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Sentenza 10 marzo 2026
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/03/2026, n. 9229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9229 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL NT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 9229 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 15/01/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 26.6.2025 la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell’interesse di RU IA in relazione alla misura degli arresti domiciliari cui la stessa era stata sottoposta dal 26.6.2018 al 26.9.2018 in quanto gravemente indiziata di due ipotesi di reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, per avere detenuto, in concorso con altri ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente del tipo canapa indiana che poi ON CE e AB SC NG VI in due occasioni avrebbero ceduto a terze persone non identificate. In data 25.9.2018 il Gup del Tribunale di Reggio Calabria sostituiva detta misura con quella meno gravosa dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza. Quanto al merito, con sentenza del 10.12.2019, emessa a seguito di rito abbreviato dal Gup del locale Tribunale, RU IA veniva assolta dai reati alla stessa ascritti per non aver commesso il fatto. 2. La Corte d’appello ha fondato il diniego dell’istanza ex art. 314 cod.proc.pen. sulla sussistenza di una condotta di connivenza integrante l’elemento ostativo. 3. Avverso detta ordinanza RU IA propone ricorso per cassazione formulando un unico motivo con cui deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge con riguardo agli artt. 314 e 125 cod.proc. pen. e 384 cod.pen. Dopo aver distinto le due ipotesi di ingiustizia sostanziale e formale (che nella specie si assume ricorrente), si sostiene che la Corte di appello si sarebbe dovuta porre il preliminare problema della identità degli elementi di valutazione a disposizione del giudice della cautela e di quello della cognizione e solo all’esito valutare l’incidenza di una eventuale condotta colposa della RU, assumendo altresì che nella specie ricorreva detta ipotesi. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato memoria concludendo per il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é infondato. Va in primo luogo chiarito che, avuto riguardo ai fatti costitutivi esposti dalla ricorrente nella domanda proposta ex art. 314 cod.proc.pen., ovvero la sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari e l’avvenuta assoluzione nel 3 giudizio di merito, nella specie non ricorre un’ipotesi di c.d. ingiustizia fomale, come sostenuto nell’odierno ricorso, bensì un’ipotesi di ingiustizia sostanziale. 2. Come è noto l'art. 314 cod. proc. pen. disciplina due differenti ipotesi di riparazione a seguito di ingiusta detenzione. Ai sensi del primo comma, chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto ad un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave (c.d ingiustizia sostanziale). Ai sensi del secondo comma, lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o manutenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (c.d. ingiustizia formale). Nel primo caso, viene in rilievo una sentenza di assoluzione quale esito di un processo, a seguito di istruttoria o comunque diversa valutazione del compendio probatorio da parte del giudice del merito rispetto a quello della cautela. In tale ipotesi il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082). Nel secondo caso viene in rilievo, sia in caso di proscioglimento, sia in caso di condanna, l'accertamento con decisione irrevocabile della illegittimità ab origine della misura cautelare detentiva applicata per difetto delle condizioni di applicabilità di cui ai richiamati articoli. L' ingiustizia formale, secondo un più risalente indirizzo della Corte di legittimità, doveva risultare da una decisione irrevocabile sul provvedimento cautelare in fase (o, comunque, come nel giudizio direttissimo, con valenza anche cautelare) (Sez. 4, n. 36 del 12/1/1999, Rv. 213231; Sez. 4, n. 26368 del 3/4/2007, Rv. 236989). Tale risalente orientamento è stato superato da altre più recenti sentenze che hanno affermato sussistere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione anche nell'ipotesi di misura cautelare applicata in difetto di una condizione di procedibilità, la cui necessità sia stata accertata soltanto all'esito del giudizio di merito in ragione della diversa qualificazione attribuita ai fatti rispetto a quella ritenuta nel corso 4 del giudizio cautelare (Sez 4. n. 39535 del 29/5/2014, Scalise, Rv. 261408; Sez 4 n. 43458 del 15/10/2013, Rv. 257194; Sez. 4 n. 23896 del 9/4/2008, Rv. 240333), ovvero nei casi di diversa qualificazione del fatto contestato nell'imputazione come reato punibile con pene edittali inferiori a quelle indicate nell'art. 280, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Rv. 281038; Sez. 4 n. 26261 del 23/11/2016, Rv. 270099; Sez. 4, n. 8021 del 28/01/2014, Rv. 258621; Sez. 4 n. 44596 del 16/4/2009, Rv. 245437; Sez. 4 n. 8869 del 22/1/2007, Rv. 240332). 