CASS
Sentenza 8 giugno 2026
Sentenza 8 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2026, n. 21122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21122 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: OR RO, nato in [...] il [...]; EM NE, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 10/10/2025 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FA ST;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto della mancata conversione della pena detentiva con quella pecuniaria, e dichiarare inammissibili nel resto i ricorsi;
lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. Giovanni Salvaggio, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10/10/2025 la Corte di appello di Palermo, decidendo sull'appello degli imputati, ha confermato la sentenza del 26/01/2024 con la quale il Tribunale di Agrigento, ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 648, quarto Penale Sent. Sez. 2 Num. 21122 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: MOSTARDA FABIO Data Udienza: 14/05/2026 2 comma, cod. pen, aveva condannato RO OR e NE EM alla pena (condizionalmente sospesa) di mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa. Secondo le conformi sentenze di merito i due imputati, in epoca antecedente al 25/07/2017, avrebbero acquistato o ricevuto, consapevoli della provenienza delittuosa, un telefono cellulare provento di furto denunciato il 02/05/2017. 2. Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite il loro difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità degli imputati per il reato di ricettazione. Il difensore rileva, in primo luogo, che la Corte di appello, aderendo acriticamente alle conclusioni del primo giudice, aveva di fatto omesso di motivare in relazione agli argomenti dedotti nei motivi di appello con i quali la difesa aveva contestato la configurabilità del reato. In particolare, si evidenzia che la versione dei fatti fornita dagli imputati (i quali avevano dichiarato di aver casualmente rinvenuto in strada il cellulare ritenendolo abbandonato) non era stata creduta dai Giudici di merito solo in forza del travisamento delle risultanze istruttorie, ed in particolare delle dichiarazioni del teste Porrello. Quest’ultimo, infatti, da un lato, aveva confermato quanto dichiarato dagli imputati (in ordine al fatto che il cellulare era stato a lui portato in riparazione in quanto era danneggiato) e, dall’altro, non aveva affatto escluso che il cellulare presentasse i danni al display di cui avevano riferito i ricorrenti. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di proscioglimento degli imputati ai sensi dell’art. 131bis cod. pen. La difesa evidenzia che la causa di non punibilità è stata esclusa solo in virtù del valore del cellulare ricettato;
valore che tuttavia non è stato neppure accertato. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione del fatto nel reato di cui all’art. 712 cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo si deduce, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva. La difesa si duole del fatto che la Corte territoriale aveva disatteso l’istanza formulata nei motivi di appello solo perché il Giudice di primo grado aveva concesso la sospensione condizionale della pena, il che era incompatibile con la sostituzione. 3 La difesa reputa tale conclusione erronea in quanto la Corte territoriale non ha tenuto conto, da un lato, del fatto che la concessione della pena sospesa era stata una iniziativa officiosa del giudice, e, dall’altro, che nei motivi di gravame vi era stata rinuncia a tale beneficio. 2.5 Con l’ultimo motivo si eccepisce l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione. 3. Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza con trattazione orale su istanza del difensore dei ricorrenti (poi non comparso). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è in parte fondato, per le ragioni e nei limiti di seguito indicati. 1. Il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione dell'art. 648 cod. pen., è inammissibile. Ed invero, il difensore, pur denunciando apparentemente violazione di legge e vizio di motivazione, in realtà si limita ad articolare censure volte a prefigurare una rivalutazione e/o una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, nonché prive di pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e aventi carattere di decisività. Ed infatti, i Giudici di merito hanno puntualmente motivato in ordine alle ragioni per le quali risultavano inattendibili e non credibili le giustificazioni fornite dagli imputati in ordine alle modalità con le quali erano entrati in possesso del cellulare risultato provento di furto;
