Sentenza 8 agosto 2002
Massime • 1
Nel procedimento civile nel quale il P.M. è litisconsorte (nella Specie, adozione di minore), il P.M. stesso, in assenza di qualsiasi potere di iniziativa in materia di compensi al consulente tecnico d'ufficio, non può proporre ricorso per cassazione contro la relativa liquidazione, ne' può impugnare l'ordinanza che ne conclude e definisce il procedimento.
Commentario • 1
- 1. RECLAMO AL TRIBUNALE – LEGITTIMAZIONE DEL PM – INSUSSISTENZADott. Danilo Sorrentino · https://www.expartecreditoris.it/ · 22 luglio 2011
ISSN 2385-1376 Nel procedimento per l'ammissione al concordato preventivo riformato, il PM non è legittimato a proporre reclamo avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico, nominato dal GIUDICE DELEGATO, sia perché, a seguito della modifica introdotta con il d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con modifiche in l. 14 maggio 2005, n. 80), non gli è più riconosciuto il potere di intervento necessario nel procedimento in questione, sia perché non è applicabile l'art. 11, quinto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319, in quanto incompatibile con la disposizione speciale contenuta nell'art. 26 legge fall. (applicabile alla procedura concordataria ex …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2002, n. 11975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11975 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - rel. Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
su ricorso iscritto al n^ 15934 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000, proposto:
DAL
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ANCONA.
- ricorrente -
contro
GO prof. Dott. VI, residente in [...].
- intimato -
avverso l'ordinanza del Tribunale per i minorenni di Ancona del 25 maggio 2000. Udita, all'udienza del 22 maggio 2002, la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte.
Udito il P.M. Dott. Aurelio Golia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ordinanza del 25 maggio 2000, il Tribunale per i minorenni delle Marche ha accolto il ricorso del medico VI IO, nominato c.t.u. in procedimento di adozione di minore, contro il decreto del presidente, che aveva dichiarato prescritto il suo diritto al compenso (onorario e indennità) per l'attività svolta. Il consulente aveva depositato la relazione il 22 dicembre 1997 e la domanda di onorari e indennità il 27 gennaio 1999, superando il periodo di prescrizione del diritto, di 200 giorni dal compimento delle operazioni, di cui all'art. 24 R.D. 3 maggio 1923 n. 1043. Con il ricorso, il consulente ha dedotto di non essere stato informato dalla cancelleria dei brevissimi termini per chiedere il compenso e alla camera di consiglio del 25 maggio 2000 ha affermato che un mese dopo il deposito della relazione si era ammalato ed era stato sottoposto a cicli di chemioterapia ostativi all'esercizio del suo diritto al compenso.
Il Tribunale per i minorenni di Ancona ha accolto il ricorso del IO, ritenendo la prescrizione sospesa, per essere stato il consulente impedito nell'esercizio del diritto al compenso dalla malattia e terapia sopra indicate ed ha liquidato gli onorari e le spese.
Per la cassazione di questa ordinanza, il P.M. presso il Tribunale per i minorenni delle Marche ha proposto ricorso con unico motivo e il IO non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare deve accertarsi se il P.M. sia legittimato a impugnare per cassazione l'ordinanza che conclude il procedimento di liquidazione dei compensi al consulente tecnico di ufficio (da ora c.t.u.), nominato dal giudice in materia civile e quindi anche in caso di adozione di minore.
La questione riguarda sia le cause civili che il pubblico ministero avrebbe potuto proporre (artt. 69 e 72 c.p.c.) nelle quali è litisconsorte necessario, che le altre nelle quali ha mero potere di intervento (art. 72 c.p.c.), quando in esse vi sia stata la nomina di un c.t.u. e, per il ricorso contro il decreto che liquida i compensi di lui, si sia avuta la procedura - solo eventuale - chiusa con ordinanza del tipo di quella oggetto del presente ricorso per cassazione.
Nel caso, il P.M. presso il Tribunale per i minorenni, litisconsorte nel procedimento di dichiarazione di adozione dei minori (art. 26, 1^ comma L. 4 maggio 1983 n. 184), non per detto litisconsorzio può
ritenersi legittimato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza che ha liquidato i compensi del c.t.u., a seguito del ricorso contro il decreto di liquidazione delle somme dovute ovvero, come nel caso, di diniego di queste non motivato da ragioni che attengono all'esistenza, validità e opportunità del mandato al c.t.u. (sul ricorso ammissibile contro il decreto negativo, Cass. 5 gennaio 1994 n. 70).
