Sentenza 12 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/02/2001, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2001 |
Testo completo
Reg. gen. N° 20099/199801971/9 1 diera del 7 ovembre 2000. Oggetto: risoluzione contratto di compravendita. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE CRON.4151 Composta dai Sigg.ri Magistrati: Ref. 626 Dott. VINCENZO BALDASSARRE Presidente Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. ROSARIO DE JULIO Consigliere Richiesta copia studio Dott. CARLO CIOFFI Consigliere dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. il# 12 FEB. 2001 Dott. UMBERTO GOLDONI Consigliere IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: 1500 ZICAFFE S.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Mirabello n. 23, presso l'avv. Vincenzo Cimiotta. difesa dall'avv. Claudio Zichittella in forza di mandato in atti;
0375459.
- ricorrente -
0375460
contro
BRAMBATI S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore. 0975434 elettivamente domiciliata in Roma, via Delle Medaglie d'oro n. 266. presso l'avv. 0975435 Giovanbattista D'Ascia, difesa dall'avv. Giovanni Di Valentino in forza di mandato in atti: 1791/00 20099: 1998 Zi caffe s.p.a. RA s.p.a. Udienza del 7 novembre 2000. Presidente Baldasarre: relatore Riggio. 2 controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 21 gennaio 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 novembre 2000 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito l'avv. Giovanni Di Valentino. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. .. Took per SVOLGIMENTO DEL PROCESSO GIUL Con atto di citazione notificato nel febbraio del 1992 la FF s.p.a. м conveniva dinanzi al Tribunale di Voghera la RA s.p.a. per sentire degassazione а dichiarare risolto il contratto di vendita di un impianto di deposito di caffè macinato stipulato nell'ottobre del 1986, con la condanna della convenuta al risarcimento dei danni o, in via subordinata, per ottenere solo il risarcimento dei danni oltre al rimborso di metà del prezzo pagato per l'acquisto. pari a 1.55 13000 CANCELLERIA £.55.000.000. Esponeva che tale impianto, dotato del sistema esclusivo della RA per ridurre a due ore il tempo della degassazione del caffè macinato D0686454 prima del suo confezionamento sottovuoto, montato e collaudato nel febbraio 3000 CANCELLERIA del 1987, già dalle prime settimane di utilizzazione aveva manifestato problemi di funzionamento, tanto da provocare lamentele da parte dei clienti, poiché le confezioni del caffè macinato, una volta consegnate, si rigonfiavano, 00686455 diventando incommerciabili, e la sostituzione di una valvola del macchinario, da parte della venditrice, non aveva dato esito positivo, in quanto il presunto difetto si era manifestato nuovamente. Asseriva quindi l'attrice che alla fine del 20099:1998 FF s.p.a. RA s.p.a. Udienza del 7 novembre 2000. Presidente Baldasarre: relatore Riggio. 3 1987 aveva posto fine all'utilizzo del sistema di degassazione accelerata proposto dalla RA, ritornando a confezionare il caffè solo dopo una degassazione naturale di circa 23 ore. Aveva pertanto dato inizio nel 1990 una procedura di accertamento tecnico preventivo, poi seguita da un'altra nel 1991, il cui esito era stato quello di stabilire che effettivamente l'impianto della RA non era in grado di assicurare le prestazioni promesse dalla venditrice, dal momento che il suo impiego poteva ridurre il tempo normale di degassazione, ma sicuramente non poteva ridurlo a due ore. La RA s.p.a. si costituiva in giudizio eccependo la tardività della denuncia dei vizi e la prescrizione dell'azione proposta dalla FF ex u n art. 1495 c.c., e nel merito l'infondatezza della pretesa attorea. Acquisito l'accertamento tecnico preventivo il tribunale, con sentenza in data 21 novembre 1995, qualificata la domanda come richiesta di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni per mancanza di qualità promessa, la respingeva per decadenza e prescrizione intervenute ai sensi dell'art. 1495 c.c., richiamato dall'art. 1497, secondo comma, c.c. Avverso tale