Sentenza 30 settembre 2002
Massime • 1
In tema di impugnazioni avverso provvedimenti applicativi di misure cautelari personali, le condizioni di salute dell'indagato incompatibili con lo stato di detenzione non possono costituire motivo di censura contro l'ordinanza impositiva della misura coercitiva, ma debbono essere fatte eventualmente valere davanti al giudice competente ex art. 279 cod. proc. pen., in sede di richiesta di revoca o di sostituzione della misura, formulata ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2002, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASO Giovanni - Presidente - del 30/09/2002
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 2133
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 21347/2002
ha pronunciato la seguente:
In fase di oscuramento