si è infatti rilevato che l'ipotesi del rinvenimento del cellulare abbandonato in strada e con il dispaly rotto, non solo era intrinsecamente poco verosimile e non aveva trovato riscontri, ma era addirittura contraddetta dalle dichiarazioni del tecnico al quale il telefono era stato portato in riparazione, che non aveva fatto cenno ai danni presenti al momento del rinvenimento cui gli imputati avevano fatto riferimento. Si tratta di una motivazione nella quale non è dato ravvisare profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e dunque non censurabile in questa sede. Nella parte in cui deduce il travisamento della prova da parte dei Giudici di merito, il motivo è poi inammissibile per le seguenti ragioni. Questa Corte ha chiarito che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato 4 probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01). Occorre poi considerare che in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, in forza del quale, la parte ricorrente, pena l'inammissibilità del ricorso, ha l'onere di allegare gli atti processuali che si assumono travisati ovvero di indicare puntualmente nell'impugnazione gli atti dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 58897 del 03/12/2020, [...], Rv. 280419 – 01). Ciò detto, il motivo di ricorso difetta completamente di tutti i requisiti sopra indicati, perché non indica in cosa sarebbe consistito il travisamento, non allega né indica in maniera specifica gli atti travisati da acquisire, non spiega la decisività dell’atto asseritamente travisato. 2. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato. La Corte territoriale, nel rigettare il motivo di appello avente ad oggetto l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen., si è limitata ad affermare che l'operatività dell'esimente doveva essere esclusa, da un lato, “in quanto gli elementi emersi nel corso del giudizio di primo grado, e segnatamente le modalità della condotta, non possono che condurre al rigetto della richiesta formulata dalla difesa” e, dall'altro, perché l'esiguità del valore del bene ricettato e del danno arrecato erano già state valutate ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen. Si tratta di una motivazione che è, per un verso, meramente apparente in quanto si limita a fare un riferimento del tutto generico a modalità della condotta ostative che però non indica, e, per altro verso, contraddittoria e illogica in quanto pur dando atto della esiguità del danno ne esclude la rilevanza solo perché tale elemento sarebbe stato valutato ad altri fini. Non è infatti dato comprendere per quale ragione il medesimo elemento non possa venire in rilievo ai fini della applicazione di istituti aventi struttura e finalità completamente diverse. Peraltro, sul punto, questa Corte ha più volte affermato che il giudice può tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto 5 differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, [...], Rv. 264378 – 01; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, [...], Rv. 258011 – 01); tale condivisibile principio, dettato in materia di determinazione della pena, vale a maggior ragione quando, come appunto nel caso in esame, vengono in rilievo istituti completamente diversi, quali il riconoscimento di una causa di non punibilità da un lato e l’applicazione di una circostanza del reato dall'altro. 3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto, pur denunciando apparentemente violazione di legge e vizio di motivazione, è interamente versato in fatto. Si pretende infatti di denunciare una errata applicazione della legge penale sul presupposto di una ricostruzione dei fatti del tutto diversa da quella operata dalle conformi sentenze di merito. E' quindi evidente, che le censure della difesa – più che dedurre specifiche violazioni di legge o criticare la coerenza e la tenuta logica del provvedimento impugnato –, si limitano a prospettare una lettura alternativa delle prove assunte e a sollecitarne un diverso apprezzamento da parte di questa Corte, ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. (cfr Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [...], Rv. 284556 – 01). 