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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 01/10/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 633/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 633/2025 r.g. promossa da: rappresentata e difesa dall'Avvocato ANDREA DE SANCTIS presso il cui studio Parte_1 in ROMA, VIALE PARIOLI, N. 93, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE contro rappresentata e difesa dall'Avvocato ALBERTO NERI presso il cui Controparte_1 studio in REGGIO EMILIA, VIA ERNESTO CHE GUEVARA, N. 2, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.9.2025.
FATTO
Con atto di citazione notificato il 13.2.2025, ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 21/2025, emesso su ricorso di con cui è stato ingiunto alla Controparte_1 predetta società il pagamento di euro 53.344,00 oltre interessi come da domanda e spese di procedura, lamentando: a) il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
b)
l'errata quantificazione del credito ingiunto;
c) l'assenza di chiarezza delle fatture azionate in sede monitoria.
Sulla base di tali premesse, l'attore ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e difesa reietta:
In via preliminare
pagina 2 di 6 accertata e dichiarata la sussistenza di gravi ed evidenti motivi fondanti la presente opposizione, disporre, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia del decreto ingiuntivo n. 21/2025 del 07.01.2025 di cui al procedimento contraddistinto da RGN 4066/2024, poiché l'opposizione è fondata su prova scritta e la causa non è di pronta soluzione e, al contrario, il credito azionato in sede monitoria non risulta supportato da fumus boni iuris né adeguatamente provato.
Nel merito
Dichiarare nullo, inefficace e comunque revocare e/o porre nel nulla il Decreto Ingiuntivo n.
21/2025 del 07.01.2025 di cui al procedimento contraddistinto da RGN 4066/2024 emesso dal
Tribunale Ordinario di Reggio Emilia, nella persona del Giudice dott. Niccolò Stanzani Maserati per le ragioni spiegate all'interno dell'atto o, in subordine, venga accertata e dichiarata
l'inesistenza del credito per le fatture relative a periodi successivi alla riconsegna dei veicoli.
Dichiarare improcedibile il Decreto Ingiuntivo opposto, con revoca dello stesso, per mancato esperimento del tentativo di mediazione.
Respingere integralmente le rivendicazioni e le domande tutte di parte opposta, in quanto infondate in fatto e in diritto;
Dichiarare, in ogni caso, la domanda monitoria, non adeguatamente provata e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, si insiste per la richiesta di Ctu tecnica al fine di verificare ed accertare gli interessi in virtù di mancato estratto contabile analitico di parte opposta;
Condannare l'odierna opposta al pagamento delle spese e competenze legali di lite in favore dell'opponente, il cui avvocato si dichiara antistatario”.
Nel costituirsi in giudizio, ha contestato le difese attoree e, in particolare, ha Controparte_1 eccepito la nullità della procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione per la mancata indicazione dell'organo o dell'ufficio avente la rappresentanza della società attrice.
In ragione di quanto precede, la convenuta ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta (recte, non essendo fondata in toto); in subordine, concedere la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto per l'importo non contestato di euro 50.211,56;
pagina 3 di 6 nel merito: respingere le avverse domande poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa, così confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 21/2025 Tribunale di
Reggio Emilia;
Con vittoria di compensi del presente giudizio”.
Depositate le memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c., è stata respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c., dichiarata la tardività della memoria attorea ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., ritenuta l'inammissibilità della istanza di c.t.u. formulata nell'atto di citazione e rilevata la nullità della procura alle liti al difensore attoreo, con assegnazione di un termine per la sua rinnovazione.
Depositata la procura alle liti, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 30.9.2025.
DIRITTO
La convenuta ha eccepito, nella comparsa di costituzione e risposta, la nullità della procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione, non riportando la medesima alcuna indicazione delle generalità del legale rappresentante della società attrice, né della carica sociale del sottoscrittore, la cui firma era peraltro illeggibile, con conseguente impossibilità di risalire al nominativo di chi che aveva rilasciato la predetta procura.
Ciò posto, come già osservato con ordinanza del 3.7.2025, la Corte di Cassazione ha affermato, anche di recente, che “la procura speciale alle liti rilasciata, per conto di una società esattamente indicata con la sua denominazione, con sottoscrizione illeggibile, senza che il nome del conferente, di cui si alleghi genericamente la qualità di legale rappresentante, risulti dal testo della stessa, né dall'intestazione dell'atto a margine od in calce al quale sia apposta, ed altresì priva, nell'uno o nell'altra, dell'indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto stesso che lo renda identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese, è affetta da nullità (così, sulla scia di Cass., Sez. U, 07/11/2013, n. 25036, tra le tante, Cass. 05/07/2017, n. 16634; Cass. 14/03/2022, n. 8132).” (Cass. ordinanza
30.1.2025, n. 2150).
