Sentenza 8 gennaio 2009
Massime • 1
In materia di misure cautelari personali, il decreto del G.i.p. che dilaziona il diritto dell'indagato al colloquio con il proprio difensore ai sensi dell'art. 104, comma terzo, cod. proc. pen., non è autonomamente impugnabile nè può essere oggetto di riesame, non avendo la forma e il contenuto di un provvedimento applicativo di una misura coercitiva, ma può costituire oggetto di sindacato incidentale nell'ulteriore corso del procedimento, qualora abbia determinato una violazione del diritto di difesa che, se non eliminata con l'espletamento di un rituale colloquio, comporta la nullità dell'interrogatorio dell'indagato a norma dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen.. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che l'eventuale nullità dell'interrogatorio avrebbe dovuto utilmente eccepirsi innanzi allo stesso G.i.p. e, successivamente, al Tribunale del riesame ex art. 310 cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. Colloquio immediato fra arrestato e difensore: diritto anche quando vi sono più difensori?https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 settembre 2020
"Il colloquio tra difensore e assistito, specie se colpito da un provvedimento limitativo della libertà personale, è probabilmente il primo e più rilevante momento di estrinsecazione del diritto di difesa" (1). Il nostro codice di procedura penale dispone infatti che chi si trovi in detenzione abbia il diritto di incontrare e di colloquiare immediatamente con il proprio difensore (con limitatissime eccezioni); la norma prevede anche il diritto all'assistenza gratuita di un interprete (2) (3). Il diritto di difesa, "inviolabile in ogni stato e grado del procedimento" secondo quanto stabilito dall'art. 24 della Costituzione italiana, non ha infatti alcun contenuto senza un previo scambio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2009, n. 4960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4960 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2009 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
4960 /09 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 08/01/2009
SENTENZA
N.34 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. DE ROBERTO GIOVANNI PRESIDENTE
1. Dott.SERPICO FRANCESCO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE Π N. 027068/2008 2. Dott. MILO NICOLA
11 3. Dott. CORTESE ARTURO
1 4. Dott. LANZA LUIGI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 22/07/1969 1) OT FE
avverso ORDINANZA del 30/06/2008
TRIB. LIBERTA' di MILANO
sentita la relazione fatta dal Consigliere
SERPICO FRANCESCO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. O.CEDRANGOLO intese alla dichia-
razione di inammissibilità del ricorso;
O S S E R V A
'Dopo l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere fatta in data 20-5-08 dal GIP presso il Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di OT FE in ordine al reato di concorso in concussione continua-
ta e prima dell'interrogatorio di garanzia,il predetto GIP, con decreto in data 27-5-08, differiva,ex art. 104 cpp.co.3*,i colloqui tra indagata ed i suoi difensori ad un momento successivo a detto interrogatorio di garan- zia,ritendo sussistente la necessità "di preservare la genuinità delle dichiarazioni"che l'indagata avesse inteso rendere, "unita all'esigenza di evitare la possibilità di impostazioni di preordinate e comuni tesi difensive di comodo, nonchè la necessità di evitare condizionamenti di sorta".Fissato l'interrogatorio di garanzia all'udienza del 28-5-08,nel corso della stessa la difesa depositava memoria, illustrata poi oralmen- te, ecce pendo la nullità del decreto ex art. 104 cpp.e quindi la nullità del successivo interrogatorio, con conseguente perdita di efficacia della mi- sura e su dette eccezioni il GIP procedente emetteva contestuale ordinan- za di rigetto, richiamando la motivazione a sostegno del proprio provvedi- mento, segnalando che dette eccezioni avrebbero potuto "essere riproposte in altra sede".Avverso tale ordinanza la OT ha proposto appello ex art.310 cpp. ed il Tribunale del riesame di Milano, con ordinanza in data 30-6-2008, ha dichiarato inammissibile il gravame, non rientrando il provvedimento impugnato nel novero di quelli appellabili davanti al richiesto Tribunale.
