Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2018, n. 19631
CASS
Sentenza 12 giugno 2018

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Il reato di molestie o disturbo alle persone, pur non essendo necessariamente abituale, in quanto suscettibile di perfezionarsi anche con il compimento di una sola azione da cui derivino gli effetti indicati dall'art. 660 cod. pen., può in concreto assumere la forma dell'abitualità, incompatibile con la continuazione, allorché sia proprio la reiterazione delle condotte (nella specie, numerose telefonate notturne, spesso mute) a creare molestia o disturbo, con la conseguenza che, in tal caso, ai fini della prescrizione, il termine comincia a decorrere dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2018, n. 19631
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19631
Data del deposito : 12 giugno 2018

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