Articolo 18 della Legge 3 agosto 2009, n. 120
Articolo 17
Versione
2 settembre 2009
Art. 18. (Situazione finanziaria) 1. La situazione finanziaria dell'Amministrazione del Fondo edifici di culto, alla fine dell'esercizio 2008, risulta come appresso:

Entrate dell'esercizio 2008 € 9.312.225,48
Spese dell'esercizio 2008 » 9.464.591,53
Saldo passivo della gestione di competenza € 152.366,05 Saldo attivo dell'esercizio 2007 € 823.303,16

Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 2007:
Accertati:
al 1° gennaio 2008 € 2.811.372,14
al 31 dicembre 2008 » 3.395.390,09
€ 584.017,95

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 2007:
Accertati:
al l° gennaio 2008 € 11.268.549,62
al 31 dicembre 2008 » 11.082.854,47
€ 185.695,15

Saldo effettivo dell'esercizio 2007 € 1.593.016,26 Saldo attivo al 31 dicembre 2008 € 1.440.650,21
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 6.
Si riporta il testo dell' art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
«Art. 9 (Fondo di riserva per le spese impreviste). - Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, e' istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese impreviste», per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui al precedente art. 7 (punto 2), ed al successivo art. 12 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuita'.
Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato un elenco da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, delle spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' di cui al comma precedente.
Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si e' proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.».
Entrata in vigore il 2 settembre 2009