Sentenza 28 luglio 2003
Massime • 3
Atteso che la legge n. 241 del 1990, sui procedimenti amministrativi, è diretta a regolare in via generale i procedimenti finalizzati alla emanazione di provvedimenti autoritativi da parte delle pubbliche amministrazioni, non può trovare applicazione nel rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni che, dopo la cosiddetta privatizzazione, è caratterizzato da una sostanziale parità tra le parti ed è regolato dalla contrattazione collettiva di settore e (ora) dal decreto legislativo n. 165 del 2001 (che ha sostituito il decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni).
Il trasferimento degli insegnanti per incompatibilità ambientale, che è disciplinato dagli artt. 468 e 469 del decreto legislativo n. 297 del 1994, ove la contrattazione collettiva non abbia diversamente disposto, e per quanto non previsto, dai principi generali fissati dall'art. 2103 cod. civ., ha natura cautelare e non disciplinare; conseguentemente, non è applicabile la procedura prevista dagli artt. 503 e 504 dello stesso decreto per i trasferimenti disciplinari e, non essendo previsto dalla citate norme applicabili ne' un termine perentorio, ne' alcunché in ordine al diritto di difesa, il termine per l'adozione del provvedimento è quello ragionevole oltre il quale verrebbero meno le esigenze d'urgenza del provvedimento ed il diritto di difesa è soddisfatto dalla possibilità per l'interessato di far pervenire le proprie osservazioni al dirigente prima dell'emanazione dell'atto.
Nell'ambito del rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni regolato, dopo la cosiddetta privatizzazione, dalle norme di diritto privato, l'atto del datore di lavoro incidente sulla prestazione lavorativa è un atto paritetico, ancorché espressione del potere di supremazia gerarchica, privo dell'efficacia autoritativa propria del provvedimento amministrativo; di conseguenza, il giudice del lavoro ne rileva i vizi secondo le categorie proprie del diritto civile (inesistenza, nullità, annullabilità, inefficacia) ed i motivi soggettivi rilevano solo in caso di illiceità (artt. 1418 e 1345 cod. civ.), mentre non sono applicabili ne' la distinzione tra vizi di legittimità e di merito elaborata dalla giurisprudenza amministrativa, ne' i vizi di legittimità dell'incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, previsti dall'art. 26, del Testo Unico n. 1054 del 1024 e dagli artt. 2 e 3 della legge n. 1034 del 1971. (Fattispecie relativa al trasferimento per incompatibilità ambientale di un insegnante, nella quale la S.C. ha confermato la sentenza di merito, correggendone la motivazione).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/2003, n. 11589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11589 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
Dott. DE MATTEISA Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO IU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA M. BRAGADIN 95, presso lo studio dell'avvocato CARLO MATTEO PARROTTA, rappresentato e difeso dagli avvocati SERAFINO TRENTO, DARIO CORNICELLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 113/00 del Tribunale di ROSSANO, depositata il 02/05/00 - R.G.N. 1058/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato TRENTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30 aprile 1999 al Pretore di Rossano US PR, insegnante presso la scuola elementare di Mandatoriccio, premesso che con decreto del 2.9.1998 il Provveditore agli Studi di Cosenza aveva disposto il suo trasferimento d'ufficio, per incompatibilità ambientale, dalla Direzione Didattica di Mandatoriccio a quella di Mirto-Crosia, chiedeva al giudice adito di dichiarare l'inefficacia del provvedimento. Sosteneva in ricorso che detto provvedimento era illegittimo sia per violazione dell'art. 43 n. 5 del d.lgs. n. 80 del 1998, che aveva abrogato l'art. 32 comma 4 del d.p.r. n. 3 del 1957 applicato dal Provveditore, sia per violazione dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, in quanto emesso successivamente alla scadenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento amministrativo, sia per violazione dell'art. 9 di quest'ultima legge, in quanto il ricorrente non era stato preventivamente sentito dal Consiglio di Disciplina prima della sua emissione. Nel merito rilevava che il provvedimento di trasferimento era illegittimo per omessa o insufficiente motivazione, atteso che la ritenuta incompatibilità ambientale era stata ravvisata nel fatto che il ricorrente aveva inviato numerosi esposti denuncia contro il Direttore reggente della Direzione Didattica di Mandatoriccio.
Il Ministero della Pubblica Istruzione si costituiva e si opponeva alla domanda.
Il Pretore, istruita la causa, con sentenza n. 673 del 1999, respingeva il ricorso.
