Cass. civ., sez. III, sentenza 20/05/1999, n. 4912
CASS
Sentenza 20 maggio 1999

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In merito alla facoltà consentita, in tema di appalto di opere pubbliche, all'appaltatore, dall'art. 1, secondo comma della legge 12 gennaio 1974, n. 8, di prestare, in luogo della cauzione, una polizza fideiussoria, è rimessa - in difetto di norme imperative ostative - all'autonomia privata il regolamento del contenuto della polizza, con la conseguenza che finisce per essere demandato alle parti della polizza stabilire se la stessa sia disciplinata - in tutto in parte - dalle norme comuni della fideiussione, ovvero da specifica e diversa regolamentazione specificamente pattuita, allo scopo, dalle parti stesse.

La cauzione in numerario od in titoli prevista dall'art. 5 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 recante approvazione del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del ministero dei lavori pubblici, nonché da altri testi normativi disciplinanti la materia degli appalti pubblici, ha natura di garanzia reale generica, finalizzata ad assistere qualsiasi ragione di credito effettivamente esistente a favore dell'Amministrazione. Da ciò segue che, ove essa sia prestata, ed intervenga poi l'inadempimento dell'appaltatore, l'Amministrazione può soddisfare il proprio credito mediante incameramento, totale o parziale, della cauzione stessa in numerario - passato in proprietà della medesima al momento della prestazione della cauzione - ovvero mediante vendita dei titoli che ne abbiano formato oggetto.

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 20/05/1999, n. 4912
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4912
Data del deposito : 20 maggio 1999

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