Cass. civ., sez. II, sentenza 13/04/1999, n. 3617
CASS
Sentenza 13 aprile 1999

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Massime1

Sono parti necessarie del giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi al difensore o al consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale i soggetti legittimati a proporre l'opposizione medesima; pertanto, al procedimento introdotto dal difensore devono partecipare coloro che hanno assunto la qualità di parti private nel procedimento penale cui si riferisce la liquidazione, ivi compresa la persona ammessa al patrocinio, l'eventuale querelante e il pubblico ministero, ai quali deve essere notificato il ricorso, mentre non è prevista la partecipazione della Direzione Regionale delle Entrate (ex Intendenza di Finanza) di cui non fa menzione l'art. 12 della legge n.217 del 1990.

Commentario1

  • 1Gratuito patrocinio, l'imputato non può opporsi al decreto di liquidazioneAccesso limitato
    Vito Amendolagine · https://www.altalex.com/ · 11 febbraio 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 13/04/1999, n. 3617
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3617
Data del deposito : 13 aprile 1999

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