Sentenza 6 maggio 1999
Massime • 1
In materia di misure cautelari personali, l'obbligo imposto dal secondo comma dell'art. 292, lett. c bis) cod. proc. pen. di esporre i motivi per i quali non sono ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa è imposto sia al giudice che emette l'ordinanza impositiva della misura, sia al Tribunale della libertà che rigetta la richiesta di riesame quando tali elementi siano prospettati in questa sede. (V. Sez. un., 30 giugno 1999, Ruga, in corso di massimazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/1999, n. 3473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3473 |
| Data del deposito : | 6 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Enzo Pirozzi Presidente del 6/5/1999
1. Dott. Vito La Gioia Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni Macrì " N. 3473
3. " Piero Mocali " REGISTRO GENERALE
4. " Gianfranco Riggio " N. 5367/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IO IE, nato a [...] nel 1958 avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo in data 22.12.1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Macrì Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. NT Germano Abbate che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Uditi i difensori avv.ti Lidia Fiamma ed Empedocle Mirabile. FATTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Palermo confermava quella in data 19 novembre 1998 con la quale il Gip del tribunale medesimo aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di IE IO indagato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. Il tribunale rigettava preliminarmente l'eccezione di nullità dell'ordinanza custodiale ex artt. 292, secondo comma, 291, comma primo cpp, in quanto, secondo le deduzioni difensive non era stata trasmessa la sentenza del Gup in sede in data 18 dicembre 1997 nella quale il giudice aveva valutato negativamente l'attendibilità estrinseca dei collaboranti NT IO e LO GI IO utilizzati nella richiesta come fonte di prova a carico degli indagati.
Il tribunale osservava al riguardo che tale sentenza non era stata prodotta dal P.M. al Gip e che tale omissione non costituiva caso di nullità dell'ordinanza custodiale, che aveva motivato su tutti gli elementi raccolti dall'accusa.
Il tribunale desumeva i gravi indizi di colpevolezza dalla propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia IO PP, IO NT e IO LO GI, i quali avevano indicato IE IO come componente organico e stabile del gruppo "studdaro" di Campobello Licata.
Il tribunale valutava positivamente l'attendibilità intrinseca dei predetti, i quali avevano iniziato la propria opera di collaborazione con gli organi giudiziari, ammettendo proprie gravi responsabilità in ordine a numerosi e gravissimi fatti di sangue, per i quali non erano nemmeno sospettati, trovando ampi riscontri nelle dichiarazioni di altri imputati di reato connesso.
In ordine alla vicenda relativa alla costituzione dei gruppi criminali contrapposti all'associazione "Cosa nostra", denominati successivamente "Stiddari" in territorio di Agrigento e Trapani i collaboratori avevano reso dichiarazioni dettagliate, precisando ruoli e condotte ascrivibili a ciascuno dei chiamati, dichiarazioni che il tribunale ha riportato testualmente.
E anche se sul ruolo rivestito da IE IO sussistevano divergente nei racconti di PP IO e di LO GI IO, nel senso che quest'ultimo parla di un modo più attivo e consapevole all'interno del gruppo criminale da parte dell'indagato, mentre il primo parla di una partecipazione più sfumata, era sempre pur certo, secondo il tribunale, che anche le circostanze riferite da PP IO erano sicuramente indicative di una piena partecipazione dell'indagato al sodalizio criminale in esame. In ordine alle esigenze cautelari il titolo del reato contestato comportava l'applicabilità del terzo comma dell'art. 275 c.p.p. Ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei suoi difensori, IE IO, che con il primo motivo ha dedotto la nullità dell'ordinanza cautelare e di quella del tribunale del riesame in quanto non contenevano alcuna valutazione degli elementi favorevoli all'indagato derivante dalla sentenza del Gup del tribunale di Palermo in data 18 dicembre 1997. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 141 bis e 139, comma 6 cpp, poiché il P.M. richiedente non aveva inviato al Gip ne' le trascrizioni integrali delle registrazioni di tutti gli interrogatori resi da IO NT e da IO LO GI ne' i nastri contenenti la riproduzione fonografica..
Con il terzo motivo ha dedotto violazione dell'art. 273 cpp e vizio di motivazione assumendo che dalle dichiarazioni rese da PP IO non emergeva alcun elemento indiziario specifico a carico dell'indagato.
Con l'ultimo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e vizio di motivazione assumendo che il "tempus commissi delicti" era limitato fino al dicembre 1994 e che, dunque, si trattava di un gruppo che ormai aveva cessato di esistere. È fondato il primo motivo di ricorso nella parte in cui il ricorrente si duole che, pur essendo stata acquisita la sentenza del Gip, che aveva valutato negativamente l'attendibilità dei collaborati NT IO e LO GI IO, tale elemento non sia stato valutato dai giudici del riesame. Su tale punto, infatti, il Tribunale si è limitato a osservare che la sentenza predetta non era stata prodotta al Gip e che tale omissione non costituiva caso di nullità dell'ordinanza custodiale, ma non ha considerato che, essendo stata esibita la sentenza medesima, sussisteva l'obbligo di valutare gli elementi desumibili da tale decisione.
Infatti, in materia di misure cautelari personali l'obbligo imposto dal secondo comma dell'art. 292, lettera c) bis c.p.p. di esporre i motivi per i quali non sono ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa è imposto anche al tribunale del riesame quando tali elementi siano prospettati in tale sede (cfr. Cass. Sez. I, 4.11.1996 n. 5965, rv. 206.13 2). Va, invece, ritenuto inammissibile il secondo motivo con cui si è dedotta la mancata trasmissione delle trascrizioni integrali delle registrazioni degli interrogatori resi da IO NT e IO LO GI e dei nastri contenenti la riproduzione fonografica, trattandosi di questione non prospettata in sede di riesame. L'omissione di qualsiasi rilievo difensivo su tale punto legittima il silenzio sul tema da parte del tribunale e rende tardiva la doglianza in questa sede.
Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.
L'accoglimento del primo motivo comporta l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio al giudice "a quo" per nuovo esame.
P.Q.M.
La corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, co. 1 ter, norme attuazione c.p.p.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1999