Sentenza 14 marzo 2008
Massime • 1
In tema di reati sessuali, la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. è compatibile con il reato di violenza sessuale, dovendo peraltro il risarcimento del danno intervenire, prima del giudizio, in misura integrale non essendo sufficiente, a tal fine, una qualsivoglia forma di accordo in via transattiva.
Commentario • 1
- 1. Art. 609-bis - Violenza sessuale (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elemento soggettivo Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale non è necessario che la condotta sia specificamente finalizzata al soddisfacimento del piacere sessuale dell'agente, essendo sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente “sessuale” dell'atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dallo scopo perseguito (Sez. 3, 3648/2018). Elemento oggettivo Integra l'elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2008, n. 16146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16146 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2008 |
Testo completo
O S C U R A TA
16 146 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
R DEL 14/03/2008
SENTENZA
N. 00698 /2008
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. LUPO ERNESTO PRESIDENTE
1. Dott. GENTILE MARIO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2.Dott. LOMBARDI ALFREDO MARIA fl N. 026118/2007
3. Dott. MARMO MARGHERITA 11
4. Dott.SARNO GIULIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) P.R. N. IL (omissis)
avverso SENTENZA del 12/04/2007
CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
SARNO GIULIO
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. che ha concluso per1 rigetto del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv.
fraticell. Macis O S C U RA TA
Con la sentenza in epigrafe la corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della decisione del tribunale di Montepulciano in data 7.4.2005, rideterminava la pena inflitta a in anni due di reclusione P.R.
con sospensione condizionale - per i reati di cui agli artt. 81, 572 e 609
-
bis cod. pen. in danno della convivente ed ex moglie I.M.D.C.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l'imputato il quale eccepisce: 1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di cui all'art. 609 bis cod. pen.;
2) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di cui all'art. 572 cod. pen.;
3) mancanza di motivazione in punto di omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.;
4) mancanza e manifesta illogicità di motivazione in punto di quantificazione della pena.
Motivi della decisione
1) Con il primo motivo il ricorrente contesta le affermazioni dei giudici di merito secondo cui le parole della p.o. in ordine alla violenza sessuale subita sarebbero state confermate dalle dichiarazioni dei testimoni sostenendo che questi ultimi, in realtà, si sarebbero limitati a riferire solo quanto appreso dalla stessa denunciante.
Afferma, invece, il P. che con la p.o. vi sarebbero stati rapporti
“burrascosi" per motivi vari (economici, gelosia, incompatibilità caratteriali) ma nessun episodio di violenza sessuale, non essendosi mai quest'ultima opposta alle sue richieste e non essendovi mai stata - per sua stessa ammissione - violenza nei suoi confronti. E' da ritenere pertanto illogica e contraddittoria - secondo il ricorrente - l'affermazione della . per cui la mancata opposizione alle richieste di natura sessuale sarebbe stata determinata dal timore di violenze o di serio turbamento per le figlie, tanto più che queste ultime non avrebbero mai evidenziato il carattere violento dell'uomo, in ciò trovando conferma anche nelle dichiarazioni dell'assistente sociale che avrebbe riconosciuto all'imputato qualità genitoriali adeguate.
Ям O S C U R A T A
Ciò posto ritiene il Collegio che le doglianze del ricorrente non possano essere condivise.
Entrambe le decisioni di merito le cui motivazioni, in quanto conformi, si integrano, danno correttamente conto del clima di violenza da cui il rapporto di coppia era caratterizzato, evidenziando che per tale ragione la I. aveva già denunciato l'ex marito alle autorità svizzere e che anche le amiche della p.o. erano state messe al corrente da quest'ultima dei violenti scoppi d'ira determinati dai rifiuti della donna, aggiungendo di avere direttamente assistito ad episodi di aggressione della denunciante da parte dell'imputato. In questo contesto appare senz'altro logica la deduzione dei giudici di merito che concludono per l'esistenza di un rapporto fortemente condizionante per la donna,timorosa delle reazioni del convivente e per il coinvolgimento emotivo delle figlie. Neanche la circostanza che queste ultime abbiano avuto un corretto rapporto con il padre contraddice sul piano logico la tesi accusatoria in quanto la violenza risulta conseguenza diretta - secondo i giudici di merito
- delle sole difficoltà connesse al difficile rapporto della coppia già sfociate, peraltro, in precedenza, nel divorzio.
Quanto alla diversa spiegazione che il ricorrente fornisce degli episodi di violenza, occorre in questa sede ribadire che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito. E dunque non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex plurimis Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 Rv. 207944).
Meritano invece accoglimento il secondo ed il terzo motivo di ricorso.
Ed, invero:
2) In relazione all'art. 572 cod. pen., si duole il ricorrente della mancanza di una specifica motivazione in risposta alle doglianze formulate con i motivi di appello con i quali, tra l'altro, si eccepiva l'insussistenza del reato in esame.
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La censura è fondata.
La decisione di secondo grado effettivamente manca di una motivazione che specificamente attenga alla violazione dell'art. 572 cod. pen.. L'omissione in questione è certamente rilevante in quanto, come già affermato da questa Corte, il reato di violenza sessuale e quello di maltrattamenti in famiglia possono concorrere tra loro, salvo che nel caso in cui vi sia piena coincidenza tra le due condotte, nel senso che il delitto di maltrattamenti sia consistito nella mera reiterazione degli atti di violenza sessuale (Sez. 3, n. 36962 del 12/07/2007 Rv. 237312).
E' quindi necessario che il giudice di merito dia espressamente conto delle ragioni per le quali si ritiene sussistere il concorso dei due reati.
3) Ugualmente fondata è la censura relativa alla mancanza di motivazione in punto di omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cp. Al riguardo ritiene il Collegio di dovere anzitutto precisare che l'attenuante in questione è certamente compatibile anche con il reato di violenza sessuale, a condizione tuttavia che il risarcimento intervenga prima del giudizio e che il giudice ne accerti l'integralità non essendo sufficiente, a tal fine, una qualsivoglia forma di accordo in via transattiva.
Nella specie il ricorrente sostiene che la ricorrenza di tali condizioni, adducendo a riprova che la parte civile non avrebbe rassegnato le conclusioni in primo grado.
Si rende quindi necessaria in sede di rinvio una esaustiva verifica in ordine all'accertamento del risarcimento, della integralità di esso ed alla fase del giudizio in cui è eventualmente intervenuto.
Conclusivamente la sentenza va dunque annullata con rinvio affinché la corte d'appello:
a) motivi specificamente sulla sussistenza del reato di cui all'art. 572 cod. pen. espressamente indicando le ragioni che fanno propendere per l'esistenza di una condotta di maltrattamenti in famiglia autonoma rispetto a quella della violenza sessuale;
b) verifichi la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., sia sotto il profilo dell'integralità del risarcimento sia in relazione alla fase del giudizio in cui il risarcimento stesso è eventualmente intervenuto.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
яри 3 O S C U R A T A
-Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a) maltrattamenti in famiglia - ed alla mancata pronuncia sull'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.,con rinvio alla Corte d'appello di Firenze. Pagitta rent il ricons Così deciso in Roma il 14.3.2008
Il Presidente
Емић про Il Consigliere estensore
Malin So
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 17 APR 2008
EL (doth Fiorella Donati) IL FUNZIONARIO
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