La L. 8 luglio 1980 n. 319 disciplina i compensi spettanti a "periti" e "consulenti tecnici" "per le operazioni eseguite in materia penale e civile" (art. 1) e deve leggersi alla luce delle differenze, strutturali e funzionali, delle procedure nelle due materie indicate nelle quali i compensi debbano corrispondersi.
Invero, il "perito" è figura propria del solo processo penale (artt. 220 e ss. c.p.p.), nominato dal giudice (artt. 221 e 224 c.p.p.), se vi è necessità di particolari conoscenze tecniche;
sempre e solo in sede penale, è prevista la figura del consulente del P.M. da questo nominato (artt. 225, 230 e 359 c.p.p.), al quale lo stesso ufficio liquida i compensi.
Gli artt. 61 e ss. c.p.c. disciplinano la figura del c.t.u. tra quelle degli ausiliari del giudice civile. Infine sia in materia civile che penale, è consentito alle parti private la nomina di propri consulenti (art. 201 c.P.c. e 233 c.p.p.) con funzioni di mera difesa tecnica e/o patrocinio (artt. 87 e 194 c.p.c). Nessun rilievo ha per la legge 319/80, il compenso al consulente delle parti private in sede civile e penale, da pagare secondo le tariffe professionali e l'art. 2233 c.c., indipendentemente dalle tabelle di cui al D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352. Nell'indicato contesto normativo, l'art. 11, 1^ comma, della L. n. 319/80, nel disciplinare il decreto motivato di liquidazione dei compensi ha riguardo al perito in materia penale, al c.t.u., in materia civile e al consulente nominato dal P.M. per l'esercizio delle sue funzioni nel processo penale (art. 359 c.p.p.). Quando è il P.M. a liquidare il compenso del proprio consulente si è sicuramente in sede penale ed esso non può certo opporsi al proprio decreto di liquidazione, cui potrà opporsi il suo consulente, con conseguente procedimento camerale, nel quale esso pubblico ministero sarà parte necessaria (Cass. 30 maggio 1997 n. 4819), che, in caso di aumento delle somme da lui liquidate, sarà legittimato a ricorrere per cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. 4 giugno 1996 n. 5132 e 17 maggio 1995 n. 5431). Solo alla liquidazione dei compensi in sede penale si collega con certezza la legittimazione del P.M. di cui all'art. 11, 5^ comma, L. 319/80 a ricorrere contro il decreto liquidatorio dei compensi emesso dal giudice, essendovi un concreto interesse di lui, connesso alla disciplina delle spese di quel giudizio, che, anticipate dallo Stato (art. 691 c.p.p. e 199 e 200 disp. att. c.p.p.), se v'è proscioglimento o assoluzione dell'imputato, restano a carico dell'Erario, che in astratto può rifarsi anche a titolo di responsabilità contabile nei confronti di chi ha dato luogo alla spesa e del P.M. stesso, quale parte che ha iniziato e esercitato l'azione penale (art. 74 R.d. 30 gennaio 1941 n. 12). Solo nei giudizi civili, in coerenza con il fatto che le parti tenute al pagamento sono in genere private o agiscono iure privatorum, il decreto di liquidazione del giudice, è "titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti della parte a carico della quale è posto il pagamento" (art. 11, 4^ comma, L. 319/80). Legittimati a proporre ricorso, nei venti giorni dalla comunicazione, contro il decreto liquidatorio sono "il perito, il consulente tecnico, ... il pubblico ministero e le parti private interessate";
ovviamente perito e pubblico ministero possono impugnare il decreto del giudice in materia penale così come il consulente nominato dal P.M. il decreto di quest, mentre il c.t.u. in sede civile e le parti private a carico delle quali è posto il pagamento delle somme di cui al decreto di liquidazione (art. 11, commi 4 e 5 L. 319/80), in ogni caso, potranno ricorrere contro quest'ultimo.
