Sentenza 7 luglio 2015
Massime • 1
In materia di reati concernenti le violazioni edilizie, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, non è soggetto alla prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall'art. 28 legge n. 689 del 1981 che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/2015, n. 36387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36387 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2015 |
Testo completo
massimerio 36387 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 07/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ALDO FIALE - Presidente - SENTENZA N. 1592/2015 Dott. VITO DI NICOLA - Consigliere - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. VINCENZO PEZZELLA - N. 52385/2014 Dott. ALESSIO SCARCELLA - Consigliere - Dott. ENRICO MENGONI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO GIUSEPPINA N. IL 01/03/1968 avverso l'ordinanza n. 134/2013 GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, del 18/09/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.Pasquale fimiani, che he chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con le pronunce consequenziali. Udit i difensor Avv.; Л RITENUTO IN FATTO 6.1P. del 1. Il Tribunale di Torre Annunziata, con ordinanza del 18 settembre 2014 rigettava l'istanza proposta da NO GIUSEPPINA volta ad ottenere la re- voca, ovvero la sospensione, dell'ordine di demolizione ex art. 31 del DPR n. 380 emesso dal pubblico ministero in data 13.5.2013. 2. Ricorre per la cassazione di tale provvedimento, a mezzo del proprio difensore di fiducia, Formisano Giuseppina, deducendo i motivi di seguito enun- ciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: • Erronea interpretazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla eccepita prescrizione dell'ordine di demolizione irrogato dal giudice penale. La ricorrente deduce di aver sostenuto con specifiche argomentazioni che l'ordine di demolizione era suscettibile di passare in giudicato sia perché rappre- senta una sanzione penale, sia perché essendo eseguibile solo nel caso in cui la demolizione non sia stata altrimenti eseguita, non trova esecuzione ogni qualvol- ta siano intervenuti provvedimenti amministrativi incompatibili quali sanatoria, condono ecc... Aveva inoltre dedotto al G.E. che la riserva contenuta nel comma 9 dell'art. 31 DPR 380/01, determinava non la revoca dell'ordine di demolizione, ma la sua ineseguibilità, quando sussistessero situazioni giuridiche impeditive o incompatibili. L'ordinanza impugnata, però, non avrebbe esaminato tali argomentazioni limitandosi a richiamare la giurisprudenza secondo cui non può applicarsi la pre- scrizione all'ordine di demolizione, rimanendo quindi eseguibile in ogni tempo salvo che sia intervenuto un provvedimento amministrativo incompatibile. Il GIP non avrebbe motivato, quindi, sulla doglianza difensiva limitandosi a ribadire che il giudice nell'irrogazione della sanzione di demolizione, non eserci- ta un potere surrogatorio dell'attività amministrativa, ma svolge una funzione giurisdizionale. Non risulterebbe valutata la questione dell'ineseguibilità dell'ordine di demolizione allorquando sia intervenuto un provvedimento ammini- strativo che abbia sanato o comunque risolto l'illegittimità dell'abuso. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio. Il P.G. presso questa Suprema Corte in data 12.2.2015 ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con le pro- nunce consequenziali. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il proposto ricorso è manifestamente infondato e pertanto va dichia- rato inammissibile.
2. In relazione alla dedotta omessa valutazione della questione relativa all'ineseguibilità dell'ordine di demolizione allorquando sia intervenuto un prov- vedimento amministrativo che abbia sanato o comunque risolto l'illegittimità dell'abuso, va rilevato che alcun provvedimento specifico è mai stato invocato dalla ricorrente. Va ricordato in proposito che in tema di reati edilizi, l'ordine di demolizio- ne impartito dal giudice con la sentenza di condanna, per la sua natura di san- zione amministrativa applicata dall'autorità giudiziaria, non è suscettibile di pas- sare in giudicato essendone sempre possibile la revoca quando esso risulti asso- lutamente incompatibile con i provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività (così que- sta sez. 3, n. 3456 del 21.11.2012 dep. il 23.1.2013, Oliva, rv. 254426, in cui la Corte, nell'affermare il principio, ha annullato il provvedimento di rigetto dell'i- stanza di revoca dell'ordine di demolizione emesso nonostante la pendenza della procedura di condono). Il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di revocare l'ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento, ove sopravvengano atti amministrativi con esso del tutto incompatibili, ed ha, invece, la facoltà di disporne la sospensione quando sia concretamente prevedi- bile e probabile l'emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompati- bili (cfr. sez. 3, n. 24273 del 24.3.2010, Petrone, rv. 247791). Nello specifico, il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è tenuto a esa- minare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell'istanza e la sussistenza di even- tuali cause ostative al suo accoglimento;
b) la durata necessaria per la definizio- ne della procedura, che può determinare la sospensione dell'esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento (cfr. ex multis sez. 3, n. 47263 del 25.9.2014, Russo, rv. 261212; sez. 3, n. 42978 del 17.10.2007, Parisi, rv. 238145). E' stato anche precisato che l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano con- 3 ferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività, fer- mo restando il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimi- tà dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (sez. 3, n. 47402 del 21.10.2014, Chisci ed altro, rv. 260972).
6.1.P. del ITribunale di Torre Annunziata in funzione di G.E. ha perciò correttamente ritenuto che l'ordine di demolizione può essere sempre revocato quando risulti incompatibile con atti amministrativi che conferiscano altra destinazione o prov- vedano alla sanatoria, ma detta incompatibilità deve essere esistente ed insana- bile al momento della decisone, mentre non può essere futura e meramente eventuale.
3. Quanto alla dedotta prescrizione, costituisce jus receptum di questa Corte Suprema l'affermazione secondo cui in tema di reati edilizi, l'ordine di de- molizione del manufatto abusivo non è soggetto né alla prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, in quanto sanzione amministrativa, né alla prescrizione stabilita dall'art. 28 legge n. 689 del 1981 riguardante, infat- ti, unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva (sez. 3, ord. n. 19742 del 14.4.2011, Mercurio ed altro, rv. 250336; sez. 3, n. 43006 del 10.11.2010, La Mela, rv. 248670; sez. 3, n. 39705 del 30.4.2003, Pasquale, rv. 226573).
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ri- corrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al paga- mento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle Am- mende. Così deciso in Roma il 7 luglio 2015 Il Consigliere estensoreconsiglie Il Presidente Vincenzo PezzellaPerfelle Aldo Fiale дельфи DEPOSITÁTA IN CANCELLERIA IL - 9 SET 2015 IL CANCELLIERE 4 Luana Marani