Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2002, n. 11975
CASS
Sentenza 8 agosto 2002

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Massime1

Nel procedimento civile nel quale il P.M. è litisconsorte (nella Specie, adozione di minore), il P.M. stesso, in assenza di qualsiasi potere di iniziativa in materia di compensi al consulente tecnico d'ufficio, non può proporre ricorso per cassazione contro la relativa liquidazione, ne' può impugnare l'ordinanza che ne conclude e definisce il procedimento.

Commentario1

  • 1RECLAMO AL TRIBUNALE – LEGITTIMAZIONE DEL PM – INSUSSISTENZA
    Dott. Danilo Sorrentino · https://www.expartecreditoris.it/ · 22 luglio 2011

    ISSN 2385-1376 Nel procedimento per l'ammissione al concordato preventivo riformato, il PM non è legittimato a proporre reclamo avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico, nominato dal GIUDICE DELEGATO, sia perché, a seguito della modifica introdotta con il d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con modifiche in l. 14 maggio 2005, n. 80), non gli è più riconosciuto il potere di intervento necessario nel procedimento in questione, sia perché non è applicabile l'art. 11, quinto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319, in quanto incompatibile con la disposizione speciale contenuta nell'art. 26 legge fall. (applicabile alla procedura concordataria ex …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2002, n. 11975
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11975
Data del deposito : 8 agosto 2002

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