4. Il quarto motivo, avente ad oggetto il rigetto della richiesta di applicazione di pena sostitutiva, è meritevole di accoglimento. La Corte territoriale ha infatti rigettato l'istanza della difesa limitandosi a rilevare che la sospensione condizionale (concessa dal primo giudice) era di ostacolo all’applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, in quanto secondo l'art. 58 della legge 689 del 1981 il giudice può applicare le pene sostitutive solo se non ordina la sospensione condizionale. Si tratta di conclusione non condivisibile. Occorre infatti rilevare che l'articolo 58 della legge 689/81 nella formulazione di cui la Corte di appello ha fatto applicazione – formulazione che contempla appunto la alternatività tra sospensione condizionale e pene sostitutive – è stato introdotto solo dal D. Lgs n. 150 del 2022 (in vigore dal 30/12/2022); così come l'art. 61-bis (del pari in vigore solo dal 30/12/2022), secondo il quale le disposizioni relative alla sospensione condizionale della pena [,] non si applicano alle pene sostitutive. Questa Corte ha più volte affermato che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di farne applicazione nei casi in cui sia disposta altresì la sospensione condizionale della pena, previsto dall'art. 61-bis, legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell'entrata in 6 vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l'applicazione della norma più favorevole all'imputato (Sez. 3, n. 33149 del 07/06/2024, V., Rv. 286751 – 01); norma più favorevole che è rappresentata dalla previgente formulazione degli artt. 53 ss. della legge n. 689 del 1981 che viceversa prevedevano la cumulabilità con l'anzidetto beneficio, ove le sanzioni alternative fossero state concretamente applicabili (Sez. 4, n. 26557 del 20/06/2024, Andreozzi, Rv. 286677 - 01). Nel caso in esame, i Giudici di merito hanno omesso di considerare che il fatto per cui si procede è stato commesso nel 2017 e dunque allo stesso è applicabile, in quanto più favorevole, il regime normativo, all'epoca vigente, che consentiva di cumulare la sostituzione della pena con la sospensione condizionale. 5. Il quinto motivo di ricorso, avente ad oggetto la prescrizione del reato, oltre ad essere del tutto generico, è manifestamente infondato. Il reato si assume infatti commesso il 25/07/2017; il termine di prescrizione massima per il delitto di ricettazione è pari, ex artt. 157 e 161 cod. pen., a 10 anni e verrà dunque a scadere solo il 25/07/2027. Ad oggi il reato non è dunque prescritto. 6. Per le ragioni sopra esposte, la sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente alla applicabilità della causa di punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. e delle pene sostitutive, con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, la quale si atterrà nella decisione ai principi di diritto sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'art. 131-bis cod. pen. e alla sostituzione della pena detentiva con rinvio per nuovo giudizio sui punti ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto. Così è deciso, 14/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente FA ST RO NI D'NI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FA ST;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto della mancata conversione della pena detentiva con quella pecuniaria, e dichiarare inammissibili nel resto i ricorsi;
lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. Giovanni Salvaggio, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10/10/2025 la Corte di appello di Palermo, decidendo sull'appello degli imputati, ha confermato la sentenza del 26/01/2024 con la quale il Tribunale di Agrigento, ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 648, quarto Penale Sent. Sez. 2 Num. 21122 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: MOSTARDA FABIO Data Udienza: 14/05/2026 2 comma, cod. pen, aveva condannato RO OR e NE EM alla pena (condizionalmente sospesa) di mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa. Secondo le conformi sentenze di merito i due imputati, in epoca antecedente al 25/07/2017, avrebbero acquistato o ricevuto, consapevoli della provenienza delittuosa, un telefono cellulare provento di furto denunciato il 02/05/2017. 2. Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite il loro difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità degli imputati per il reato di ricettazione. Il difensore rileva, in primo luogo, che la Corte di appello, aderendo acriticamente alle conclusioni del primo giudice, aveva di fatto omesso di motivare in relazione agli argomenti dedotti nei motivi di appello con i quali la difesa aveva contestato la configurabilità del reato. In particolare, si evidenzia che la versione dei fatti fornita dagli imputati (i quali avevano dichiarato di aver casualmente rinvenuto in strada il cellulare ritenendolo abbandonato) non era stata creduta dai Giudici di merito solo in forza del travisamento delle risultanze istruttorie, ed in particolare delle dichiarazioni del teste Porrello. Quest’ultimo, infatti, da un lato, aveva confermato quanto dichiarato dagli imputati (in ordine al fatto che il cellulare era stato a lui portato in riparazione in quanto era danneggiato) e, dall’altro, non aveva affatto escluso che il cellulare presentasse i danni al display di cui avevano riferito i ricorrenti. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di proscioglimento degli imputati ai sensi dell’art. 131bis cod. pen. La difesa evidenzia che la causa di non punibilità è stata esclusa solo in virtù del valore del cellulare ricettato;
