Sentenza 8 ottobre 2009
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, le condizioni di salute dell'indagato incompatibili con lo stato di detenzione non possono costituire motivo di censura contro l'ordinanza applicativa della misura coercitiva, ma devono essere fatte valere in sede di richiesta di revoca o di sostituzione della misura stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/10/2009, n. 48093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48093 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 08/10/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - rel. Consigliere - N. 1232
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 20770/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AS GI N. IL 18/05/1964;
avverso l'ordinanza n. 563/2009 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO, del 16/04/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
lette le conclusioni del PG Dott. SALVI G.: inamm.tà. MOTIVI DELLA DECISIONE
CA EP è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere con ordinanza del GIP del Tribunale di Palermo per concorso in truffa, falso ideologico in atto pubblico, corruzione, fraudolenta dichiarazione di reddito. Il Tribunale del riesame confermava, sulla scorta delle indagini di p. g., delle deposizioni testimoniali e delle dichiarazioni del coindagati CE AR, primario della Divisione Cardiochirurgica Pediatrica.
Venivano ravvisate le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. a) e c). Il giudice de libertate declinava l'esame delle condizioni di salute, ad avviso della difesa incompatibili con la detenzione, poiché le stesse devono essere fatte valere ai sensi dell'art. 279 c.p.p., e non in sede di riesame. Secondo l'accusa l'indagato, amministratore unico di Med Line srl, faceva figurare, d'accordo col CE, forniture in realtà non effettuate, di materiale sanitario all'Ospedale Civico di Palermo.
Ricorre il difensore, deducendo l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate a seguito d'una denuncia sporta dalla sorella dell'indagato per minaccia semplice e danneggiamento, reati che non consentono captazioni.
Si deduce, poi, vizio di motivazione per la mancata considerazione delle giacenze di magazzino e della circostanza che le bolle di consegna sono state siglate da una serie di funzionari, non solo dal CA.
Costituisce mera illazione il fatto che la somma ricevuta dal CE (di Euro 20 mila) sia il prezzo della corruzione. Quanto ai "pericula libertatis", l'indagine è ormai conclusa e la richiesta di preventivo rinvenuta presso l'indagato era diretta alla ditta AL di Parma, il cui legale rappresentante è legato al CA da risalente amicizia.
Le censure sono prive di fondamento.
L'art. 266, comma 1, lett. f) indica la minaccia fra i reati che consentono l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche.
Le bolle di consegna, siglate da più soggetti della Amministrazione o del personale sanitario dell'Ospedale di Palermo, indiziano la responsabilità degli stessi, come rappresenta il ricorrente. Ed infatti non risulta che le indagini concernano i soli CA e CE. La GGFF ha accertato che i prodotti sanitari indicati nei documenti di trasporto non erano nella disponibilità della Med Line e d'altro canto non è verosimile che l'indagato abbia ceduto merce tratta da giacenze di magazzino.
Nè va trascurata la circostanza che le pretese consegne non avvenivano, come dovuto, presso la Farmacia dell'Ospedale, ma direttamente presso la Divisione cui CE era preposto. L'imputazione di corruzione è sorretta dalle dichiarazioni di CH OS e dalle parziali ammissioni del CE. L'integrità della prova va tutelata non solo nella fase delle indagini preliminari, ma anche in quella dibattimentale, onde il pericolo di inquinamento non può dirsi cessato col sequestro di copiosa documentazione, tenuto conto della pluralità di soggetti implicati in tali vicende, interessati a darsi reciproca "copertura". La richiesta di preventivo alla AL di Parma è stata correttamente valutata sotto il profilo della possibile reiterazione criminosa, a nulla rilevando i rapporti di cordialità ed amicizia col titolare della stessa.
Le condizioni di salute dell'indagato non possono costituire motivo di censura contro l'ordinanza genetica della cautela personale, dovendo essere fatte valere in sede di richiesta di revoca o di sostituzione ai sensi dell'art. 299 c.p.p.. Quanto al più limitato profilo dell'adeguatezza, generiche appaiono le deduzioni difensive al riguardo, non supportate da indicazioni di sorta circa le patologie dalle quali l'indagato sarebbe affetto. Il ricorso va rigettato, con la condanna del CA alle spese del procedimento. La cancelleria curerà gli adempimenti di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per la comunicazione di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2009