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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/09/2025, n. 13255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13255 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 760/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Maria Carmela
Magarò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 760/2025 promossa da:
nato in [...], il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Gabutti;
C.F._1
- ricorrente -
contro
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente contumace -
e contro
, in Controparte_2 persona del Prefetto pro tempore;
- resistente contumace -
OGGETTO: diniego nulla osta per ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.01.2025, , cittadino del Parte_1
Marocco, proponeva opposizione contro il decreto n. M_IT PR_RMSUI 00178427 dell'
11.06.2024 emesso dallo Sportello Unico per l'immigrazione di con il quale CP_2 veniva rigettata la domanda di nulla osta per il ricongiungimento familiare con la moglie, la sig.ra ed i suoi figli Parte_2 Persona_1 Persona_2 Persona_3
, in mancanza del requisito reddituale minimo richiesto dalla normativa Persona_4 vigente.
Il ricorrente assumeva l'erronea valutazione del requisito reddituale, in quanto la
[...] , riteneva che il reddito prodotto dal ricorrente nell'anno 2023 fosse Controparte_3 pari ad euro 23.010,00 non sufficiente per raggiungere il requisito minimo richiesto dalla legge per l'anno 2023 che, per il ricongiungimento di n. 5 familiari, era pari ad euro
27.236,73, facendo riferimento, erroneamente, al reddito netto e non, invece, al lordo complessivo, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza consolidata.
In questa sede, il ricorrente lamentava peraltro la violazione del diritto all'unità familiare ex art. 29 del D.Lgs. 286/1998, nonché un grave vulnus all'interesse superiore dei figli minori e, dunque, una lesione dei loro diritti fondamentali.
Chiedeva, pertanto, di accertare il diritto al rilascio del nulla osta richiesto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e, per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il ricongiungimento familiare in favore della moglie e dei suoi figli, ordinando alla Prefettura di il riesame dell'istanza. CP_2
L'Amministrazione resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
***
Ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.lgs. 286/1998 (TUI) il rilascio del nulla osta allo straniero è subordinato alla verifica della presenza di una serie di requisiti, ossia “a) di una alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali;
nonché b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere”, per quanto concerne, in particolare, il ricongiungimento del coniuge e dei figli minori.
Il provvedimento di rigetto impugnato dal ricorrente è fondato unicamente sulla inidoneità del requisito reddituale richiesto dalla normativa vigente.
Dalla documentazione in atti, risulta che il ricorrente per il periodo d'imposta 2023 ha dichiarato un reddito complessivo di euro 30.089,00 (cfr. pag. 4 del Modello delle Persone
Fisiche 2024), cifra che risulta essere ben superiore al reddito minimo previsto dal comma
3 lettera b) dell'art. 29 D.lgs. n. 286/1998 che, per l'anno 2023 – anno in cui è stata presentata l'istanza - era pari ad euro 22.898,76 in considerazione della richiesta di ricongiungimento di n. 5 familiari .
La Corte di Giustizia europea, con la sentenza del 4 marzo 2010 nel caso c. Per_5
Paesi AS (C-578/08), ha enunciato importanti principi interpretativi delle norme della direttiva del Consiglio 22 settembre 2003, 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare e alla valutazione del requisito reddituale. In particolare, ha chiarito: “L'articolo 7, n. 1, parte iniziale e lett. c), secondo periodo, della direttiva permette agli Stati membri di tener conto, nel valutare le risorse del soggiornante, della soglia minima delle retribuzioni e delle pensioni nazionali. Come esposto al punto 43 della presente sentenza, tale facoltà dev'essere esercitata evitando di pregiudicare
l'obiettivo della direttiva, che consiste nel favorire il ricongiungimento familiare, e
l'effetto utile della stessa. Dal momento che l'estensione dei bisogni può variare molto a seconda degli individui, tale autorizzazione deve peraltro essere interpretata nel senso che gli Stati membri possono indicare una certa somma come importo di riferimento, ma non nel senso che essi possano imporre un importo di reddito minimo al di sotto del quale qualsiasi ricongiungimento familiare sarebbe respinto, a prescindere da un esame concreto della situazione di ciascun richiedente. Tale interpretazione è avvalorata dall'articolo 17 della direttiva, che impone un'individualizzazione dell'esame delle domande di ricongiungimento”.
Ebbene, nella specie, il quadro reddituale complessivo si presenta sufficiente ed idoneo, in virtù di una valutazione prospettica, ad ottenere il nulla osta.
Da ultimo si deve sottolineare che l'art. 28 del t.u. 286/98 al comma 3 prevede che “in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 comma 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 176”, principio che non troverebbe osservanza in caso di rigetto della domanda di ricongiungimento familiare comprendente anche figli minori sulla base di un'erronea valutazione operata dall'Amministrazione e, soprattutto, con oggettiva evidenza del superamento della soglia minima del reddito richiesto.
Il ricorso deve dunque essere accolto.