valore che tuttavia non è stato neppure accertato. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione del fatto nel reato di cui all’art. 712 cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo si deduce, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva. La difesa si duole del fatto che la Corte territoriale aveva disatteso l’istanza formulata nei motivi di appello solo perché il Giudice di primo grado aveva concesso la sospensione condizionale della pena, il che era incompatibile con la sostituzione. 3 La difesa reputa tale conclusione erronea in quanto la Corte territoriale non ha tenuto conto, da un lato, del fatto che la concessione della pena sospesa era stata una iniziativa officiosa del giudice, e, dall’altro, che nei motivi di gravame vi era stata rinuncia a tale beneficio. 2.5 Con l’ultimo motivo si eccepisce l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione. 3. Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza con trattazione orale su istanza del difensore dei ricorrenti (poi non comparso). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è in parte fondato, per le ragioni e nei limiti di seguito indicati. 1. Il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione dell'art. 648 cod. pen., è inammissibile. Ed invero, il difensore, pur denunciando apparentemente violazione di legge e vizio di motivazione, in realtà si limita ad articolare censure volte a prefigurare una rivalutazione e/o una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, nonché prive di pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e aventi carattere di decisività. Ed infatti, i Giudici di merito hanno puntualmente motivato in ordine alle ragioni per le quali risultavano inattendibili e non credibili le giustificazioni fornite dagli imputati in ordine alle modalità con le quali erano entrati in possesso del cellulare risultato provento di furto;
si è infatti rilevato che l'ipotesi del rinvenimento del cellulare abbandonato in strada e con il dispaly rotto, non solo era intrinsecamente poco verosimile e non aveva trovato riscontri, ma era addirittura contraddetta dalle dichiarazioni del tecnico al quale il telefono era stato portato in riparazione, che non aveva fatto cenno ai danni presenti al momento del rinvenimento cui gli imputati avevano fatto riferimento. Si tratta di una motivazione nella quale non è dato ravvisare profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e dunque non censurabile in questa sede. Nella parte in cui deduce il travisamento della prova da parte dei Giudici di merito, il motivo è poi inammissibile per le seguenti ragioni. Questa Corte ha chiarito che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato 4 probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01). Occorre poi considerare che in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, in forza del quale, la parte ricorrente, pena l'inammissibilità del ricorso, ha l'onere di allegare gli atti processuali che si assumono travisati ovvero di indicare puntualmente nell'impugnazione gli atti dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 58897 del 03/12/2020, [...], Rv. 280419 – 01). Ciò detto, il motivo di ricorso difetta completamente di tutti i requisiti sopra indicati, perché non indica in cosa sarebbe consistito il travisamento, non allega né indica in maniera specifica gli atti travisati da acquisire, non spiega la decisività dell’atto asseritamente travisato. 2. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato. La Corte territoriale, nel rigettare il motivo di appello avente ad oggetto l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen., si è limitata ad affermare che l'operatività dell'esimente doveva essere esclusa, da un lato, “in quanto gli elementi emersi nel corso del giudizio di primo grado, e segnatamente le modalità della condotta, non possono che condurre al rigetto della richiesta formulata dalla difesa” e, dall'altro, perché l'esiguità del valore del bene ricettato e del danno arrecato erano già state valutate ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen. Si tratta di una motivazione che è, per un verso, meramente apparente in quanto si limita a fare un riferimento del tutto generico a modalità della condotta ostative che però non indica, e, per altro verso, contraddittoria e illogica in quanto pur dando atto della esiguità del danno ne esclude la rilevanza solo perché tale elemento sarebbe stato valutato ad altri fini. Non è infatti dato comprendere per