Al riguardo,i giudici di tale A.G. hanno testualmente ritenuto che "do po aver tempestivamente sollevato eccezione relativa alla nullità del decreto di dilazione dei colloqui e quindi la nullità dell'interrogatorio che si stava per effettuare, infatti, la difesa avrebbe dovuto attendere il decorso dei cinque giorni dall'esecuzione della misura senza che fosse intervenuto valido interrogatorio (che in ipotesi ben avrebbe potuto tenersi anche nei giorni successivi)e solo poi evidenziare la successiva perdita di ef- ficacia della misura derivante dall'invalidità dell'interrogatorio pre-
visto dall'art.294 cpp.al GIP competente ad emettere ordinanza specifica- mente prevista dall'art.306 cpp., appunto suscettibile di appello ex art. 310 cpp.". -3-
Avverso tale ordinanza del Tribunale del riesame meneghino la difesa del- la OT ha proposto articolato ricorso per cassazione, deducendo a moti- vi del gravame, sostanzialmente ed in sintesi:
I) Erronea applicazione dell'art.310 co.I^ cpp. in ordine alla declarato_ ria di inammissibilità dell'appello , con erronea qualificazione del provve. dimento impugnato attraverso "manomissione delle norme procedurali" e ma-
nifesta illogicità della motivazione al riguardo, posto che, contrariamente all'assunto del Tribunale del riesame, il GIP di Busto Arsizio,nel riget- tare le eccezioni di nullità difensive attinenti anche la conseguente perdita di efficacia della misura cautelare, si era conseguentemente pro- nunciato proprio in una materia (quella cautelare), determinando l'applica- bilità dell'art.310 cpp. al regime di impugnazione avverso tale decisione.
La soluzione proposta dal Tribunale decidente, pertanto, era da ritenersi
V un mero " artifizio", elevando "l'impossibilità al rango di eventualità", posto che, secondo la difesa della ricorrente, "l'art. 104 cpp. prevede spe- cifiche ed irrinunciabili garanzie, l'imprescindibilità della motivazione in ordine ad una dilazione che deve assumere i caratteri dell'ecceziona-
lità, l'art.294 disciplina un istituto irrinunciabile per la tutela dei dei diritti fondamentali dell'individuo.L'art.310 cpp. prevede l'appello a fronte di provvedimenti, in materia cautelare, che indidono sulla libertà
individuale: un diritto fondamentale a che un diverso Giudice corregga i potenziali errori di chi ha disposto la restrizione "%;B
-2)Violazione dell'art.104 cpp. per errata applicazione ed omessa motiva- zione del decreto di dilazione dei colloqui con il difensore;
conseguente nullità del provvedimento e del successivo interrogatorio di garanzia e conseguente sopravvenuta inefficacia della custodia cautelare.
In particolare, la difesa ha sottolineato che il richiamo di cui al co.3* dell'art.104 cpp. alla locuzione "specifiche ed eccezionali ragioni di cautela" non può essere intesa in senso restrittivo, necessitando di un accertamento rigoroso di esigenze cautelari segnatamente qualificabili
"specifiche ed eccezionali" che valgano a giustificare il "sacrificio delle garanzie difensive".
Di qui il rilevanre difetto di motivazione del provvedimento in esame, trattandosi di argomentazioni, segnatamente attinenti l'asserito pericolo -4-
di inquinamento probatorio, svincolate da "qualsivoglia riscontro oggetti- vo dotato di effettiva pregnanza", esaurendosi in "un'enunciazione astrat- ta ed apodittica di formule tralatizie", con conseguente nullità del prov- vedimento e dell'interrogatorio tempestivamente eccepita dalla difesa anche in relazione alla conseguente sopravvenuta inefficacia della misura cautelare operante ex art. 302 cpp., con altrettando conseguente appella bilità della decisione di rigetto di dette eccezioni,ex art.310 cpp.
Nelle more della presente decisione, è stato accertato che alla OT, già in regime di arresti domiciliare, è stata sostituita detta misura quella dell'obbligo di dimora nel comune di Parabiago, come da ordi- con nanza del GIP di Busto Arsizio in data 29-12-2008 che ha disposto la a
conseguente scarcerazione dell'indagata, come da documentazione acquisita in atti, su richiesta di questa Corte.
Premesso che, intuibilmente, la sostituzione della misura coercitiva di cui all'art. 284 cpp. con quella meno afflittiva di cui all'art.283 cpp. non può togliere ogni interesse alla ricorrente per il ricorso proposto, ritiene questa Corte che il gravame, ancorchè impegnativamente articolato nella sua diversa prospettazione dei fatti, si proponga quale censura manifestamente infondata, avuto riguardo alla sostanziale portata della decisione impugnata,di guisa che s'impone la dichiarazione di inammissi- bilità del ricorso con ogni conseguenza di legge.