3. Ciò premesso, deve osservarsi come la Corte territoriale si sia del tutto conformata ai principi sopra menzionati, avendo provveduto a valutare, ai fini di accertare la ricorrenza della condizione impeditiva di cui all'art.314, comma 1 ultima parte cod. proc. pen., tutti gli aspetti della condotta serbata dalla RU. Ed invero, nel rigettare la domanda, con argomentare del tutto corretto sotto il profilo logico giuridico ha rappresentato una serie di elementi probatori che si prestavano, all'epoca dell'adozione della misura, ad essere interpretati quale concreto e consapevole contributo all'azione delittuosa, quantomeno sotto il profilo della connivenza passiva. Pur non attenendosi, nell’incipit, a quelli che sono i canoni cui é improntato il giudizio ex art. 314 cod.proc.pen..che certamente non ricalca quello del giudice della cautela (laddove in particolare ha affermato che “..dall’esame degli atti si ricav(i) in capo all’istante una posizione che... ha indotto il giudice della cautela a ritenere un grave quadro indiziario”) ciononostante la Corte di merito, ha mostrato di procedere correttamente nella individuazione della condotta ostativa attribuita alla odierna ricorrente, ravvisandola nel compendio costituito dalle immagini acquisite che mostravano la donna fare la spola tra l’interno e l’esterno dell’abitazione, che era il centro del traffico di stupefacenti, nonché dal contenuto della fitta rete di conversazioni captate tra lei ed i familiari, che nel giudizio della Corte di merito mostrano come la stessa fosse ben consapevole dell’illiceità delle condotte dei propri familiari, circostanza questa peraltro confermata anche nel giudizio di merito (vedi pg.7), assumendo in taluni frangenti anche il ruolo attivo di vedetta ed impartendo altresì direttive volte a non creare problemi attorno all’abitazione. 4. Giova, a tal proposito, chiarire che la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen., può essere integrata anche da un atteggiamento di connivenza passiva, per definizione non punibile penalmente, quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti a impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose;
2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la 5 prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia;
3) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391 - 01; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970 - 01; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Di Spirito, Rv. 263139 - 01; Sez. 4, n. 17/11/2011, dep. 2012, Cantarella, Rv. 252725 – 01). Tanto premesso, deve rilevarsi che il percorso argomentativo seguito dal giudice della riparazione risulta coerente con la giurisprudenza sopra evidenziata, atteso che la condotta posta in essere dalla ricorrente, secondo quanto ritenuto nell’ordinanza impugnata, si colloca in tale ambito presentando, peraltro, taluni profili che connotano il comportamento della medesima come attivo, tale quindi da ingenerare, a maggior ragione, nel giudice della cautela l’apparenza del concorso nel reato contestatole. 5. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese al Ministero resistente. Così deciso in Roma, il 15.1.2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MA ES OR ER
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 9229 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 15/01/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 26.6.2025 la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell’interesse di RU IA in relazione alla misura degli arresti domiciliari cui la stessa era stata sottoposta dal 26.6.2018 al 26.9.2018 in quanto gravemente indiziata di due ipotesi di reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, per avere detenuto, in concorso con altri ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente del tipo canapa indiana che poi ON CE e AB SC NG VI in due occasioni avrebbero ceduto a terze persone non identificate. In data 25.9.2018 il Gup del Tribunale di Reggio Calabria sostituiva detta misura con quella meno gravosa dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza. Quanto al merito, con sentenza del 10.12.2019, emessa a seguito di rito abbreviato dal Gup del locale Tribunale, RU IA veniva assolta dai reati alla stessa ascritti per non aver commesso il fatto. 2. La Corte d’appello ha fondato il diniego dell’istanza ex art. 314 cod.proc.pen. sulla sussistenza di una condotta di connivenza integrante l’elemento ostativo. 3. Avverso detta ordinanza RU IA propone ricorso per cassazione formulando un unico motivo con cui deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge con riguardo agli artt. 314 e 125 cod.proc. pen. e 384 cod.pen. Dopo aver distinto le due ipotesi di ingiustizia sostanziale e formale (che nella specie si assume ricorrente), si sostiene che la Corte di appello si sarebbe dovuta porre il preliminare problema della identità degli elementi di valutazione a disposizione del giudice della cautela e di quello della cognizione e solo all’esito valutare l’incidenza di una eventuale condotta colposa della RU, assumendo altresì che nella specie ricorreva detta ipotesi. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato memoria concludendo per il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é infondato. Va in primo luogo chiarito che, avuto riguardo ai fatti costitutivi esposti dalla ricorrente nella domanda proposta ex art. 314 cod.proc.pen., ovvero la sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari e l’avvenuta assoluzione nel 3 giudizio di merito, nella specie non ricorre un’ipotesi di c.d. ingiustizia fomale, come sostenuto nell’odierno ricorso, bensì un’ipotesi di ingiustizia sostanziale. 