Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/2003, n. 11589
CASS
Sentenza 28 luglio 2003

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Atteso che la legge n. 241 del 1990, sui procedimenti amministrativi, è diretta a regolare in via generale i procedimenti finalizzati alla emanazione di provvedimenti autoritativi da parte delle pubbliche amministrazioni, non può trovare applicazione nel rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni che, dopo la cosiddetta privatizzazione, è caratterizzato da una sostanziale parità tra le parti ed è regolato dalla contrattazione collettiva di settore e (ora) dal decreto legislativo n. 165 del 2001 (che ha sostituito il decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni).

Il trasferimento degli insegnanti per incompatibilità ambientale, che è disciplinato dagli artt. 468 e 469 del decreto legislativo n. 297 del 1994, ove la contrattazione collettiva non abbia diversamente disposto, e per quanto non previsto, dai principi generali fissati dall'art. 2103 cod. civ., ha natura cautelare e non disciplinare; conseguentemente, non è applicabile la procedura prevista dagli artt. 503 e 504 dello stesso decreto per i trasferimenti disciplinari e, non essendo previsto dalla citate norme applicabili ne' un termine perentorio, ne' alcunché in ordine al diritto di difesa, il termine per l'adozione del provvedimento è quello ragionevole oltre il quale verrebbero meno le esigenze d'urgenza del provvedimento ed il diritto di difesa è soddisfatto dalla possibilità per l'interessato di far pervenire le proprie osservazioni al dirigente prima dell'emanazione dell'atto.

Nell'ambito del rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni regolato, dopo la cosiddetta privatizzazione, dalle norme di diritto privato, l'atto del datore di lavoro incidente sulla prestazione lavorativa è un atto paritetico, ancorché espressione del potere di supremazia gerarchica, privo dell'efficacia autoritativa propria del provvedimento amministrativo; di conseguenza, il giudice del lavoro ne rileva i vizi secondo le categorie proprie del diritto civile (inesistenza, nullità, annullabilità, inefficacia) ed i motivi soggettivi rilevano solo in caso di illiceità (artt. 1418 e 1345 cod. civ.), mentre non sono applicabili ne' la distinzione tra vizi di legittimità e di merito elaborata dalla giurisprudenza amministrativa, ne' i vizi di legittimità dell'incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, previsti dall'art. 26, del Testo Unico n. 1054 del 1024 e dagli artt. 2 e 3 della legge n. 1034 del 1971. (Fattispecie relativa al trasferimento per incompatibilità ambientale di un insegnante, nella quale la S.C. ha confermato la sentenza di merito, correggendone la motivazione).

Commentari3

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    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 24 gennaio 2021

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/2003, n. 11589
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11589
Data del deposito : 28 luglio 2003

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