Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/2015, n. 29819
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Sentenza 9 luglio 2015

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In tema di mandato d'arresto europeo, qualora l'A.G. dello Stato emittente - dopo la decisione di esecuzione di un m.a.e. a giustizia italiana soddisfatta - richieda il trasferimento temporaneo della persona, ai sensi dell'art. 24, secondo comma, L. n. 69 del 2005, la corte d'appello deve provvedere all'esito dell'udienza camerale di cui all'art. 17 della stessa legge, a pena di nullità ex artt. 178 lett. b) e 179, in relazione all'art. 178 lett. c), cod. proc. pen.. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la previa instaurazione del contraddittorio è imposta dall'incidenza del provvedimento sia sulla corretta amministrazione della giustizia interna e di quella dello Stato richiedente, sia sul corrispondente insieme di diritti della persona richiesta temporaneamente in consegna).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/2015, n. 29819
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29819
    Data del deposito : 9 luglio 2015

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