Sentenza 11 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/12/2002, n. 17665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17665 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL POLOT665 / 02 REPUBBLICA ITALIANA. . LA CORT SUPREJA CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G. N. 11360/00 Cron.41516 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere- Dott. Francesco MAIORANO Consigliere- Rep. Dott. Filippo CURCURUTO Consigliere- Ud.05/0 7/02 Dott. Saverio TOFFOLI Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI, E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato crcdighe EN , 288встрнеш in ROMA ON EL , presso lo studio dell'avvocato SILVANO PICCININNO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMAPIGATI GIANCARLO, 47 presso lo studio dell'avvocato FRANCO VIA ARNO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega2002 3327 in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 630/99 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 15/03/00 R.G. N. 4014/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato PICININNO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del primom motivo, accoglimento del secondo ed assorbito il terzo motivo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Bologna depositato il 16.12.1994, Giancarlo GA, titolare di una rendita in relazione all'inabilità permanente dell'11% derivatagli dall'infortunio sul lavoro occorsogli in data 22.1.1981, deduceva che, a seguito di aggravamento intervenuto nel decennio, l'inabilità era pervenuta al grado del 20% e chiedeva la condanna delle Ferrovie dello Stato s.p.a. a corrispondergli la rendita nella misura corrispondente. Costituitasi la società convenuta ed espletata una consulenza tecnica, il Pretore accoglieva la domanda in rapporto a un'inabilità del 16%. A seguito di appello principale delle Ferrovie dello Stato e incidentale del GA, il Tribunale di Bologna, dopo lo svolgimento di una nuova consulenza tecnica, confermava la sentenza di primo grado. Osservava che, come precisato dal c.t.u., il GA a seguito dell'infortuio del 1981 aveva sviluppato una periartrite calcifica cronica della spalla destra, determinante, nel decennio dalla costituzione della rendita, una diminuzione della capacità lavorativa per occupazioni confacenti alle sue attitudini pari al 16%. Aggiungeva che le valutazioni tecniche del consulente, adeguatamente motivate, evidenziavano la sicura progressività della sintomatologia e della limitazione funzionale provocate dall'infortunio: risultava confermata quindi la sussistenza di un aggravamento entro il decennio dalla costituzione della rendita. Quanto al trasferimento all'Inail della tutela assicurativa in merito agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, il Tribunale osservava che la relativa modifica normativa era stata meramente richiamata dalla convenuta, che non ne aveva dedotto alcuna conseguenza giuridica riguardo al rapporto dedotto in giudizio. Contro questa sentenza la Soc. Ferrovie dello Stato s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria. Il GA resiste con controricorso. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 2, commi 13 e 15, della legge 28 novembre 1996 n. 608 (recte: del d.l. 1 ottobre 1996 n. 510, convertito dalla legge citata), unitamente ad omessa motivazione su un punto decisivo. Lamenta che il giudice di appello abbia omesso di prendere atto della perdita della legitimatio ad causam delle Ferrovie dello Stato per effetto della dispozioni citate,le quali, in conseguenza della privatizzazione del soggetto, hanno fatto venire meno le sue attribuzioni, derogatorie della disciplina generale, in materia di assicurazione contro gli infortuni del lavoro e delle malattie professionali, ponendo a carico dell'Inail le prestazioni decorrenti dal 1.1.1996, anche se conseguenti ad eventi anteriori al 31.12.1995 e non ancora definiti a tale data. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 74, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e omessa motivazione su un punto decisivo. Lamenta che il Tribunale di Bologna, prendendo in considerazione la riduzione della capacità lavorativa per le occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato, abbia fatto un'errata applicazione della norma citata, la quale si riferisce alla diminuzione dell'attitudine al lavoro", e cioè alla riduzione della capacità lavorativa generica. Con il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 83, primo comma, del d.P.R. n. 1124/1965 e omessa motivazione su un punto decisivo. Lamenta la mancanza di accertamento e di motivazione in merito alla verificazione di un aggravamento nel decennio, presupposto necessario non surrogabile dalla constatazione di un errore nella originaria valutazione dell'aumento della rendita per aggravamento;