quale ragione il medesimo elemento non possa venire in rilievo ai fini della applicazione di istituti aventi struttura e finalità completamente diverse. Peraltro, sul punto, questa Corte ha più volte affermato che il giudice può tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto 5 differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, [...], Rv. 264378 – 01; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, [...], Rv. 258011 – 01); tale condivisibile principio, dettato in materia di determinazione della pena, vale a maggior ragione quando, come appunto nel caso in esame, vengono in rilievo istituti completamente diversi, quali il riconoscimento di una causa di non punibilità da un lato e l’applicazione di una circostanza del reato dall'altro. 3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto, pur denunciando apparentemente violazione di legge e vizio di motivazione, è interamente versato in fatto. Si pretende infatti di denunciare una errata applicazione della legge penale sul presupposto di una ricostruzione dei fatti del tutto diversa da quella operata dalle conformi sentenze di merito. E' quindi evidente, che le censure della difesa – più che dedurre specifiche violazioni di legge o criticare la coerenza e la tenuta logica del provvedimento impugnato –, si limitano a prospettare una lettura alternativa delle prove assunte e a sollecitarne un diverso apprezzamento da parte di questa Corte, ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. (cfr Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [...], Rv. 284556 – 01). 4. Il quarto motivo, avente ad oggetto il rigetto della richiesta di applicazione di pena sostitutiva, è meritevole di accoglimento. La Corte territoriale ha infatti rigettato l'istanza della difesa limitandosi a rilevare che la sospensione condizionale (concessa dal primo giudice) era di ostacolo all’applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, in quanto secondo l'art. 58 della legge 689 del 1981 il giudice può applicare le pene sostitutive solo se non ordina la sospensione condizionale. Si tratta di conclusione non condivisibile. Occorre infatti rilevare che l'articolo 58 della legge 689/81 nella formulazione di cui la Corte di appello ha fatto applicazione – formulazione che contempla appunto la alternatività tra sospensione condizionale e pene sostitutive – è stato introdotto solo dal D. Lgs n. 150 del 2022 (in vigore dal 30/12/2022); così come l'art. 61-bis (del pari in vigore solo dal 30/12/2022), secondo il quale le disposizioni relative alla sospensione condizionale della pena [,] non si applicano alle pene sostitutive. Questa Corte ha più volte affermato che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di farne applicazione nei casi in cui sia disposta altresì la sospensione condizionale della pena, previsto dall'art. 61-bis, legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell'entrata in 6 vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l'applicazione della norma più favorevole all'imputato (Sez. 3, n. 33149 del 07/06/2024, V., Rv. 286751 – 01); norma più favorevole che è rappresentata dalla previgente formulazione degli artt. 53 ss. della legge n. 689 del 1981 che viceversa prevedevano la cumulabilità con l'anzidetto beneficio, ove le sanzioni alternative fossero state concretamente applicabili (Sez. 4, n. 26557 del 20/06/2024, Andreozzi, Rv. 286677 - 01). Nel caso in esame, i Giudici di merito hanno omesso di considerare che il fatto per cui si procede è stato commesso nel 2017 e dunque allo stesso è applicabile, in quanto più favorevole, il regime normativo, all'epoca vigente, che consentiva di cumulare la sostituzione della pena con la sospensione condizionale. 5. Il quinto motivo di ricorso, avente ad oggetto la prescrizione del reato, oltre ad essere del tutto generico, è manifestamente infondato. Il reato si assume infatti commesso il 25/07/2017; il termine di prescrizione massima per il delitto di ricettazione è pari, ex artt. 157 e 161 cod. pen., a 10 anni e verrà dunque a scadere solo il 25/07/2027. Ad oggi il reato non è dunque prescritto. 6. Per le ragioni sopra esposte, la sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente alla applicabilità della causa di punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. e delle pene sostitutive, con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, la quale si atterrà nella decisione ai principi di diritto sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'art. 131-bis cod. pen. e alla sostituzione della pena detentiva con rinvio per nuovo giudizio sui punti ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto. Così è deciso, 14/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente FA ST RO NI D'NI