2. Come è noto l'art. 314 cod. proc. pen. disciplina due differenti ipotesi di riparazione a seguito di ingiusta detenzione. Ai sensi del primo comma, chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto ad un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave (c.d ingiustizia sostanziale). Ai sensi del secondo comma, lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o manutenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (c.d. ingiustizia formale). Nel primo caso, viene in rilievo una sentenza di assoluzione quale esito di un processo, a seguito di istruttoria o comunque diversa valutazione del compendio probatorio da parte del giudice del merito rispetto a quello della cautela. In tale ipotesi il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082). Nel secondo caso viene in rilievo, sia in caso di proscioglimento, sia in caso di condanna, l'accertamento con decisione irrevocabile della illegittimità ab origine della misura cautelare detentiva applicata per difetto delle condizioni di applicabilità di cui ai richiamati articoli. L' ingiustizia formale, secondo un più risalente indirizzo della Corte di legittimità, doveva risultare da una decisione irrevocabile sul provvedimento cautelare in fase (o, comunque, come nel giudizio direttissimo, con valenza anche cautelare) (Sez. 4, n. 36 del 12/1/1999, Rv. 213231; Sez. 4, n. 26368 del 3/4/2007, Rv. 236989). Tale risalente orientamento è stato superato da altre più recenti sentenze che hanno affermato sussistere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione anche nell'ipotesi di misura cautelare applicata in difetto di una condizione di procedibilità, la cui necessità sia stata accertata soltanto all'esito del giudizio di merito in ragione della diversa qualificazione attribuita ai fatti rispetto a quella ritenuta nel corso 4 del giudizio cautelare (Sez 4. n. 39535 del 29/5/2014, Scalise, Rv. 261408; Sez 4 n. 43458 del 15/10/2013, Rv. 257194; Sez. 4 n. 23896 del 9/4/2008, Rv. 240333), ovvero nei casi di diversa qualificazione del fatto contestato nell'imputazione come reato punibile con pene edittali inferiori a quelle indicate nell'art. 280, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Rv. 281038; Sez. 4 n. 26261 del 23/11/2016, Rv. 270099; Sez. 4, n. 8021 del 28/01/2014, Rv. 258621; Sez. 4 n. 44596 del 16/4/2009, Rv. 245437; Sez. 4 n. 8869 del 22/1/2007, Rv. 240332). 3. Ciò premesso, deve osservarsi come la Corte territoriale si sia del tutto conformata ai principi sopra menzionati, avendo provveduto a valutare, ai fini di accertare la ricorrenza della condizione impeditiva di cui all'art.314, comma 1 ultima parte cod. proc. pen., tutti gli aspetti della condotta serbata dalla RU. Ed invero, nel rigettare la domanda, con argomentare del tutto corretto sotto il profilo logico giuridico ha rappresentato una serie di elementi probatori che si prestavano, all'epoca dell'adozione della misura, ad essere interpretati quale concreto e consapevole contributo all'azione delittuosa, quantomeno sotto il profilo della connivenza passiva. Pur non attenendosi, nell’incipit, a quelli che sono i canoni cui é improntato il giudizio ex art. 314 cod.proc.pen..che certamente non ricalca quello del giudice della cautela (laddove in particolare ha affermato che “..dall’esame degli atti si ricav(i) in capo all’istante una posizione che... ha indotto il giudice della cautela a ritenere un grave quadro indiziario”) ciononostante la Corte di merito, ha mostrato di procedere correttamente nella individuazione della condotta ostativa attribuita alla odierna ricorrente, ravvisandola nel compendio costituito dalle immagini acquisite che mostravano la donna fare la spola tra l’interno e l’esterno dell’abitazione, che era il centro del traffico di stupefacenti, nonché dal contenuto della fitta rete di conversazioni captate tra lei ed i familiari, che nel giudizio della Corte di merito mostrano come la stessa fosse ben consapevole dell’illiceità delle condotte dei propri familiari, circostanza questa peraltro confermata anche nel giudizio di merito (vedi pg.7), assumendo in taluni frangenti anche il ruolo attivo di vedetta ed impartendo altresì direttive volte a non creare problemi attorno all’abitazione. 4. Giova, a tal proposito, chiarire che la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen., può essere integrata anche da un atteggiamento di connivenza passiva, per definizione non punibile penalmente, quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti a impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose;
2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la 5 prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia;
3) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391 - 01; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970 - 01; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Di Spirito, Rv. 263139 - 01; Sez. 4, n. 17/11/2011, dep. 2012, Cantarella, Rv. 252725 – 01). Tanto premesso, deve rilevarsi che il percorso argomentativo seguito dal giudice della riparazione risulta coerente con la giurisprudenza sopra evidenziata, atteso che la condotta posta in essere dalla ricorrente, secondo quanto ritenuto nell’ordinanza impugnata, si colloca in tale ambito presentando, peraltro, taluni profili che connotano il comportamento della medesima come attivo, tale quindi da ingenerare, a maggior ragione, nel giudice della cautela l’apparenza del concorso nel reato contestatole. 5. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese al Ministero resistente. Così deciso in Roma, il 15.1.2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MA ES OR ER