di maltrattamenti in famiglia), con la conseguenza che il dies a quo ai fini della decorrenza della prescrizione deve essere fatto coincidere con il compimento dell'ultimo atto antigiuridico (in questo senso, in riferimento al delitto, eventualmente abituale, di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria previsto dall'art. 66 del d.lgs. n. 58 del 1998, cfr. Cass. Sez. 5, n. 8026 del 14 dicembre 2016, dep. 2017, Manzini, Rv. 269451). In tale ordine di concetti, la sentenza impugnata ha accertato che la contravvenzione si sostanziò in comportarnenti posti in essere dalla ricorrente nel periodo compreso fra l'11 gennaio ed il 12 giugno 2012; ritenendo così esplicitamente configurabile un unico reato in concreto abituale commesso ai danni dei coniugi IO LI e AN PA;
con conseguente sussistenza di concorso formale fra gli stessi in applicazione dell'art. 81, primo comma, cod. pen. (come specificamente contestato nel capo di imputazione). Il termine di prescrizione di tale reato, concretamente abituale, iniziò dunque a decorrere dal 12 giugno 2012, giorno di effettuazione dell'ultima chiamata telefonica parte della serie iniziata l'11 gennaio dello stesso anno (art. 158, primo comma, ultima ipotesi, cod. pen.); sì che al momento dell'emissione della sentenza impugnata (6 marzo 2017) l'effetto estintivo derivante dalla prescrizione non si era ancora verificato (come del resto correttamente affermato dalla sentenza impugnata 5 sulla base di motivazione sostanzialmente conforme alla regola di interpretazione sopra enunciata). Il terzo motivo di impugnazione è dunque manifestamente infondato e, per tale ragione, inammissibile (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). L'inammissibilità del ricorso per cassazione (ricorrente nella specie) non consente confwarventione che la prescrizione della prescrizione eventualmente maturata dopo il giorno di emissione della sentenza impugnata possa essere officiosamente rilevata, in applicazione degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen. (giurisprudenza di legittimità costante a partire da Cass. S.U. n. 32 del 22 novembre 2000, D.L., Rv. 217266; nel senso, inoltre, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di far valere, ovvero di rilevare di ufficio, l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma dalla parte non dedotta né dal giudice dell'impugnazione di merito rilevata, la giurisprudenza di legittimità è del pari costante a partire da Cass. S.U., n. 23428 del لم 22 marzo 2005, Bracale, Rv. 231164).
5. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Dalla inammissibilità del ricorso derivano la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di legittimità e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento di una somma di danaro alla Cassa delle ammende che stimasi equo determinare nella misura di duemila euro (art. 616 cod. proc. pen.). La ricorrente deve inoltre essere condannata a rimborsare a AN PA ed IO LI, parti civili costituite nel giudizio definito con la sentenza impugnata, le spese processuali da costoro anticipate in via solidale nel presente grado di giudizio, liquidate in misura pari a seimila euro per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese del presente grado del giudizio a favore delle parti civili, PA AN e LI IO, che liquida nella complessiva somma di euro seimila per onorario di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA come per legge. Così deciso in OM il 12 giugno 2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Marco Vannucci Antonella Patrizia Mazzei Marullanmai