In ragione di quanto precede, con la predetta ordinanza del 3.7.2025, è stata ritenuta la nullità della procura alle liti, con sottoscrizione illeggibile, in ragione della mancata indicazione del nome del conferente la medesima e, di conseguenza, è stato assegnato termine perentorio sino al
30.7.2025 per la rinnovazione della predetta procura ex art. 182 c.p.c..
L'attrice ha provveduto a quanto richiesto solamente in data 1.8.2025 e, quindi, oltre il termine assegnatole del 30.7.2025.
pagina 4 di 6 Ora, l'art 182 c.p.c. dispone che “Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi. Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana
i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.
Tanto premesso, deve osservarsi in diritto che la Corte di Cassazione ha costantemente affermato il principio secondo il quale “In tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura "ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo in caso di rilievo officioso” (Cass. 32399; Cass. 34467/2019; Cass. 29244/2021), con la conseguenza che, in assenza di una immediata reazione all'eccezione, la nullità della procura diventa insanabile (Cass. 32399/2022; Cass 22564/2020).
Nel caso di specie, ha tempestivamente eccepito la nullità della procura alle Controparte_1 liti nella comparsa di costituzione e risposta: dunque, l'attrice avrebbe dovuto produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria alla sanatoria del vizio, ma ciò non è avvenuto, in quanto non è stata depositata la memoria prevista dall'art. 171 ter n. 1
c.p.c. è neppure è stato osservato il termine assegnato a seguito del rilievo officioso del vizio. Da tanto deriva l'insanabilità della nullità della procura, con conseguente inammissibilità delle difese attoree e conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va pertanto dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c...
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano nell'ammontare indicato nel dispositivo, tenendo a mente i parametri minimi delle quattro fasi in cui si è articolato il giudizio, in ragione della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: pagina 5 di 6 - dichiara inammissibile l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in Parte_1 Controparte_1 euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a..
Reggio Emilia, 1.10.2025
Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 633/2025 r.g. promossa da: rappresentata e difesa dall'Avvocato ANDREA DE SANCTIS presso il cui studio Parte_1 in ROMA, VIALE PARIOLI, N. 93, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE contro rappresentata e difesa dall'Avvocato ALBERTO NERI presso il cui Controparte_1 studio in REGGIO EMILIA, VIA ERNESTO CHE GUEVARA, N. 2, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.9.2025.
FATTO
Con atto di citazione notificato il 13.2.2025, ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 21/2025, emesso su ricorso di con cui è stato ingiunto alla Controparte_1 predetta società il pagamento di euro 53.344,00 oltre interessi come da domanda e spese di procedura, lamentando: a) il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
b)
l'errata quantificazione del credito ingiunto;
c) l'assenza di chiarezza delle fatture azionate in sede monitoria.
Sulla base di tali premesse, l'attore ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e difesa reietta:
In via preliminare
pagina 2 di 6 accertata e dichiarata la sussistenza di gravi ed evidenti motivi fondanti la presente opposizione, disporre, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia del decreto ingiuntivo n. 21/2025 del 07.01.2025 di cui al procedimento contraddistinto da RGN 4066/2024, poiché l'opposizione è fondata su prova scritta e la causa non è di pronta soluzione e, al contrario, il credito azionato in sede monitoria non risulta supportato da fumus boni iuris né adeguatamente provato.
Nel merito
Dichiarare nullo, inefficace e comunque revocare e/o porre nel nulla il Decreto Ingiuntivo n.
21/2025 del 07.01.2025 di cui al procedimento contraddistinto da RGN 4066/2024 emesso dal
Tribunale Ordinario di Reggio Emilia, nella persona del Giudice dott. Niccolò Stanzani Maserati per le ragioni spiegate all'interno dell'atto o, in subordine, venga accertata e dichiarata
l'inesistenza del credito per le fatture relative a periodi successivi alla riconsegna dei veicoli.
Dichiarare improcedibile il Decreto Ingiuntivo opposto, con revoca dello stesso, per mancato esperimento del tentativo di mediazione.
