Cass. pen., sez. VI, ordinanza 29/09/2023, n. 50684
CASS
Ordinanza 29 settembre 2023

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Massime1

In tema di mandato di arresto europeo, va sottoposta alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 T.F.U.E., la risoluzione delle seguenti questioni pregiudiziali: a) se l'art. 6 T.U.E. deve essere interpretato nel senso che il diritto dell'imputato alla difesa tecnica in un processo criminale sia annoverato tra i diritti sanciti dalla Carta di Nizza ed i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri dell'Unione europea, che esso riconosce come principi generali del diritto dell'Unione e che la decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo ed alle procedure di consegna tra Stati membri, obbliga a rispettare; b) se, in caso affermativo, il diritto dell'imputato alla difesa tecnica in un processo criminale possa ritenersi comunque rispettato qualora la sentenza di condanna sia stata pronunziata nei confronti di un imputato assente e non assistito da alcun difensore, di sua fiducia o nominato dal giudice procedente, sebbene soggetta al diritto potestativo dell'imputato stesso, una volta consegnato, di ottenere la ripetizione del giudizio con le garanzie difensive; c) se, di conseguenza, l'art. 4-bis della decisione quadro del Consiglio UE 2002/584/GAI, introdotto dalla decisione quadro del Consiglio UE 2009/299/GAI del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che lo Stato richiesto della consegna abbia la facoltà di rifiutare l'esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, se l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, anche quando sussistano le condizioni di cui al par. 1, lett. d), dello stesso art. 4-bis, ma l'interessato non sia stato assistito da un difensore, nominato di sua fiducia o di ufficio dal giudice procedente.

Commentario1

  • 1Rescissione del giudicato, termine da notifica MAE o consegna? (Cass. 23715/24)
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    Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione dovranno stabilire se nel procedimento per mandato arresto europeo attivo il termine per proporre istanza di rescissione del giudicato decorra dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza, per effetto della notifica all'estero del mandato di arresto o dalla consegna del condannato all'Italia. Corte di Cassazione sez. VI penale, ud. 7 febbraio 2024 (dep.13 giugno 2024), n. 23715 Presidente Fidelbo - Relatore D'Arcangelo Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Genova ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato proposta da L.S.N., in relazione alla sentenza di condanna emessa nei suoi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, ordinanza 29/09/2023, n. 50684
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50684
Data del deposito : 29 settembre 2023

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