Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2002, n. 1613
CASS
Sentenza 30 settembre 2002

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In tema di impugnazioni avverso provvedimenti applicativi di misure cautelari personali, le condizioni di salute dell'indagato incompatibili con lo stato di detenzione non possono costituire motivo di censura contro l'ordinanza impositiva della misura coercitiva, ma debbono essere fatte eventualmente valere davanti al giudice competente ex art. 279 cod. proc. pen., in sede di richiesta di revoca o di sostituzione della misura, formulata ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2002, n. 1613
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1613
    Data del deposito : 30 settembre 2002

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