Respingere integralmente le rivendicazioni e le domande tutte di parte opposta, in quanto infondate in fatto e in diritto;
Dichiarare, in ogni caso, la domanda monitoria, non adeguatamente provata e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, si insiste per la richiesta di Ctu tecnica al fine di verificare ed accertare gli interessi in virtù di mancato estratto contabile analitico di parte opposta;
Condannare l'odierna opposta al pagamento delle spese e competenze legali di lite in favore dell'opponente, il cui avvocato si dichiara antistatario”.
Nel costituirsi in giudizio, ha contestato le difese attoree e, in particolare, ha Controparte_1 eccepito la nullità della procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione per la mancata indicazione dell'organo o dell'ufficio avente la rappresentanza della società attrice.
In ragione di quanto precede, la convenuta ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta (recte, non essendo fondata in toto); in subordine, concedere la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto per l'importo non contestato di euro 50.211,56;
pagina 3 di 6 nel merito: respingere le avverse domande poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa, così confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 21/2025 Tribunale di
Reggio Emilia;
Con vittoria di compensi del presente giudizio”.
Depositate le memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c., è stata respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c., dichiarata la tardività della memoria attorea ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., ritenuta l'inammissibilità della istanza di c.t.u. formulata nell'atto di citazione e rilevata la nullità della procura alle liti al difensore attoreo, con assegnazione di un termine per la sua rinnovazione.
Depositata la procura alle liti, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 30.9.2025.
DIRITTO
La convenuta ha eccepito, nella comparsa di costituzione e risposta, la nullità della procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione, non riportando la medesima alcuna indicazione delle generalità del legale rappresentante della società attrice, né della carica sociale del sottoscrittore, la cui firma era peraltro illeggibile, con conseguente impossibilità di risalire al nominativo di chi che aveva rilasciato la predetta procura.
Ciò posto, come già osservato con ordinanza del 3.7.2025, la Corte di Cassazione ha affermato, anche di recente, che “la procura speciale alle liti rilasciata, per conto di una società esattamente indicata con la sua denominazione, con sottoscrizione illeggibile, senza che il nome del conferente, di cui si alleghi genericamente la qualità di legale rappresentante, risulti dal testo della stessa, né dall'intestazione dell'atto a margine od in calce al quale sia apposta, ed altresì priva, nell'uno o nell'altra, dell'indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto stesso che lo renda identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese, è affetta da nullità (così, sulla scia di Cass., Sez. U, 07/11/2013, n. 25036, tra le tante, Cass. 05/07/2017, n. 16634; Cass. 14/03/2022, n. 8132).” (Cass. ordinanza
30.1.2025, n. 2150).
In ragione di quanto precede, con la predetta ordinanza del 3.7.2025, è stata ritenuta la nullità della procura alle liti, con sottoscrizione illeggibile, in ragione della mancata indicazione del nome del conferente la medesima e, di conseguenza, è stato assegnato termine perentorio sino al
30.7.2025 per la rinnovazione della predetta procura ex art. 182 c.p.c..
L'attrice ha provveduto a quanto richiesto solamente in data 1.8.2025 e, quindi, oltre il termine assegnatole del 30.7.2025.
pagina 4 di 6 Ora, l'art 182 c.p.c. dispone che “Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi. Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana
i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.
Tanto premesso, deve osservarsi in diritto che la Corte di Cassazione ha costantemente affermato il principio secondo il quale “In tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura "ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo in caso di rilievo officioso” (Cass. 32399; Cass. 34467/2019; Cass. 29244/2021), con la conseguenza che, in assenza di una immediata reazione all'eccezione, la nullità della procura diventa insanabile (Cass. 32399/2022; Cass 22564/2020).
Nel caso di specie, ha tempestivamente eccepito la nullità della procura alle Controparte_1 liti nella comparsa di costituzione e risposta: dunque, l'attrice avrebbe dovuto produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria alla sanatoria del vizio, ma ciò non è avvenuto, in quanto non è stata depositata la memoria prevista dall'art. 171 ter n. 1
c.p.c. è neppure è stato osservato il termine assegnato a seguito del rilievo officioso del vizio. Da tanto deriva l'insanabilità della nullità della procura, con conseguente inammissibilità delle difese attoree e conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va pertanto dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c...
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano nell'ammontare indicato nel dispositivo, tenendo a mente i parametri minimi delle quattro fasi in cui si è articolato il giudizio, in ragione della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: pagina 5 di 6 - dichiara inammissibile l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in Parte_1 Controparte_1 euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a..
Reggio Emilia, 1.10.2025
Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)
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