Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2008, n. 16146
CASS
Sentenza 14 marzo 2008

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Massime1

In tema di reati sessuali, la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. è compatibile con il reato di violenza sessuale, dovendo peraltro il risarcimento del danno intervenire, prima del giudizio, in misura integrale non essendo sufficiente, a tal fine, una qualsivoglia forma di accordo in via transattiva.

Commentario1

  • 1Art. 609-bis - Violenza sessuale (1)
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Elemento soggettivo Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale non è necessario che la condotta sia specificamente finalizzata al soddisfacimento del piacere sessuale dell'agente, essendo sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente “sessuale” dell'atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dallo scopo perseguito (Sez. 3, 3648/2018). Elemento oggettivo Integra l'elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2008, n. 16146
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16146
Data del deposito : 14 marzo 2008

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