Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/1999, n. 3473
CASS
Sentenza 6 maggio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In materia di misure cautelari personali, l'obbligo imposto dal secondo comma dell'art. 292, lett. c bis) cod. proc. pen. di esporre i motivi per i quali non sono ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa è imposto sia al giudice che emette l'ordinanza impositiva della misura, sia al Tribunale della libertà che rigetta la richiesta di riesame quando tali elementi siano prospettati in questa sede. (V. Sez. un., 30 giugno 1999, Ruga, in corso di massimazione).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/1999, n. 3473
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3473
    Data del deposito : 6 maggio 1999

    Testo completo