Sentenza 19 marzo 2013
Massime • 1
La circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., per la sua portata generale, può essere riconosciuta anche quando il danno risarcibile sia di natura psichica o morale, ben potendo anche quest'ultimo essere suscettibile di quantificazione e di riparazione. (Fattispecie in tema di reati sessuali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/2013, n. 28753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28753 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 19/03/2013
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - rel. Consigliere - N. 802
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 42148/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.G. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza del 26/6/2012 della Corte di appello di Palermo, che, a conferma della sentenza emessa con rito abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Palermo in data 27/4/2010 che aveva ritenuto l'imputato colpevole dei reati contestati ai capi b), c), d) - in esso assorbito il capo a) - nonché e) ed f) della rubrica (accertati il (omesso) ) e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e applicazione della continuazione tra i reati, lo ha condannato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza con rinvio;
udito per l'imputato l'avv. Amato Renato in sostituzione dell'avv. Giuseppe De e Luca, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Il sig. M. è stato condannato al termine di giudizio abbreviato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione perché ritenuto colpevole dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo dei reati previsti dall'art. 609-bis cod. pen. (capo b), artt. 81 e 594 (capo e), 605 cod. pen. (capo d, in esso assorbito il rato ex artt. 81 e 610 cod. pen., contestato al capo a), art. 635 (capo e) e art. 612 cod. pen. (capo f). Si tratta di reati commessi in danno della donna con cui l'imputato intratteneva una difficile relazione sentimentale, reati nella sostanza confessati e a cui erano seguite condotte riparatorie.
2. Con l'atto di appello il sig. M. non contestava il giudizio di responsabilità, ma chiedeva applicarsi la circostanza ex art. 62 c.p., n. 6 e ridursi la pena.
3. Con la sentenza impugnata la Corte di appello ha ritenuto non concedibile l'invocata attenuante in quanto il danno da violenza non appare concretamente accertabile ne' risulta riparabile con una dazione di denaro e in quanto la somma complessiva di 20.000,00 Euro, in parte versata e in parte promessa dall'imputato, non appare congrua.
4. Avverso tale decisione viene proposto ricorso con il quale il sig. M. , premesso che la persona offesa all'udienza del 9/4/2010 ha dichiarato di accettare la somma offerta a titolo di risarcimento e di averla devoluta a un ente assistenziale, lamenta l'errata applicazione della legge e chiede che la circostanza attenuante invocata venga ritenuta concedibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso appare fondato e la Corte ritiene che la sentenza impugnata debba sul punto essere annullata con rinvio al giudice di merito.
Non può, infatti, essere condivisa la motivazione adottata dai giudici di appello per respingere la richiesta applicazione della circostanza attenuante della riparazione del danno.
2. Va premesso che in sede di esame (dichiarazioni del 9/4/2010) la persona offesa ebbe ad affermare di avere rifiutato l'offerta della somma di 17.500,00 Euro in quanto riteneva sufficiente come risarcimento la somma di 2.500,00 già ricevuta e devoluta da lei in beneficenza. Tale dichiarazione appare coerente con le relazioni esistenti fra l'imputato e la persona offesa e deve essere apprezzata dal giudice di merito anche ai fini della valutazione del danno in concreto arrecato alla vittima. La Corte di appello, invece, ha sostenuto in modo apodittico e senza considerare la realtà di tali rapporti che la somma di 20.000,00 Euro non può dirsi adeguata alla gravità dei fatti e "alle negative conseguenze del fatto e alle lesioni psichiche arrecate alla donna"; si tratta di passaggi motivazionali che risultano generici e non si raccordano in alcun modo con le ricordate dichiarazioni della sig.ra Mi. .
3. Nè può essere condivisa da questa Corte l'affermazione secondo la quale il "danno ... di natura psichica e morale" non sarebbe risarcibile validamente e non potrebbe essere riparato con la dazione di somme di denaro suscettibili di rendere applicabile la circostanza attenuante ex art. 62 c.p., n.
6. In primo luogo va ricordato che la circostanza ex art. 62 c.p., n. 6, ha portata generale e non conosce sfere di esclusione connesse alla tipologia dei reati codicistici, tanto che questa Corte ha stabilito che detta attenuante può essere riconosciuta all'autore di violenza sessuale qualora il risarcimento sia effettuato prima del giudizio e in misura integrale (Sez. 3, n. 16146 del 14/3/2008, rv 239869). In secondo luogo, va ricordato che la giurisprudenza riconosce la rilevanza dei danni cagionati anche dai reati di violenza sulle persone, ammette l'esercizio dell'azione civile in sede penale e quantifica il danno da reato, condannando gli imputati al risarcimento del medesimo, così risultando evidente che anche i danni "psichici e morali" sono suscettibili di quantificazione e di riparazione, ovviamente secondo i profili e nei termini rilevanti ai fini dell'applicazione della legge penale (Sez. 3, n. 19523 del 18/3/2010, ricorrente B.A.).
4. La motivazione della sentenza richiamata dalla Corte di appello non chiarisce per quali ragioni i danni connessi ad episodi di violenza sessuale resterebbero estranei alla disciplina ordinaria e risulterebbero non suscettibili, nella parte non patrimoniale, di essere riparati o almeno attenuati in termini tali da rendere applicabile la circostanza attenuante in parola.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata nella parte in cui esclude l'applicazione della invocata circostanza attenuante e gli atti vanno rinviati alla Corte di appello affinché, tenuto conto dei principi fissati con la presente decisione, proceda a nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo esame sulla circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
6. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2013