La disciplina nel codice di procedura penale della nomina del "perito" e del "consulente" del P.M., chiarisce la legittimazione di questo a opporsi al decreto, del giudice del processo nel quale esso è parte ovvero a contrastare il ricorso del perito o del consulente di sua nomina contro il decreto di liquidazione (Cass. 16 maggio 1994 n. 4791, 13 aprile 1999 n. 3617). In materia penale il P.M. è litisconsorte necessario nella procedura ex art. 11 L. 319/80, anche se la mancata sua partecipazione ad essa può dar luogo a nullità del procedimento ma non comporta inammissibilità del ricorso sul quale deve provvedersi con ordinanza (Cass. 12 maggio 1999 n. 4697). Diversa è la disciplina in materia civile, nella quale non c'è motivo di discostarsi dall'ordinaria regola per la quale solo nelle cause che egli avrebbe potuto iniziare, il P.M. ha anche potere d'impugnativa (art. 72, 1^ comma, c.p.c.) e ciò non accade mai nella procedura di liquidazione dei compensi al c.t.u. in cui parti "interessate" sono solo quelle che devono pagare il compenso, anticipandolo o potendolo corrispondere in sede di rimborso delle spese di causa ripetibili ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. Poiché non v'è fattispecie, in materia civile, di liquidazione di compensi al consulente che sia a carico del P.M. o liquidabile con decreto dello stesso, che potrebbe in astratto qualificarsi atto introduttivo del procedimento liquidatorio, deve escludersi che il pubblico ministero abbia iniziativa e sia legittimato quindi ad impugnare la liquidazione del giudice e dopo di essa l'ordinanza che decide sul ricorso che vi si oppone in sede di giudizio civile. Nel processo civile, vi sia intervento o litisconsorzio necessario del P.M., non si configura nella materia dei compensi al c.t.u. un potere d'impugnazione del pubblico ministero, che in nessun caso può rispondere delle spese di causa e dei compensi dovuti al consulente (Cass. 23 agosto 1990 n. 8585). Per la procedura da applicare per l'impugnazione del decreto di liquidazione dei compensi a periti e consulenti, l'art. 11 della L. 319/80 rinvia all'art. 29 della L. 13 giugno 1942 n. 794, relativo alla determinazione degli onorari di avvocato e procuratore in materia civile e in essa "il collegio provvede con ordinanza non impugnabile la quale costituisce titolo esecutivo anche per le spese del procedimento".
Si è costantemente escluso che la prevista inimpugnabilità dell'ordinanza si estenda al ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., al quale sono legittimate, con il perito e il consulente destinatario del pagamento, le parti del procedimento di liquidazione del compenso, a carico delle quali sia stato posto o possa porsi all'esito del giudizio, il corrispettivo liquidato (Cass. 25 agosto 1997 n. 7958, 11 marzo 1996 n. 1952, 4 agosto 1995 n.
8608). In sede penale, si è affermato che il P.M. è litisconsorte necessario da evocarsi nel procedimento camerale sui compensi al perito con il ricorso con cui la parte interessata impugna il decreto, ma si è escluso che la omessa notifica del ricorso al P.M. comporti inammissibilità di esso, dando luogo a una nullità del procedimento e a cassazione con rinvio dell'ordinanza al giudice a quo (così la cit. Cass. n. 4697/99). Detta soluzione non è applicabile in materia civile, nella quale non vi è legittimazione del P.M., a carico del quale mai potranno porsi le spese di consulenza, anche nei processi in cui il gratuito patrocinio comporterà che della spesa dovrà rispondere il Ministero di Grazia e Giustizia (Cass. 18 marzo 1992 n. 3342 che esclude la legittimazione del Ministero del Tesoro). Nel processo civile, in cui il P.M. è litisconsorte, in assenza di qualsiasi potere d'iniziativa nella materia dei compensi al c.t.u., esso non potrà proporre ricorso contro la liquidazione ne' potrà impugnare l'ordinanza che conclude e definisce il procedimento. Il ricorso deve quindi dichiararsi inammissibile, per difetto di legittimazione del P.M. presso il Tribunale per i minorenni delle Marche. Nulla deve disporsi per le spese, di cui il P.M. non può rispondere e tenuto inoltre conto che nel caso l'intimato non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 maggio 2002. Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2002