Sentenza 9 luglio 2015
Massime • 1
In tema di mandato d'arresto europeo, qualora l'A.G. dello Stato emittente - dopo la decisione di esecuzione di un m.a.e. a giustizia italiana soddisfatta - richieda il trasferimento temporaneo della persona, ai sensi dell'art. 24, secondo comma, L. n. 69 del 2005, la corte d'appello deve provvedere all'esito dell'udienza camerale di cui all'art. 17 della stessa legge, a pena di nullità ex artt. 178 lett. b) e 179, in relazione all'art. 178 lett. c), cod. proc. pen.. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la previa instaurazione del contraddittorio è imposta dall'incidenza del provvedimento sia sulla corretta amministrazione della giustizia interna e di quella dello Stato richiedente, sia sul corrispondente insieme di diritti della persona richiesta temporaneamente in consegna).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/2015, n. 29819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29819 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 09/07/2015
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOGINI Stefano - rel. Consigliere - N. 1232
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 42945/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NG AO, nato a [...] il [...];
Avverso l'ordinanza pronunciata nei suoi confronti il 24.9.2014 dalla Corte d'Appello di Milano;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Stefano Mogini;
lette le conclusioni del sostituto procuratore generale Mario Fraticelli, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
PREMESSO che con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'Appello di Milano - che con sentenza in data 27.5.2013 aveva disposto la consegna di GI AO all'autorità giudiziaria spagnola, che ne aveva fatto richiesta sulla base di mandato d'arresto europeo emesso dal Tribunale Provinciale di Malaga Sez. 8 in data 11.1.2013, a soddisfatta giustizia italiana - ha ordinato che lo stesso GI sia consegnato temporaneamente all'a.g. spagnola perché possa partecipare al procedimento per i fatti oggetto del M.A.E. a condizione che il GI sia riconsegnato alle autorità italiane entro quattro mesi dal trasferimento;
RILEVATO che GI AO ricorre per mezzo del suo difensore avverso la suindicata ordinanza deducendo: 1) violazione di legge e mancanza di motivazione, in quanto la Corte territoriale ha disposto la consegna temporanea del ricorrente senza consentire a quest'ultimo e al suo difensore di partecipare all'udienza di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 1, essendo mancato al riguardo avviso della fissazione di detta udienza, ed in assenza dell'interpello L. n. 69 del 2005, ex art. 24, comma 2, del Tribunale di Potenza, dinanzi al quale è pendente nei confronti del ricorrente processo per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74; 2) motivazione apparente, essendosi la Corte territoriale limitata a riportare clausola di stile;
RITENUTO che il ricorso è fondato, in quanto: 1) in caso di richiesta di trasferimento temporaneo presentata a seguito di decisione che ha disposto l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo a giustizia italiana soddisfatta è necessario - vista l'incidenza del provvedimento di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 24, comma 2 sull'interesse pubblico alla buona amministrazione della giustizia e/o al corretto trattamento penitenziario, nonché alla migliore articolazione dell'esercizio delle giurisdizioni europee interessate e del corrispondente insieme di diritti della persona di cui è richiesta la temporanea consegna - assicurare il contraddittorio previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 1, sicché l'ordinanza impugnata, assunta dalla Corte territoriale de plano, appare affetta da nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 179 c.p.p. e art. 178 c.p.p., lett. b); 2) il necessario contraddittorio appare tra l'altro utile ad una completa valutazione, alla stregua di una aggiornata situazione delle pendenze a carico della persona soggetta a consegna dinanzi all'a.g. italiana e/o del trattamento penitenziario in corso nei suoi confronti, delle esigenze di giustizia da soddisfare ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 24, comma 1, sicché nel caso di specie dovrà essere sentita anche l'a.g. competente per il procedimento penale pendente nei confronti del ricorrente (Tribunale di Potenza, R.G. n. 1003/08 - 1010/03 R.G.N.R., IS OH + 46) per i delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74;
che per quanto precede è necessario annullare con rinvio l'ordinanza impugnata, mentre risulta assorbito l'ulteriore motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'Appello di Milano. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2015