Sentenza 16 marzo 2010
Massime • 1
Il reato di molestia o disturbo alle persone, pur non essendo per sua natura necessariamente abituale, in quanto può essere realizzato anche con una sola azione, può però assumere tale forma, incompatibile con la continuazione, quando è proprio la reiterazione delle condotte a creare disturbo.
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L'elemento materiale della molestia è costituito dall'interferenza non accettata che altera fastidiosamente o in modo inopportuno, immediato o mediato, lo stato psichico di una persona; l'atto per essere molesto deve non soltanto risultare sgradito a chi lo riceve, ma deve essere anche ispirato da biasimevole, ossia riprovevole motivo o rivestire il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire nella sfera privata di altri attraverso una condotta fastidiosamente insistente e invadente. Il reato di molestia non ha natura necessariamente abituale e richiede necessariamente una reiterazione di comportamenti intrusivi e sgraditi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2010, n. 11514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11514 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 16/03/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 817
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 38312/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE;
nei confronti di:
1) ZA LE N. IL 28/03/1966;
avverso la sentenza n. 1375/2008 GIP TRIBUNALE di UDINE, del 28/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLA PIRACCINI;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. dott. Selvaggi chiedeva l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
Il GIP presso il Tribunale di Udine dichiarava non luogo a procedere nei confronti di ZA DA in relazione al delitto di cui all'art. 660 c.p. perché estinto per intervenuta oblazione. Avverso la decisione presentava ricorso il P.G. osservando che era stata applicata una pena illegale, trattandosi di reato continuato, come provato dal capo di imputazione che descriveva condotte tenute nell'arco di due mesi, per cui doveva applicarsi la metà del triplo del massimo della pena pecuniaria.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato alla luce della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, pur non essendo il reato di cui all'art. 660 c.p. per sua natura necessariamente abituale, potendo essere realizzato con una sola azione, può però assumere tale forma quando è proprio la reiterazione delle condotte a creare disturbo (Sez. 1^ 9 aprile 2008 n. 17787, rv. 239848; Sez. 13 febbraio 2004 n. 14512, rv. 228828). Orbene nel caso di specie la condotta contestata è quella di aver fatto più telefonate mute all'utenza cellulare della persona offesa e quindi deve ritenersi che la pluralità delle condotte è ciò che ha arrecato disturbo e non la singola telefonata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2010