sentenza proponeva impugnazione la FF e la società appellata si costituiva resistendo al gravame. La Corte di appello di Milano, tuttavia, con sentenza del 21 gennaio 1998 rigettava il gravame. Il giudice di secondo grado rilevava che, contrariamente a quanto sostenuto dalla FF, nella specie non poteva parlarsi di azione di esatto adempimento soggetta a prescrizione decennale, finalizzata al conseguimento del solo risarcimento dei danni, poiché non si discuteva di buona costruzione o di buona qualità dell'impianto venduto. bensì della assenza nell'impianto di 20099/1998 FF s.p.a. RA s.p.a. Udienza del 7 novembre 2000. Presidente Baldasarre: relatore Riggio. 4 una qualità promessa molto particolare, consistente nella degassazione del caffè macinato in solo due ore. Parimenti, non poteva configurarsi una ipotesi di consegna di aliud pro alio. poiché non era risultato in alcun modo che l'impianto in questione fosse del tutto inidoneo ad assolvere la propria normale funzione, essendo anzi stato usato per un certo tempo dalla società acquirente. sia pure con tempi di degassazione superiori alle due ore. Pertanto, correttamente il tribunale aveva inquadrato la fattispecie in esame nella previsione dell'art. 1497 c.c., con conseguente applicazione, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo. delle particolari disposizioni in tema di decadenza e di prescrizione stabilite dall'art. 1495 c.c. м Nella specie si era verificata la prescrizione annuale di cui al terzo л comma di tale articolo, poiché i telex inviati dalla RA tra il settembre 1987 e l'ottobre 1988 non contenevano affatto un riconoscimento del diritto vantato dalla controparte. mentre nello stesso periodo non risultavano atti di costituzione in mora da parte della FF. Era quindi intervenuta la prescrizione di tutte le azioni spettanti all'acquirente per mancanza di qualità della cosa venduta: non solo, quindi, dell'azione di risoluzione, ma anche di quella di risarcimento del danno, ancorché proposta da sola, e dell'azione quanti minoris. In ogni caso, secondo la corte di appello, la FF non aveva neppure fornito sufficienti elementi di prova per ritenere rispettato, da parte sua, il termine di decadenza di otto giorni per la denuncia della mancanza di qualità. non essendo stato dedotto il relativo capitolo della prova testimoniale in 20099 1998 FF s.p.a. RAs.p.a. Udienza del 7 novembre 2000. Presidente Baldasarre;
relatore Riggio. 5 maniera analitica sul momento effettivo della scoperta e sulla tempestività della denuncia. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza la FF in base a quattro motivi di ricorso, contrastati dalla RA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1495 e 1497 c.c. ed il difetto di motivazione la ricorrente sostiene che la corte milanese avrebbe erroneamente escluso l'ipotesi di consegna di aliud pro alio sul presupposto che non era risultato che l'impianto in questione fosse del tutto inidoneo ad assolvere la propria normale funzione. In tal modo il giudice di च appello non aveva considerato che la giurisprudenza della Corte di Cassazione जी indica come presupposto della consegna di aliud pro alio la circostanza che la cosa consegnata risulti inidonea a soddisfare in concreto i bisogni che hanno determinato l'acquirente ad effettuare l'acquisto. Detto giudice aveva quindi ignorato la richiesta di prova testimoniale avanzata dalla FF al fine di dimostrare che aveva proceduto all'acquisto dell'impianto unicamente per la sua funzione di degassare in due ore il caffè macinato, e quindi confezionare il caffè sottovuoto nella stessa giornata della lavorazione, senza attendere il tempo di degassazione naturale. Il motivo non è fondato. Correttamente, infatti, la corte milanese ha escluso che nella specie potesse versarsi in una ipotesi di consegna di aliud pro alio, poiché i vizi redibitori e la mancanza di qualità si distinguono dalla suddetta ipotesi – che dà - luogo ad una ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini 20099/1998 Zicaffe s.p.a. RA s.p.a. Udienza del 7 novembre 2000. Presidente Baldasarre: relatore Riggio.