Considerato che l'Amministrazione non si costituiva in giudizio, non opponendosi all'avversa domanda, si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale: - Accoglie il ricorso e per l'effetto ordina alla di il rilascio del nulla osta CP_2 CP_2 al ricongiungimento familiare con la sig.ra nata a [...] il [...], Parte_2 [...]
nato a [...] il [...], nata a [...] il [...], Per_1 Persona_2 Per_3
nato a [...] il [...], nata a [...] il [...];
[...] Persona_4
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 25.9.25
La Giudice
Dott.ssa Maria Carmela Magarò
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Maria Carmela
Magarò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 760/2025 promossa da:
nato in [...], il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Gabutti;
C.F._1
- ricorrente -
contro
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente contumace -
e contro
, in Controparte_2 persona del Prefetto pro tempore;
- resistente contumace -
OGGETTO: diniego nulla osta per ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.01.2025, , cittadino del Parte_1
Marocco, proponeva opposizione contro il decreto n. M_IT PR_RMSUI 00178427 dell'
11.06.2024 emesso dallo Sportello Unico per l'immigrazione di con il quale CP_2 veniva rigettata la domanda di nulla osta per il ricongiungimento familiare con la moglie, la sig.ra ed i suoi figli Parte_2 Persona_1 Persona_2 Persona_3
, in mancanza del requisito reddituale minimo richiesto dalla normativa Persona_4 vigente.
Il ricorrente assumeva l'erronea valutazione del requisito reddituale, in quanto la
[...] , riteneva che il reddito prodotto dal ricorrente nell'anno 2023 fosse Controparte_3 pari ad euro 23.010,00 non sufficiente per raggiungere il requisito minimo richiesto dalla legge per l'anno 2023 che, per il ricongiungimento di n. 5 familiari, era pari ad euro
27.236,73, facendo riferimento, erroneamente, al reddito netto e non, invece, al lordo complessivo, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza consolidata.
In questa sede, il ricorrente lamentava peraltro la violazione del diritto all'unità familiare ex art. 29 del D.Lgs. 286/1998, nonché un grave vulnus all'interesse superiore dei figli minori e, dunque, una lesione dei loro diritti fondamentali.
Chiedeva, pertanto, di accertare il diritto al rilascio del nulla osta richiesto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e, per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il ricongiungimento familiare in favore della moglie e dei suoi figli, ordinando alla Prefettura di il riesame dell'istanza. CP_2
L'Amministrazione resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
***
Ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.lgs. 286/1998 (TUI) il rilascio del nulla osta allo straniero è subordinato alla verifica della presenza di una serie di requisiti, ossia “a) di una alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali;
nonché b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere”, per quanto concerne, in particolare, il ricongiungimento del coniuge e dei figli minori.
Il provvedimento di rigetto impugnato dal ricorrente è fondato unicamente sulla inidoneità del requisito reddituale richiesto dalla normativa vigente.
Dalla documentazione in atti, risulta che il ricorrente per il periodo d'imposta 2023 ha dichiarato un reddito complessivo di euro 30.089,00 (cfr. pag. 4 del Modello delle Persone
Fisiche 2024), cifra che risulta essere ben superiore al reddito minimo previsto dal comma
3 lettera b) dell'art. 29 D.lgs. n. 286/1998 che, per l'anno 2023 – anno in cui è stata presentata l'istanza - era pari ad euro 22.898,76 in considerazione della richiesta di ricongiungimento di n. 5 familiari .
La Corte di Giustizia europea, con la sentenza del 4 marzo 2010 nel caso c. Per_5
Paesi AS (C-578/08), ha enunciato importanti principi interpretativi delle norme della direttiva del Consiglio 22 settembre 2003, 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare e alla valutazione del requisito reddituale. In particolare, ha chiarito: “L'articolo 7, n. 1, parte iniziale e lett. c), secondo periodo, della direttiva permette agli Stati membri di tener conto, nel valutare le risorse del soggiornante, della soglia minima delle retribuzioni e delle pensioni nazionali. Come esposto al punto 43 della presente sentenza, tale facoltà dev'essere esercitata evitando di pregiudicare
l'obiettivo della direttiva, che consiste nel favorire il ricongiungimento familiare, e
l'effetto utile della stessa. Dal momento che l'estensione dei bisogni può variare molto a seconda degli individui, tale autorizzazione deve peraltro essere interpretata nel senso che gli Stati membri possono indicare una certa somma come importo di riferimento, ma non nel senso che essi possano imporre un importo di reddito minimo al di sotto del quale qualsiasi ricongiungimento familiare sarebbe respinto, a prescindere da un esame concreto della situazione di ciascun richiedente. Tale interpretazione è avvalorata dall'articolo 17 della direttiva, che impone un'individualizzazione dell'esame delle domande di ricongiungimento”.
Ebbene, nella specie, il quadro reddituale complessivo si presenta sufficiente ed idoneo, in virtù di una valutazione prospettica, ad ottenere il nulla osta.
Da ultimo si deve sottolineare che l'art. 28 del t.u. 286/98 al comma 3 prevede che “in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 comma 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 176”, principio che non troverebbe osservanza in caso di rigetto della domanda di ricongiungimento familiare comprendente anche figli minori sulla base di un'erronea valutazione operata dall'Amministrazione e, soprattutto, con oggettiva evidenza del superamento della soglia minima del reddito richiesto.
Il ricorso deve dunque essere accolto.
Considerato che l'Amministrazione non si costituiva in giudizio, non opponendosi all'avversa domanda, si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale: - Accoglie il ricorso e per l'effetto ordina alla di il rilascio del nulla osta CP_2 CP_2 al ricongiungimento familiare con la sig.ra nata a [...] il [...], Parte_2 [...]
nato a [...] il [...], nata a [...] il [...], Per_1 Persona_2 Per_3
nato a [...] il [...], nata a [...] il [...];
[...] Persona_4
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 25.9.25
La Giudice
Dott.ssa Maria Carmela Magarò