in particolare, contesta l'idoneità dell'astratta e generalissima considerazione circa la "sicura progressività della sintomatologia". Il primo motivo non è fondato. 4 Come questa Corte ha già avuto occasione di precisare, il trasferimento all'Inail o all'Ipsema (a seconda che si tratti di personale ferroviario o navigante) della titolarità dei rapporti aventi per oggetto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori dipendenti della Società Ferrovie dello Stato - disposto, a decorrere dall'1 gennaio 1996 dall'art. 2, 13°, 14° e 15° comma, d.l. 1 ottobre 1996 n. 510 (con il quale sono stati reiterati precedenti decreti legge decaduti), convertito nella 1. 28 novembre 1996 n. 608 (che ha salvato gli effetti di tutti i decreti legge della catena) non incide nei giudizi in corso, in relazione ad eventi verificatisi entro - il 31 dicembre 1995 e ancora non definiti entro tale data, sulla preesistente legittimazione processuale della suddetta società, dovendosi ritenere realizzata una ipotesi di successione ex lege nel diritto controverso analoga a quella prevista dall'art. 111 c.p.c., implicante la prosecuzione del processo tra le parti originarie, salva la possibilità dell'intervento in causa dell'Inail o dell'Ipsema (Cass. 9 marzo 1999 n. 2030, 30 marzo 1999 n. 3085, 17 agosto 2000 n. 10916). Sono invece fondati il secondo e il terzo motivo. Nell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, infatti, l'art. 74, 1° comma, del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, nel prevedere il diritto alla rendita per inabilità permanente, assoluta o parziale, collega tale inabilità ad una situazione patologica permanente tale da eliminare o ridurre l'attitudine al lavoro intesa in senso non specifico, ma generico (e con precipuo riferimento ad attività lavorative manuali di tipo medio), senza considerazione quindi della specifica attività di abitualmente svolta dall'assicurato o quelle conformi alle sue attitudini (Cass. 22 agosto 1991 n. 9036, 11 ottobre 1997 n. 9914, 4 marzo 1998 n. 2373, 8 novembre 1999 n. 12426, 18 maggio 2001 n. 6808). Non è corretto, quindi, il riferimento, compiuto dal giudice a quo alle occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato. D'altra parte, il diritto alla revisione della rendita è subordinato alla sussistenza di un aggravamento dei postumi dell'infortunio intervenuto entro il 5 decennio dalla costituzione della rendita, a norma dell'art. 83 del testo unico;
pertanto non è possibile, ove sia fatto valere il diritto alla revisione, una mera diversa valutazione del grado di inabilità (cfr. Cass. 30 gennaio 1981 n. 722, 15 maggio 1987 n. 4512, 2 agosto 1999 n. 8373, 6 luglio 2000 n. 9046). Sarebbe stato quindi necessario, nella specie, uno specifico ed adeguato accertamento sul punto. La motivazione formulata al riguardo dal giudice di merito non può ritenersi adeguata, poiché il generico riferimento alla progressività della sintomatologia e della limitazione funzionale non offre adeguati elementi di riscontro né in relazione all an" del peggioramento, né circa la sua entità, con riferimento specifico all'essenziale riferimento temporale del decennio. Consegue l'annullamento della sentenza in relazione a tali ultimi due motivi di ricorso e il rinvio della causa ad altro giudice, che provvederà a nuovo esame in merito alla sussistenza e alla eventuale consistenza dell'aggravamento entro il decennio dalla costituzione della rendita e che, ove sia conseguentemente necessario procedere ad una nuova determinazione della misura della rendita, si atterrà al sopra enunciato principio di diritto sulla rilevanza della riduzione della capacità lavorativa generica.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo e accoglie il secondo e il terzo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Bologna, che provvederà anche in merito alle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 5 luglio 2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Vincenzo Maillo Saveyor Tell DOENTE DA ROPOSTA MI BOLLO, REGISTRO CDM OGNI SESA, TAISA O DIPITTO DELLA ING . 53 IL CANCELLERE Depositato in Concellería 9001 1DIC 2002- IL CANCELLIERE 6