L'appello proposto dall'insegnante veniva respinto dal Tribunale di Rossano con sentenza depositata il 2 maggio 2000. In motivazione il Tribunale osservava che il provvedimento di trasferimento era stato emesso dal Provveditore anche a norma degli artt. 467 e 468 del d.lgs. n. 279 del 1994, che attribuiscono espressamente alla P.A. il potere di trasferire il dipendente nel caso in cui la sua presenza nella sede di lavoro determini un'accertata situazione di incompatibilità ambientale. Rilevava che il termine residuale di trenta giorni per l'adozione del provvedimento, previsto dall'art. 2 comma 3 della legge n. 241 del 1990, ha natura ordinatoria e non perentoria. Osservava che la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo, prevista dall'art. 9 della legge n. 241 del 1990, non deve necessariamente avvenire tramite j l'audizione di questi, potendo esplicarsi anche attraverso altre forme ugualmente idonee a consentire al privato di esporre le proprie ragioni. Rilevava che nel sistema del d.lgs. n. 80 del 1998 il sindacato del giudice ordinario sull'atto; amministrativo, pur estendendosi fino ad accertare il vizio di eccesso di potere, non può mai spingersi fino ad esaminare le ragioni di opportunità e di merito poste dalla P.A. a base del provvedimento.
Per la cassazione di tale sentenza il PR ha proposto ricorso con quattro motivi. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 43 n. 5 del d.lgs. n. 80 del 1998, nonché vizi di motivazione, il ricorrente deduce che nel provvedimento di trasferimento era richiamato solo l'art. 468 del d.lgs. n. 297 del 1994, che prevede la procedura di urgenza per il trasferimento, mentre quest'ultimo, non ricorrendo ragioni di urgenza, era stato disposto in base all'art. 32 comma 4 del d.p.r. n. 3 del 1957 abrogato dall'art, 43 del d.lgs. n. 80 del 1998.
Con il secondo motivò, denunciando violazione dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990 e vizi di motivazione, il ricorrente sostiene che il decreto di trasferimento è illegittimo perché emesso oltre il termine perentorio di trenta giorni per l'emanazione del provvedimento previsto dalla norma citata.
Con il terzo motivo/ denunciando violazione degli artt. 3 e 9 della legge n. 241 del 1990 e vizi di motivazione, il ricorrente sostiene che, avendone fatto espressa richiesta, il PR doveva essere sentito personalmente dal Consiglio di Disciplina prima della emissione del provvedimento, non essendo a tal fine sufficiente la presentazione di controdeduzioni scritte.
Con il quarto motivo, denunciando violazione dell'art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 29 del d.lgs. n. 80 del 1998, e vizi di motivazione, il ricorrente sostiene che, con riferimento ai rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, la norma sopra citata ha attribuito al giudice ordinario il potere di sindacare anche nel merito il provvedimento amministrativo. Secondo il ricorrente, inoltre, il Tribunale di Rossano - che ha erroneamente ritenuto che il provvedimento di trasferimento non risulta viziato da eccesso di potere ne' sotto il profilo della carenza di motivazione, ne' sotto l'aspetto della contraddittorietà o illogicità della stessa - ha posto a fondamento del suo giudizio anche documenti non menzionati nel provvedimento del Provveditore e mai ritualmente prodotti in giudizio.
Il ricorso nel suo complesso è infondato e la sentenza impugnata deve essere confermata, ancorché la motivazione debba essere corretta per le considerazioni che seguono.
Il primo motivo di ricorso è infondato in quanto il trasferimento dell'insegnante è stato disposto dal Provveditore agli Studi di Cosenza in base al dettato dell'art. 468 del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione), che prevede appunto il trasferimento d'ufficio anche durante l'anno scolastico per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola. Pertanto il richiamo all'abrogato art. 32 del d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, contenuto nell'intestazione del provvedimento, è del tutto irrilevante, mentre le ragioni di urgenza che hanno indotto il Provveditore a disporre il trasferimento d'ufficio dell'insegnante traspaiono chiaramente dalla motivazione dell'atto.
Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che per la loro stretta connessione è opportuno esaminare congiuntamente, sono infondati per i seguenti motivi.
Osserva la Corte che le norme della legge 7 agosto 1990 n. 241 sui procedimenti amministrativi, erroneamente invocate dal ricorrente, sono dirette a regolare in via generale il procedimenti finalizzati alla emanazione da parte della P.A. di provvedimenti autoritativi, destinati ad incidere sulle situazioni soggettive dei destinatari;
detti procedimenti sono caratterizzati dalla posizione di preminenza dell'organo deputato all'esercizio del potere o della funzione nei confronti dei soggetti interessati.
