Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2009, n. 4960
CASS
Sentenza 8 gennaio 2009

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Massime1

In materia di misure cautelari personali, il decreto del G.i.p. che dilaziona il diritto dell'indagato al colloquio con il proprio difensore ai sensi dell'art. 104, comma terzo, cod. proc. pen., non è autonomamente impugnabile nè può essere oggetto di riesame, non avendo la forma e il contenuto di un provvedimento applicativo di una misura coercitiva, ma può costituire oggetto di sindacato incidentale nell'ulteriore corso del procedimento, qualora abbia determinato una violazione del diritto di difesa che, se non eliminata con l'espletamento di un rituale colloquio, comporta la nullità dell'interrogatorio dell'indagato a norma dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen.. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che l'eventuale nullità dell'interrogatorio avrebbe dovuto utilmente eccepirsi innanzi allo stesso G.i.p. e, successivamente, al Tribunale del riesame ex art. 310 cod. proc. pen.).

Commentario1

  • 1Colloquio immediato fra arrestato e difensore: diritto anche quando vi sono più difensori?
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 settembre 2020

    "Il colloquio tra difensore e assistito, specie se colpito da un provvedimento limitativo della libertà personale, è probabilmente il primo e più rilevante momento di estrinsecazione del diritto di difesa" (1). Il nostro codice di procedura penale dispone infatti che chi si trovi in detenzione abbia il diritto di incontrare e di colloquiare immediatamente con il proprio difensore (con limitatissime eccezioni); la norma prevede anche il diritto all'assistenza gratuita di un interprete (2) (3). Il diritto di difesa, "inviolabile in ogni stato e grado del procedimento" secondo quanto stabilito dall'art. 24 della Costituzione italiana, non ha infatti alcun contenuto senza un previo scambio …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2009, n. 4960
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4960
Data del deposito : 8 gennaio 2009

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