Ed invero, quanto al motivo sub I), come ribadito anche da questa Corte di legittimità (cfr.in termini Cass.pen.Sez.VI,31-01-1996 n.3682,Galbo ed altro), il decreto del GIP che, ex art.104 co.3^ cpp.,dilaziona l'sercizio del diritto degli indagati in stato di custodia cautelare al colloquio con il proprio difensore ,non è impugnabile autonomamente in virtù del '
principio di tassatività delle impugnazioni ,nè può costituire oggetto di riesame ancorchè ex art.310 cpp., atteso che non può conferirsi ad esso la portata e forza di atto che disponga misura coercitiva personale.
E' chiaro che tale provvedimento può certamente costituire oggetto di sindacato incidentale nell'ulteriore corso del procedimento, qualora pre- senti vizi di forma e di sostanza. -5-
In siffatta ipotesi, l'illegittimtà o invalidità del provvedimento comporta di certo una violazione del diritto di difesa che, soltanto se non eliminata con l'effettuazione di rituale colloquio, si riverbera sul- lo stesso interrogatorio degli indagati, determinandone la nullità per inosservanza delle norme sull'assistenza per il combinato disposto di cui all'art. 178 lett.c) con l'art.302/306 cpp.
Nella specie, come esattamente rilevato dal Tribunale del riesame,la difesa, pur attenta allo svolgimento dell'intera vicenda, ha finito per
"mettere il carro, davanti ai buoi", per usare una colorita, quanto efficace espressione popolare, ecce pendo la nullità di un interrogatorio non ancora effettuato e, in ogni caso operato in termini di tempestività ex artt.294 in combinato disposto con l'art.306 cpp.,di guisa che l'eventuale nullità di detto interrogatorio per effetto dell'asserita immotivata dilazione di colloquio con il difensore andava utilmente proposta innanzi allo stesso GIP, il cui conseguente provvedimento poteva essere utilmente ap- pellato ex art.310 cpp. innanzi al Tribunale del riesame.
L'appello, invece, nella specie ha avuto principalmente ad oggetto il decreto ex art.104 cpp. non impugnabile e solo di riflesso il rigetto dell'eccezione di nullità dell'interrogatorio non ancora effettuato ma effettuabile sempre tempestivamente, nullità da far valere nel termine
.di giorni cinque di cui all'art. 294 cpp. in combinato disposto con l'art. 306 cpp.,quanto ai provvedimenti conseguenti all'estinzione della misura per la perdita della sua efficacia, innanzi al competente GIP,la cui deci- sione avrebbe potuto essere impugnata ritualmente ex art.310 cpp.
Di tanto sembra sia stato dato atto nell'ordinanza del Tribunale del riesame in sede di corretta dichiarazione di inammissibilità del grava-
me originariamente ed unicamente proposto dalla difesa dell'indagata.
In tali sensi si spiega il riferimento nell'ordinanza del GIP 28-5-08 alla proposizione dell'eccezione "in altra sede",come, peraltro, è dato motivatamente atto dal Tribunale del riesame (cfr.fol.2).
Anche il motivo sub 2) è manifestamente infondato, posto che il provvedi- mento del GIP ex art.104 co.3 cpp. si propone in termini di corretta, quanto essenziale motivazione in relazione alle richieste condizioni di specificità ed eccezionalità delle ragioni di cautela, segnatamente -6-
riferite al pericolo d'inquinamento probatorio, il cui carattere di attualità e concretezza è stato efficacemente stigmatizzato dal GIP nel proprio decreto,come, peraltro, è dato atto anche nella decisióne
del Tribunale del riesame senza che tanto sia valso ad "integrare"
i motivi del provvedimento impugnato, operazione impropriamente censurata dalla difesa sia perchè il decreto non è impugnabile autonoma- mente, sia perchè il conseguente richiamo ai limiti di potere integrato- rio attribuiti al Tribunale del riesame sono ovviamente non pertinenti,
sia perchè, in ogni caso e solo ad abundantiam, il decreto si presenta esautivo,convincente e corretto in rapporto alla concretezza ed attualità del denunciato pericolo ex art.274 lett. a) cpp.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese pro- cessuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00= al- la cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00= in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma,1'8-01-2009
PRESIDENTE II CONSIGLIERE est.(रम DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi - 4 FEB 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalla
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