Le norme predette non possono trovare applicazione nei rapporti di pubblico impiego caratterizzati, dopo la privatizzazione, da una sostanziale parità tra le parti. Questi rapporti sono ora regolati, oltre che dalla contrattazione (collettiva di settore, dalle disposizioni del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 (modificato dal d.lgs. 23 dicembre 1993 n. 546) e dal d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, e più di recente dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165. In particolare il secondo comma dell'art. 2 del d.lgs. n. 29 del 1993 così dispone. "I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo 1^, titolo 2^ del libro 5^ del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di esse, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario".
Pertanto, il trasferimento degli insegnanti per ragioni di urgenza dipendenti da incompatibilità ambientale resta regolato, nei suoi presupposti e nelle modalità di attuazione, dagli articoli 468 e 469 del d.lgs. n. 297 del 1994, ove la contrattazione collettiva non abbia diversamente disposto, e per quanto non previsto, dai principi generali fissati dall'art. 2103 cod. civ. Nella specie non sono state prospettate deroghe alle predette norme da parte della contrattazione collettiva di settore, per cui il richiamo all'art. 468 operato dal Provveditore è del tutto conferente. Va altresì rilevato che il trasferimento d'urgenza per incompatibilità ambientale costituisce una misura cautelare e non un provvedimento disciplinare (questi ultimi, infatti, sono previsti e regolati dagli articoli da 492 a 508 del d.lgs. n. 297/1994) sicché ad esso non si applica la particolare procedura prevista dagli articoli 503 e 504 del decreto n. 297.
Orbene, ne' gli articoli 468/469 d.lgs. n. 297/1994, ne' l'art. 2103 cod. civ. fissano termini perentori per l'adozione del provvedimento di trasferimento;
in questo caso il termine per la emanazione del provvedimento non può essere altro che il termine "ragionevole" oltre il quale verrebbero meno le stesse esigenze di urgenza del provvedimento. Quanto poi al diritto di difesa, nulla prevedendo la legge, esso deve ritenersi soddisfatto dalla possibilità per l'interessato di far pervenire le proprie osservazioni al dirigente prima dell'emanazione dell'atto.
Nella specie risultano essere state soddisfatte entrambe le esigenze sopra evidenziate (emanazione del provvedimento di trasferimento quando ancora sussistevano le ragioni di opportunità e di urgenza che lo giustificavano e presa conoscenza delle giustificazioni del dipendente da parte del Provveditore prima di provvedere), sicché le censure qui proposte dall'insegnante si rivelano prive di fondamento.
Per le stesse ragioni è infondato anche il quarto motivo di ricorso.
Nell'ambito del rapporto di pubblico impiego regolato dalle norme di diritto privato l'atto datoriale che viene ad incidere sulle modalità di svolgimento della prestazione è pur sempre un atto paritetico, ancorché espressione del potere di supremazia gerarchica, privo della efficacia autoritativa propria del provvedimento amministrativo. Di conseguenza la validità e l'efficacia del suddetto atto devono essere accertate dal giudice del lavoro secondo le categorie proprie del diritto civile (inesistenza, nullità, annullabilità, inefficacia), mentre i motivi soggettivi rilevano solo in caso di illiceità (artt. 1418 e 1345 cod. civ.). Ai predetti atti non sono quindi applicabili ne' la distinzione tra vizi di legittimità e vizi di merito elaborata dalla giurisprudenza amministrativa, ne' le figure dell'incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge previste quali vizi di legittimità dall'art. 26 del T.U. 26 giugno 1924 n. 1054 e dagli artt. 2 e 3 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034. Nella specie l'atto di trasferimento, essendo stato adottato per comprovate ragioni organizzative e per motivi non discriminatori, non contrasta con alcuna norma imperativa ed è pertanto valido ed efficace.
Privo di consistenza, infine, è l'ulteriore profilo di censura del motivo in esame, in quanto non risulta dalla sentenza impugnata che il Tribunale abbia preso in esame documenti diversi da quelli posti dal Provveditore a base dell'atto di trasferimento (in particolare le ripetute denunce alle autorità amministrativa ed alla magistratura ordinaria proposte dal ricorrente nei confronti del Capo di Istituto).
Per tutte le considerazioni sopra esposte il ricorso, dunque deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2003