6 - la quale ricorre quando la diversità e dalle condizioni di cui all'art. 1495 c.c. tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sulla individualità, consistenza e destinazione di quest'ultima, così da fare ritenere che appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione dell'acquirente di effettuare l'acquisto, o che presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (vedasi, tra tante: Cass. sez. II, 23 marzo 1999, n. 2712). Orbene nel caso di specie non può certamente parlarsi di consegna di una macchina totalmente diversa da quella contemplata nel contratto, o کچھ comunque appartenente ad un genere non coincidente esattamente con quello preso in considerazione dai contraenti. Infatti la stessa società FF riconosce che la macchina consegnatale era esattamente quella da lei voluta, e puntualizza la propria doglianza unicamente sul fatto che detta macchina, pur svolgendo normalmente tutte le altre funzioni, era carente in quella di degassificazione del prodotto prima del confezionamento sotto vuoto, che veniva eseguita in un tempo superiore alle due ore promesse. Tale inconveniente, tuttavia, giustamente non è stato ritenuto dal giudice di merito tale da rendere la macchina totalmente diversa da quella voluta dall'acquirente, essendo evidente che si trattava comunque della macchina oggetto del contratto, perfettamente in grado di svolgere tutte le funzioni alle quali era destinata, con l'unica limitazione dello svolgimento della gassificazione del caffè macinato in un tempo superiore alle due ore. 20099 1998 Zicaffe s.p.a. RAs.p.a. Udienza del 7 novembre 2000. Presidente Baldasarre: relatore Riggio. 7 Vero è, peraltro, che la ricorrente sostiene che la capacità della macchina di eseguire la degassificazione del caffè in due sole ore era stata considerata dai contraenti una funzione essenziale, ma non dice che i contraenti avevano evidenziato esplicitamente la essenzialità di tale caratteristica con una apposita clausola contrattuale, ed anzi si limita a lamentare la mancata ammissione della prova testimoniale, articolata al fine di dimostrare che essa ricorrente aveva proceduto all'acquisto dell'impianto unicamente per ottenere tale funzione. Tuttavia la prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti al contenuto di un documento (art. 2722 c.c.), e ciò al fine di impedire che i rapporti giuridici tra le parti di negozi documentalmente provati possano essere alterati da una prova che non offre le garanzie di veridicità di quella documentale, per cui non è censurabile la sentenza impugnata per non avere preso in considerazione la richiesta della suddetta prova. Con il successivo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1490, 1494, 1495, 1497 e 1362 c.c., ed il difetto di motivazione, sostenendosi che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione la garanzia legale per i vizi della cosa venduta può essere modificata con apposita clausola, in modo da estenderla anche ai vizi non redibitori, ovvero prevedere l'azione di esatto adempimento a favore del compratore, alternativamente con le azioni derivanti dalla garanzia legale di cui all'art. 1492 c.c., di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo, senza l'applicazione dei termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c.. propri delle azioni derivanti dalla garanzia legale. Rileva la ricorrente che nel contratto concluso con la RA con la clausola n. 8 delle condizioni 20099 1998 FF s.p.a. RA s.p.a. Udienza del 7 novembre 2000. Presidente Baldasarre: relatore Riggio. 008 generali di vendita era stabilito che "La RA garantisce la buona costruzione e la buona qualità di quanto forma oggetto della fornitura". Tuttavia la corte milanese non aveva ritenuto applicabile il principio giurisprudenziale in questione. sul presupposto che nella specie non si discutesse di buona qualità dell'impianto venduto, bensì della presenza di una qualità promessa molto particolare e, forse, di difficile ottenimento, consistente nel degassamento del caffè macinato in sole due ore. Tale punto di vista, secondo la ricorrente, non sarebbe tuttavia condivisibile, perché determinerebbe una evidente disparità di trattamento nell'ambito di fattispecie assimilabili sotto il profilo della garanzia in favore dell'acquirente. Invero, м о essendo prevista per la tutela del compratore la stessa regolamentazione stabilita dall'art. 1495 c.c. sia nel caso di sussistenza di vizi (art. 1490 c.c.) che in quello di mancanza delle qualità promesse (art. 1497 c.c.). le due categorie devono trovare identica disciplina. Il rigetto dell'appello da parte della corte milanese secondo la ricorrente non poteva giustificarsi neppure con una interpretazione restrittiva della clausola contrattuale in questione, nel senso che il sistema di degassazione "RA degafluid" restava escluso dalla garanzia, poiché una tale interpretazione avrebbe determinato una violazione delle fondamentali regole ermeneutiche, ed in particolare del principio secondo cui il contratto deve essere interpretato tenendo conto della comune intenzione dei contraenti. Anche questo motivo risulta infondato. La ricorrente, infatti, pur enunciando dei principi in linea di massima corretti, tenta poi di fare dire alla richiamata clausola contrattuale ciò che la stessa certamente non dice: 20099:1998 FF s.p.a. RA s.p.a. Udienza del 7 novembre 2000. Presidente Baldasarre: relatore Riggio. 9 correttamente infatti il giudice di appello ha ritenuto che la generica garanzia della buona costruzione e buona qualità della macchina compravenduta non fosse sufficiente ad estendere la garanzia anche ai vizi non redibitori, né ad escludere l'applicazione dei rigidi termini di prescrizione e decadenza posti dalla legge per la proposizione delle azioni predisposte a fare valere la garanzia legale. Una così ampia estensione della garanzia avrebbe richiesto infatti una chiara esplicitazione della volontà delle parti sull'argomento, e non sarebbe conforme alle norme di ermeneutica contrattuale attribuire a delle espressioni generiche, formulate nella modalità di una mera clausola di stile, una portata così ampia e rilevante. Pertanto l'interpretazione data dal giudice di appello alla suddetta clausola non è affatto restrittiva, nel senso che avrebbe escluso ingiustificatamente dalla garanzia il sistema di degassazione, ma è conforme ai normali criteri di ermeneutica. Tali considerazioni rendono quindi superflua ogni ulteriore confutazione delle doglianze della ricorrente. Con il terzo motivo la FF denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453. 1494, 1495, 1497 e 2944 c.c. ed il difetto di motivazione, sostenendo che la corte di appello avrebbe dovuto riconoscere il suo diritto al risarcimento dei danni quanto meno per il difetto relativo alla valvola deviatrice, della quale la RA riconoscendone la difettosità aveva provveduto alla sostituzione in data 17 luglio 1987, dopo ben cinque mesi (l'impianto era stato collaudato il 23 febbraio 1987) in cui, a causa della miscelazione di caffè non ancora degasato con quello degasato, si era determinato il rigonfiamento delle confezioni. Tale difetto. riconosciuto dalla 20099 1998 FF s.p.a. RA s.p.a. Udienza del 7 novembre 2000. Presidente Baldasarre: relatore Riggio. 10 RA. aveva causato danni indipendenti dal cattivo funzionamento della degassazione, ma la corte milanese non lo aveva preso in considerazione, sebbene alla relativa azione di risarcimento fosse applicabile il termine di prescrizione decennale, poiché la RA aveva concesso una garanzia particolare sulle varie parti e componenti dell'impianto, ed essendo irrilevante che con la stessa clausola avesse escluso ogni risarcimento dei danni e posto un termine semestrale per la durata della garanzia, trattandosi di limitazioni della responsabilità contenute nelle condizioni generali e quindi efficaci solo in caso di loro apposito richiamo ed accettazione espressa. Il motivo riprende in parte il tema della garanzia particolare sulle varie componenti dell'impianto compravenduto, e quindi del termine decennale di prescrizione. di cui già si è evidenziata l'infondatezza a proposito del motivo precedente: per il resto, contiene delle doglianze nuove, almeno nella attuale formulazione. La sentenza impugnata. infatti, da atto che nella citazione introduttiva del presente giudizio la FF aveva parlato anche del cattivo funzionamento iniziale di una valvola, che era stata poi sostituita dai tecnici della RA senza che il difetto del rigonfiamento delle confezioni di caffè macinato venisse eliminato. Nel riassumere poi i motivi di appello proposti dalla attuale ricorrente avverso la sentenza di primo grado la corte milanese non indica alcun riferimento a danni determinati da detta valvola distinti da quelli relativi al cattivo funzionamento complessivo dell'impianto di degassazione, e di ciò non si duole la FF. Deve pertanto ritenersi che nel giudizio di secondo grado nessuna istanza venne avanzata relativamente ad una richiesta specifica di risarcimento per il cattivo funzionamento della predetta 20099:1998 FF s.p.a. RAs.p.a. Udienza del 7 novembre 2000. Presidente Baldasarre: relatore Riggio. 11 valvola, distinta da quella più generale di risarcimento per il cattivo funzionamento dell'impianto. Il motivo, pertanto, deve essere disatteso, essendo in parte infondato ed in parte inammissibile. Infine, con l'ultimo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2947 c.c.. sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto respingere l'eccezione di prescrizione, essendo la domanda fondata anche sulla responsabilità di natura extra-contrattuale, con conseguente assoggettamento al termine di prescrizione quinquiennale, come da richiesta avanzata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Anche di tale richiesta non viene fatta menzione nella sentenza impugnata, senza che di ciò si dolga la ricorrente, che anzi fa riferimento solo all'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Dovendosene quindi dedurre che con l'atto di appello l'argomento era stato abbandonato, il motivo risulta inammissibile, in quanto fondato su una doglianza non sottoposta alla corte di appello, e quindi nuova. L'infondatezza o inammissibilità di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in £. 173.000 oltre a £.
5.000.000 per onorari. 20099 1998 Zicaffe s.p.a. RA s.p.a. Udienza del 7 novembre 2000. Presidente Baldasarre: relatore Riggio. 12 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 novembre 2000. Ugo Merggis est. Vincenzo Balder , s. IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri DEPOSITATO IN CERC Roma 12 FEB. 2001. IL CANCELINER 69000 310000. UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 3 MAG. 2001 Serie 4 Registrato in data versate £. 310.000 20575 al trecentodiecimila (lire p. Dirigente Arca Seprizi (Dott.ssa Marka Grazia Di FLIPPO) Responsabile Servizio Attiudiziari Dr. M. ACCICEN L E L D 20099:1998 FF s.p.a. RA s.p.a. Udienza del 7 novembre 2000. Presidente Baldasarre;
relatore Riggio.